Sentenza del 11/05/2016 n. 2779 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Fruizione non occasionale di lavoro altrui - Compensi per cariche sociali - Spese ingenti per unità immobiliare - Autonoma organizzazione ai fini dell'imposta - Sussiste - Imposta - Si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l’assoggettamento a IRAP, sostenendo l’insussistenza di un’autonoma organizzazione. La controversia riguarda la rilevanza, ai fini del presupposto impositivo, della collaborazione di altri professionisti per prestazioni essenziali, dei compensi percepiti per cariche sociali o incarichi di sindaco o amministratore e delle spese relative a un immobile di 70 mq a Milano.
La decisione
La decisione ha ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione e quindi dovuta l’IRAP: la collaborazione di terzi professionisti per attività essenziali e i mezzi impiegati eccedono quelli minimi necessari per l’attività individuale. Anche i compensi per cariche sociali sono assoggettabili quando rientrano nell’attività organizzata complessivamente svolta dal professionista. Le spese sostenute per l’immobile sono state considerate sufficienti a dimostrare un’organizzazione eccedente quella individuale. Il testo fornito non indica giudice, grado, estremi e data della sentenza, importi, esito dei singoli gradi né statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Disciplina dell’IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
Il professionista è soggetto a IRAP quando l’attività è svolta con un’organizzazione che supera i mezzi minimi indispensabili per l’esercizio individuale; la collaborazione di altri professionisti per prestazioni essenziali è indicativa di tale requisito.
Disciplina dell’IRAP applicabile ai compensi per cariche sociali
I compensi per cariche sociali, per l’attività di sindaco o per quella di amministratore sono attratti nell’imposizione se si inseriscono nell’attività organizzata complessivamente svolta dal professionista.
Massime di principio
- Per valutare l’autonoma organizzazione occorre considerare in concreto le risorse umane e strumentali impiegate, non soltanto la qualifica di libero professionista o la natura individuale dell’attività.
- L’affidamento a terzi professionisti di prestazioni essenziali può dimostrare un’organizzazione eccedente quella minima necessaria per l’attività professionale individuale.
- Le spese relative a un immobile possono costituire un elemento sufficiente a provare l’esistenza di mezzi organizzativi eccedenti quelli minimi, se le caratteristiche e i costi indicano un apparato non riconducibile al solo esercizio individuale.
- I compensi per incarichi societari non sono automaticamente esclusi dall’IRAP: rileva se, nel caso concreto, fanno parte dell’attività organizzata complessivamente dal professionista.
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