Sentenza n. 954/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza dal Tribunale di Imperia, Sezione lavoro 10 febbraio 2025 n. 25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025, n. 25, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico oggetto del giudizio. Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L'amministrazione non ha formulato contestazioni nel merito. In via preliminare, il Collegio ha esaminato il difetto della procura speciale rilevato con precedente ordinanza, ritenendo ammissibile il nuovo mandato poiché la procura originaria era stata rilasciata prima della sentenza dell'Adunanza plenaria indicata nel provvedimento, che avrebbe affermato l'insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione entro 60 giorni alla sentenza del Tribunale di Imperia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito dell'importo corrispondente alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, il Collegio ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha ritenuto decisivi l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione può essere attivata dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine congruo, individuando puntualmente le attività necessarie per dare attuazione al giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione obbligata, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro il termine stabilito.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando il relativo importo e il periodo di decorrenza fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.
- L'assenza di contestazioni dell'amministrazione, unitamente all'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e all'inutile decorso del termine dilatorio, consente di ritenere accertata l'inottemperanza e di accogliere la domanda di esecuzione del giudicato.
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