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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6048/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento per euro 9.665,67 e, connessamente, della cartella di pagamento, del ruolo e dell'avviso di accertamento. Numerose censure procedurali e sostanziali: irregolarità/inesistenza della notificazione (identità e qualifica dell'ufficiale notificatore, sottoscrizioni illeggibili, difformità copia/originale), decadenza dell'amministrazione dall'accertamento, mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, carenza di motivazione dell'intimazione e del calcolo degli interessi, omessa produzione di procure/atti che legittimino la costituzione in giudizio dell'ente di riscossione, e richiesta di rinnovazione della notifica al nuovo ente subentrato

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i vari motivi: ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse assente o apparente; ha confermato che vizi di notificazione non comportano automaticamente inesistenza dell'atto se l'atto ha raggiunto lo scopo (es. intimazione tempestivamente impugnata); ha escluso che l'eventuale invalidità della procura alle liti comporti automaticamente accoglimento del ricorso senza prova che le difese della resistente abbiano influenzato l'esito; ha ritenuto insufficiente il disconoscimento generico di conformità delle copie; ha rigettato la richiesta di rinnovazione della notifica al nuovo ente per primo acclarare che il ricorso appariva prima facie infondato e che la rinnovazione sarebbe stata superflua e dilatoria. Conseguentemente la pronuncia di merito è confermata e il ricorso cassazionale è respinto

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 36

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure procedurali per mancata specificità; non emerge alcuna violazione rilevante del disposto

  • codice di procedura civile, art. 132 comma 2 n.4

    art. 132, comma 2 n. 4) c.p.c.

    Richiamato nella contestazione della motivazione: la Corte ha precisato i limiti di censura sulla motivazione (solo anomalie gravi sono rilevabili in cassazione)

  • disp. att. c.p.c., art. 118

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato nella doglianza sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato vizio rilevante ai sensi della giurisprudenza sulle motivazioni

  • d.lgs. 546/1992, artt. 23, 24 e 7

    artt. 23, 24 e 7 d.lgs 546/1992

    Invocati in tema di notificazioni e difetto di prova delle stesse: la Corte ha richiamato il principio che l'onere probatorio grava sull'amministrazione e che l'eventuale vizio è irrilevante se l'atto ha raggiunto lo scopo

  • d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18

    artt. 12 e 18 d.lgs 546/1992

    Richiamati rispetto alla rappresentanza processuale dell'ente resistente: la Corte ha applicato i principi secondo cui la contestazione della legittimazione a costituirsi richiede specificità e tempestività, soprattutto se il titolo è soggetto a pubblicità legale

  • codice di procedura civile, artt. 77, 83, 101, 112, 115, 122, 148, 156, 175, 127, 291, 378-bis, 96 comma 3

    artt. vari c.p.c. (77,83,101,112,115,122,148,156,175,127,291,378-bis,96/3)

    Richiamati per profili procedurali generali: art.156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) è stato applicato per escludere l'irrilevanza dell'invalidità della notificazione ove l'atto abbia raggiunto lo scopo; art.96/3 c.p.c. (responsabilità aggravata) richiede mala fede o colpa grave e giudizio di fatto non sindacabile in cassazione; art.291 c.p.c. e art.378-bis c.p.c. richiamati nella richiesta di rinnovazione delle notifiche, poi respinta come superflua

  • d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 5 e art. 50

    art. 26, comma 5 d.P.R. 602/1973; art. 50 d.P.R. 602/1973

    Art.26/5 (riferimento alla notificazione della cartella e produzione dell'originale) utilizzato per sostenere che in caso di disconoscimento della copia il giudice può ordinare la produzione dell'originale; art.50 indicato in tema di contenuto vincolato dell'intimazione di pagamento

  • codice civile, artt. 2697, 2712, 2719

    artt. 2697, 2712, 2719 c.c.

    Riferiti al regime probatorio: la Corte ha richiamato che il disconoscimento generico della conformità non è efficace; l'onere di provare la non autenticità di una sottoscrizione incombe a chi la contesta

  • legge 241/1990, art. 3 e art. 21-octies

    art. 3 l. 241/1990; art. 21 octies l. 241/1990

    Richiamati in tema di motivazione degli atti amministrativi e dei contenuti informativi: la Corte ha confermato che il richiamo alla cartella/atto impositivo soddisfa l'obbligo di motivazione dell'intimazione

  • legge 212/2000, art. 7

    Interpretata insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: la cartella che richiama atto precedente è adeguatamente motivata anche per gli interessi

  • d.P.R. 600/1973, art. 60

    Rinvio richiamato rispetto alla disciplina delle notificazioni (richiami normativi tra DPR e processo civile) e alle conseguenze di sanatoria

  • decreto-legge 73/2021 conv. l.106/2021, art. 76

    art. 76 d.l. 73/2021 convertito con mod. in l. 106/2021

    Norma del subentro dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica alla nuova amministrazione per l'infondatezza prima facie del ricorso

Massime di principio

  • Un vizio di notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto tributario: è irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (es. quando il contribuente ha avuto conoscenza e ha impugnato tempestivamente).
  • La presunzione di regolarità della relata di notifica opera finché il ricorrente non produce prova adeguata della non autenticità o dell'assenza di poteri dell'agente notificatore; disconoscimenti generici o non circostanziati sono inefficaci.
  • La contestazione della conformità di una copia all'originale richiede specificità: va indicato quale documento si contesta e in quali elementi differisca dall'originale, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Le eccezioni sulla legittimazione a costituirsi dell'ente resistente (procure, delibere, poteri rappresentativi) richiedono tempestività e specificità; se il potere derivante da atti soggetti a pubblicità legale non è contestato con prova concreta, il terzo che agisce non ha l'onere di dimostrare la qualità di chi ha conferito il mandato.
  • La responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. (condanna per lite temeraria) richiede prova di mala fede o colpa grave nella condotta processuale: la sanzione è possibile solo per iniziative chiaramente pretestuose o contrarie al diritto vivente.
  • Il giudice di cassazione può rigettare richieste dilatorie di integrazione del contraddittorio o rinnovazione di notifiche quando il ricorso appare prima facie infondato, per tutelare la ragionevole durata del processo.

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