Sentenza n. 10553/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 17 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso è fondato sul superamento del termine legale per la conclusione del procedimento. Il giudice ha inoltre richiamato l’obbligo dell’amministrazione di esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e, ove necessario, disponendo misure compensative proporzionate.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, rilevando che il termine di quattro mesi previsto per l’adozione del provvedimento di riconoscimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’amministrazione dovrà valutare la documentazione riferita alla posizione individuale, il percorso di studi svolto all’estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro, verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale; dovrà inoltre valutare l’equipollenza e, se del caso, applicare misure compensative adeguate e proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, è stato nominato commissario ad acta e dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero era scaduto, determinando il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertato silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l’adozione di misure compensative, ove necessarie, nella valutazione dell’equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il superamento del termine integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine ragionevole, anche superiore al termine ordinario, quando siano documentati rilevanti carichi amministrativi, purché il termine sia certo e proporzionato.
- La valutazione di un titolo professionale estero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, comprese le formazioni a tempo parziale, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.
- L’autorità competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, ove emergano differenze rilevanti, applicare eventuali misure compensative adeguate e proporzionate, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.
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