Sentenza n. 10586/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47268 presentata in data 25 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 16 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 25 ottobre 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento e la conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza provvedere sull’istanza. Il giudizio ha riguardato esclusivamente l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi, non il riconoscimento sostanziale del titolo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, per configurare l’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto risultavano integrati entrambi i presupposti: l’istanza era stata presentata il 25 ottobre 2025 e il Ministero non aveva adottato alcuna decisione né formulato richieste di integrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per provvedere sul riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. L’amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
La ricorrente ha invocato la direttiva quale base europea della domanda di riconoscimento del titolo; la sentenza richiama inoltre i principi eurounitari applicabili al procedimento.
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione documentale, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibile nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento e a fondare l’azione contro il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi secondo il criterio applicato dalla decisione.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento deve ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.
- Nel procedere al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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