Cassazione Penale, Sentenza n. 47375/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/07/2024 che aveva riconosciuto la continuazione tra tre sentenze e quantificato la pena complessiva in quattro anni e nove mesi e 15.253 euro di multa. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio di intangibilità del giudicato perché era già stata riconosciuta la continuazione tra le prime due sentenze con ordinanza del 30/06/2022 e la nuova quantificazione ha aumentato la pena per gli stessi reati; (ii) carenza di motivazione sulla determinazione degli aumenti per i reati-satellite, con omissione delle ragioni che giustificano la nuova determinazione di pena per ciascun reato satellite; (iii) reformatio in peius illegittima rispetto alla sentenza di patteggiamento (terza sentenza), in quanto la pena patteggiata di sei mesi è stata, in concreto, aumentata a sette mesi e gli aumenti per il reato di falso sono risultati superiori a quelli stabiliti nel patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i tre motivi: (1) violazione del precedente giudicato in relazione all'ordinanza del 30/06/2022 che aveva già unificato le prime due sentenze e quantificato la pena complessiva in misura inferiore; (2) carenza motivazionale perché il giudice dell'esecuzione ha indicato solo i dati numerici degli aumenti senza spiegare le ragioni e il criterio applicato per ciascun reato-satellite, rendendo impossibile il controllo del percorso logico-giuridico; (3) violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla sentenza di patteggiamento, essendo stati fissati aumenti superiori a quelli stabiliti nella sentenza irrevocabile. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata relativamente alla quantificazione della pena e la causa è stata rinviata al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata nelle condanne iniziali per reati di stupefacenti; la sua richiamata presenza individua la natura e la gravità dei reati oggetto di continuazione.
art. 477, 482 e 337 cod. pen.
Norme penali richiamate per i reati contestati nella terza sentenza (tra cui il falso); la loro quantificazione nel patteggiamento è stata oggetto di tutela contro una successiva maggiore aggravazione.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Disciplina dell'aumento di pena per il reato continuato: la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene, deve motivare non solo la pena-base ma anche gli aumenti per i reati-satellite, rispettando limiti e precedenti giudicati.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale inerente ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione; richiamata nel quadro dell'attività del giudice dell'esecuzione nella quantificazione della pena complessiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: la violazione di legge (lett. b) e il vizio di motivazione (lett. e) sono stati ritenuti fondati.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel terzo motivo insieme ad altre norme procedurali a presidio del divieto di peggioramento del trattamento sanzionatorio derivante da atti di esecuzione.
Artt. 132 e 133 cod. pen. (menzionati come 132 e 3133 nel testo)
Riferimento ai parametri di determinazione della pena (pena-base e criteri di applicazione); la Corte richiama l'obbligo di motivazione anche rispetto agli aumenti per i reati-satellite esercitando autonomamente il potere discrezionale entro tali parametri.
Massime di principio
- Se una precedente decisione esecutiva ha già riconosciuto la continuazione e quantificato la pena, il giudice dell'esecuzione non può poi rideterminare la pena in termini peggiorativi rispetto al giudicato: il principio di intangibilità del giudicato deve essere rispettato.
- Nel procedimento di quantificazione della pena derivante dalla continuazione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare non solo la scelta della pena-base ma anche, specificamente, l'entità degli aumenti applicati ai singoli reati-satellite, indicando le ragioni concrete e i criteri valutativi adottati, così da consentire il controllo giurisdizionale.
- Non è consentito al giudice dell'esecuzione di operare una reformatio in peius rispetto a pene già fissate con sentenza di patteggiamento irrevocabile: gli aumenti per i reati-satellite non possono risultare superiori a quelli stabiliti nella sentenza di cognizione.
- In caso di violazione del giudicato, carenza motivazionale o reformatio in peius, la Corte di Cassazione annulla la quantificazione della pena e dispone il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica affinché provveda a nuovo giudizio conformemente ai principi di diritto richiamati.
- Le parti e i difensori devono vigilare sulla coerenza tra precedenti ordinanze esecutive e successive determinazioni della pena: eventuali aumenti numerici senza adeguata giustificazione sono suscettibili di censura per vizio di motivazione.
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