Cassazione Civile, Sentenza n. 6048/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento per euro 9.665,67 e, connessamente, della cartella di pagamento, del ruolo e dell'avviso di accertamento. Numerose censure procedurali e sostanziali: irregolarità/inesistenza della notificazione (identità e qualifica dell'ufficiale notificatore, sottoscrizioni illeggibili, difformità copia/originale), decadenza dell'amministrazione dall'accertamento, mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, carenza di motivazione dell'intimazione e del calcolo degli interessi, omessa produzione di procure/atti che legittimino la costituzione in giudizio dell'ente di riscossione, e richiesta di rinnovazione della notifica al nuovo ente subentrato
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i vari motivi: ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse assente o apparente; ha confermato che vizi di notificazione non comportano automaticamente inesistenza dell'atto se l'atto ha raggiunto lo scopo (es. intimazione tempestivamente impugnata); ha escluso che l'eventuale invalidità della procura alle liti comporti automaticamente accoglimento del ricorso senza prova che le difese della resistente abbiano influenzato l'esito; ha ritenuto insufficiente il disconoscimento generico di conformità delle copie; ha rigettato la richiesta di rinnovazione della notifica al nuovo ente per primo acclarare che il ricorso appariva prima facie infondato e che la rinnovazione sarebbe stata superflua e dilatoria. Conseguentemente la pronuncia di merito è confermata e il ricorso cassazionale è respinto
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 36
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure procedurali per mancata specificità; non emerge alcuna violazione rilevante del disposto
codice di procedura civile, art. 132 comma 2 n.4
art. 132, comma 2 n. 4) c.p.c.
Richiamato nella contestazione della motivazione: la Corte ha precisato i limiti di censura sulla motivazione (solo anomalie gravi sono rilevabili in cassazione)
disp. att. c.p.c., art. 118
art. 118 disp. att. c.p.c.
Citato nella doglianza sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato vizio rilevante ai sensi della giurisprudenza sulle motivazioni
d.lgs. 546/1992, artt. 23, 24 e 7
artt. 23, 24 e 7 d.lgs 546/1992
Invocati in tema di notificazioni e difetto di prova delle stesse: la Corte ha richiamato il principio che l'onere probatorio grava sull'amministrazione e che l'eventuale vizio è irrilevante se l'atto ha raggiunto lo scopo
d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18
artt. 12 e 18 d.lgs 546/1992
Richiamati rispetto alla rappresentanza processuale dell'ente resistente: la Corte ha applicato i principi secondo cui la contestazione della legittimazione a costituirsi richiede specificità e tempestività, soprattutto se il titolo è soggetto a pubblicità legale
codice di procedura civile, artt. 77, 83, 101, 112, 115, 122, 148, 156, 175, 127, 291, 378-bis, 96 comma 3
artt. vari c.p.c. (77,83,101,112,115,122,148,156,175,127,291,378-bis,96/3)
Richiamati per profili procedurali generali: art.156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) è stato applicato per escludere l'irrilevanza dell'invalidità della notificazione ove l'atto abbia raggiunto lo scopo; art.96/3 c.p.c. (responsabilità aggravata) richiede mala fede o colpa grave e giudizio di fatto non sindacabile in cassazione; art.291 c.p.c. e art.378-bis c.p.c. richiamati nella richiesta di rinnovazione delle notifiche, poi respinta come superflua
d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 5 e art. 50
art. 26, comma 5 d.P.R. 602/1973; art. 50 d.P.R. 602/1973
Art.26/5 (riferimento alla notificazione della cartella e produzione dell'originale) utilizzato per sostenere che in caso di disconoscimento della copia il giudice può ordinare la produzione dell'originale; art.50 indicato in tema di contenuto vincolato dell'intimazione di pagamento
codice civile, artt. 2697, 2712, 2719
artt. 2697, 2712, 2719 c.c.
Riferiti al regime probatorio: la Corte ha richiamato che il disconoscimento generico della conformità non è efficace; l'onere di provare la non autenticità di una sottoscrizione incombe a chi la contesta
legge 241/1990, art. 3 e art. 21-octies
art. 3 l. 241/1990; art. 21 octies l. 241/1990
Richiamati in tema di motivazione degli atti amministrativi e dei contenuti informativi: la Corte ha confermato che il richiamo alla cartella/atto impositivo soddisfa l'obbligo di motivazione dell'intimazione
legge 212/2000, art. 7
Interpretata insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: la cartella che richiama atto precedente è adeguatamente motivata anche per gli interessi
d.P.R. 600/1973, art. 60
Rinvio richiamato rispetto alla disciplina delle notificazioni (richiami normativi tra DPR e processo civile) e alle conseguenze di sanatoria
decreto-legge 73/2021 conv. l.106/2021, art. 76
art. 76 d.l. 73/2021 convertito con mod. in l. 106/2021
Norma del subentro dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica alla nuova amministrazione per l'infondatezza prima facie del ricorso
Massime di principio
- Un vizio di notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto tributario: è irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (es. quando il contribuente ha avuto conoscenza e ha impugnato tempestivamente).
- La presunzione di regolarità della relata di notifica opera finché il ricorrente non produce prova adeguata della non autenticità o dell'assenza di poteri dell'agente notificatore; disconoscimenti generici o non circostanziati sono inefficaci.
- La contestazione della conformità di una copia all'originale richiede specificità: va indicato quale documento si contesta e in quali elementi differisca dall'originale, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Le eccezioni sulla legittimazione a costituirsi dell'ente resistente (procure, delibere, poteri rappresentativi) richiedono tempestività e specificità; se il potere derivante da atti soggetti a pubblicità legale non è contestato con prova concreta, il terzo che agisce non ha l'onere di dimostrare la qualità di chi ha conferito il mandato.
- La responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. (condanna per lite temeraria) richiede prova di mala fede o colpa grave nella condotta processuale: la sanzione è possibile solo per iniziative chiaramente pretestuose o contrarie al diritto vivente.
- Il giudice di cassazione può rigettare richieste dilatorie di integrazione del contraddittorio o rinnovazione di notifiche quando il ricorso appare prima facie infondato, per tutelare la ragionevole durata del processo.
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