Sentenza del 22/12/2016 n. 26690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune chiedeva il rimborso della tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile relativa agli anni 2006-2008, sostenendo che l'art. 218 del D.Lgs. n. 259/2003 avesse implicitamente abrogato la disciplina impositiva precedente, poiché il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche non prevedeva più la licenza di esercizio e il contratto di abbonamento non poteva sostituirla. Il Comune sosteneva inoltre di beneficiare dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato. L'Agenzia delle Entrate contestava entrambe le tesi, affermando che il contratto di abbonamento costituiva il documento sostitutivo della licenza e che l'esenzione fiscale statale non fosse estensibile agli enti locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza favorevole al Comune e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo del Comune. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non aveva eliminato la tassa, poiché la relativa disciplina era sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre escluso che l'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato potesse applicarsi automaticamente ai Comuni. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa
La disposizione costituisce il fondamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
Prevede l'esenzione a favore dell'Amministrazione dello Stato. Trattandosi di agevolazione fiscale, la norma è di stretta interpretazione e non può essere estesa agli enti locali in assenza di una specifica previsione legislativa.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160
"Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza"
La norma ha mantenuto una disciplina sostanzialmente equivalente a quella previgente, consentendo di considerare il contratto di abbonamento come titolo sostitutivo della licenza e preservando il presupposto della tassa.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218
L'abrogazione delle norme precedenti non è stata interpretata come abrogazione della tassa, poiché il relativo presupposto è stato ritenuto riprodotto nella nuova disciplina.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219
"Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato"
La disposizione è stata valorizzata per escludere che la liberalizzazione del settore comportasse una riduzione degli introiti fiscali già percepiti.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
La norma distingue le Amministrazioni dello Stato dagli altri enti pubblici territoriali e impedisce di desumere una generale assimilazione fiscale tra Stato e Comuni.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
La norma interpretativa ha confermato un'ampia nozione di stazioni radioelettriche, inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e di decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'abrogazione di una disciplina settoriale non comporta automaticamente la scomparsa del tributo se il relativo presupposto è riprodotto, anche sostanzialmente, nella normativa successiva.
- Ai fini della tassa di concessione governativa, il contratto di abbonamento telefonico può fungere da documento sostitutivo della licenza e mantenere il presupposto impositivo anche dopo la liberalizzazione del settore.
- Le esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: l'esenzione riconosciuta allo Stato non si estende automaticamente a Comuni o altri enti pubblici.
- La natura pubblica del soggetto non è sufficiente, da sola, a escludere un tributo; occorre una specifica disposizione normativa di esenzione.
- In presenza di un orientamento consolidato delle Sezioni Unite sulla medesima questione, i giudici devono normalmente conformarsi a tale interpretazione salvo specifici elementi distintivi.
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