Ordinanza n. 2651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo a presunte opere abusive e contro l’ordinanza di sospensione dei lavori per presunta difformità dalla CILA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania n. 1624/2026, chiedendone la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia riguarda la Disposizione Dirigenziale n. 246/A del 18 luglio 2022, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 per presunte opere abusive eseguite a Napoli, nonché l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 12044 del 21 luglio 2022, adottata per presunta difformità rispetto alla CILA presentata. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi d’appello, ma riferisce che le censure erano dirette a contestare la legittimità delle opere e degli atti repressivi. Il Collegio ha rilevato il mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell’onere probatorio volto a dimostrare quanto dedotto in ordine alla legittimità delle opere contestate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Nei limiti propri della cognizione cautelare, ha ritenuto che l’appello non presentasse sufficienti indizi di fondatezza e che le censure non fossero idonee a superare la valutazione negativa dei motivi d’appello, risultando assorbente il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa la legittimità delle opere. Il Collegio ha considerato tale profilo risolutivo ai fini del rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante
La domanda cautelare proposta in appello è stata valutata alla luce dei presupposti propri della fase cautelare; il Collegio ha escluso la presenza di sufficienti indizi di fondatezza dell’appello.
art. 33 d.P.R. 380/2001
ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art.33 del d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è indicata quale base normativa dell’ordine di ripristino adottato per le presunte opere abusive; l’ordinanza cautelare non svolge un esame definitivo della legittimità dell’ordine.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone che l’appello presenti almeno indizi di fondatezza; la misura può essere negata quando le censure non risultino idonee a superare la valutazione negativa compiuta dal giudice.
- Nel giudizio amministrativo, chi deduce la legittimità di opere edilizie contestate deve assolvere l’onere probatorio relativo ai fatti posti a fondamento delle proprie pretese; il mancato assolvimento può risultare decisivo anche nella valutazione cautelare d’appello.
- Il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla legittimità delle opere contestate può costituire profilo assorbente e risolutivo per il rigetto dell’istanza cautelare, senza necessità di un esame approfondito degli ulteriori motivi nella fase sommaria.
- La peculiarità della vicenda controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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