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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26174/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un accertamento IMU per l'anno d'imposta 2012. Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 112, 156 e 157 c.p.c., sostenendo che la CTP avesse emesso una decisione affetta da insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché il ricorso risultava prima accolto nel dispositivo letto in udienza e poi rigettato nella sentenza depositata; lamentava inoltre omessa pronuncia sulla relativa censura. Con il secondo motivo denunciava, sempre in chiave di nullità ex artt. 156 e 157 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l'erroneità della CTR nell'aver richiamato gli artt. 287 e 288 c.p.c., assumendo che il vizio fosse una nullità assoluta della sentenza da far valere con appello e non con correzione materiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo se impedisce di cogliere il contenuto complessivo della statuizione; quando invece si risolve in una mera divergenza materiale, percepibile ictu oculi, la soluzione è la correzione dell'errore ex art. 287 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. Ha aggiunto che non vi è omessa pronuncia se la decisione, pur senza specifica argomentazione, comporta il rigetto della pretesa. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente interpretato la sentenza di primo grado come motivatamente reiettiva del gravame e il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza, non avendo trascritto il contenuto della censura né dimostrato l'inidoneità della decisione a rendere conoscibile la statuizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'ente intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Consente la denuncia in cassazione dei vizi di nullità della sentenza e dell'omesso esame di fatti decisivi, ma non la censura di un mero errore materiale della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia richiede la completa mancanza di un provvedimento indispensabile, non essendo sufficiente la sola assenza di una specifica argomentazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità quando il vizio denunciato è riconducibile a errore materiale.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità processuale; non viene ritenuto idoneo a fondare una nullità della sentenza nel caso di semplice discrasia materiale.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione delle sentenze è il rimedio appropriato per il contrasto meramente materiale tra motivazione e dispositivo, ed è applicabile anche nel processo tributario.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato dalla CTR nel contesto del rimedio di correzione materiale della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità della sentenza quando sia riconducibile a un mero errore materiale, cioè a una divergenza fortuita e percepibile ictu oculi tra giudizio e sua espressione letterale.
  • Il rimedio al mero errore materiale nella sentenza è la correzione ex art. 287 c.p.c., utilizzabile anche nel processo tributario, e non il ricorso per cassazione.
  • L'omessa pronuncia non si configura per la sola mancanza di una specifica motivazione, se dal complesso della decisione risulta comunque il rigetto della domanda o della censura proposta.
  • Chi denuncia in cassazione un vizio di omessa pronuncia o di nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo gli atti o i passaggi rilevanti necessari a verificare il vizio dedotto.
  • La nullità della sentenza per contrasto interno è ravvisabile solo quando la discrasia incida sulla intelligibilità complessiva della statuizione giudiziale; in difetto, il vizio resta sul piano dell'errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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