Sentenza n. 49/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della lettera-comunicazione n.-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” S M – Ufficio Personale, notificato il -OMISSIS-, e per l'annullamento di tutti gli atti prodromici e conseguenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto del Ministero della Difesa n. atto Sipad -OMISSIS- - della comunicazione n. -OMISSIS-; - di tutti gli atti prodromici e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del Comando Legione Carabinieri e decreto ministeriale di cessazione dal servizio permanente per infermità, nella parte relativa alla decorrenza del congedo e alla conseguente restituzione delle retribuzioni
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, contestava la decorrenza del collocamento in congedo per infermità, sostenendo che la cessazione dal servizio non avrebbe potuto retroagire alla data individuata dall'Amministrazione, poiché fino alla diversa data indicata nel ricorso non erano maturate le condizioni per dichiararlo cessato dal servizio. Deduceva quindi l'illegittimità della comunicazione del Comando Legione Carabinieri e, con motivi aggiunti, del decreto ministeriale di cessazione dal servizio, nonché degli atti conseguenti, inclusa la rettifica dello stato di servizio e la richiesta di restituzione delle retribuzioni percepite nel periodo controverso.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato nuovi provvedimenti con i quali ha rettificato il verbale della commissione medica relativo alla stabilizzazione dell'infermità e ha revocato il decreto dirigenziale impugnato nella parte in cui aveva disposto la cessazione dal servizio con la decorrenza contestata. Anche la comunicazione del Comando, che richiamava quel verbale quale presupposto necessario, è stata ritirata nella medesima parte. L'Amministrazione ha così formalmente riconosciuto il diritto del ricorrente alla permanenza in servizio fino alla data da lui rivendicata, con il connesso trattamento giuridico ed economico. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il soddisfacimento della pretesa sostanziale nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa, condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ritira o rettifica gli atti impugnati e riconosce formalmente, in modo pienamente satisfattivo, la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- Quando l'atto amministrativo impugnato e gli atti presupposti vengono ritirati nella parte lesiva, il giudice deve valutare l'effettiva soddisfazione della pretesa sostanziale, non limitandosi alla mera sopravvenuta modifica formale dell'atto.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'autotutela dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della responsabilità per avere dato causa al giudizio.
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