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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04607/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Due soggetti privati avevano impugnato davanti al Tribunale un provvedimento comunale con cui, dopo una precedente ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in difformità, l’ente aveva accertato l’impossibilità di procedere al ripristino senza pregiudicare la stabilità della parte conforme e di un fabbricato adiacente, decidendo quindi di non eseguire la demolizione d’ufficio e di irrogare una sanzione pecuniaria sostitutiva, quantificata in relazione al tempo trascorso e alla gravità dell’abuso. Il Comune ha proposto regolamento di giurisdizione sostenendo che la controversia, relativa alla sanzione pecuniaria sostitutiva dell’ordine di demolizione, appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la sanzione non ha natura afflittiva ma ripristinatoria e si colloca nella fase di controllo e vigilanza sul territorio. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del regolamento per tardività dell’iscrizione a ruolo e per asserita improponibilità del regolamento dopo la concessione della sospensiva da parte del giudice di merito, chiedendone comunque il rigetto.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha ritenuto tempestivo il deposito/iscrizione a ruolo perché il ricorso, spedito alla cancelleria a mezzo posta entro il termine, produce effetti dalla data di spedizione ex art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.; ha inoltre affermato che la pronuncia cautelare del Tribunale non preclude il regolamento di giurisdizione, poiché non ha carattere decisorio né attitudine al giudicato sulla giurisdizione. Nel merito, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’analogia con precedenti delle Sezioni Unite e valorizzando il fatto che la sanzione pecuniaria sostitutiva è applicata in forza dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001, in stretta connessione con il potere amministrativo di demolizione/rimozione di opere edilizie abusive. La controversia, pur riguardando un diritto soggettivo a non subire prestazioni patrimoniali non previste dalla legge, è stata ritenuta inscindibilmente collegata al rapporto amministrativo sull’uso del territorio e quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    È la base del regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal Comune.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché il deposito a mezzo posta ha effetto dalla data di spedizione, avvenuta nel termine.

  • art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Per il deposito e l'iscrizione a ruolo, rileva la data di spedizione del ricorso inviato per posta alla cancelleria.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva è applicabile quando, a seguito di ordinanza di demolizione, il ripristino non sia possibile per motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale; la misura è collegata all’aumento di valore venale dell’immobile.

  • art. 22 bis L. n. 689 del 1981

    La Corte rileva che l’originaria devoluzione al giudice ordinario delle controversie sulle violazioni edilizie è venuta meno per abrogazione della norma.

  • art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2011

    Ha abrogato l’art. 22 bis L. 689/1981, imponendo il riferimento all’art. 133 c.p.a. per individuare la giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Per le materie di giurisdizione esclusiva, la controversia sui diritti soggettivi va attratta al giudice amministrativo quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo.

  • art. 2043 c.c.

    Citato solo indirettamente come sfondo della distinzione tra diritti soggettivi e giurisdizione; non è centrale nella ratio.

Massime di principio

  • La proponibilità del regolamento di giurisdizione non è esclusa dalla sola emanazione di un provvedimento cautelare nel giudizio di merito, se tale provvedimento non ha carattere decisorio né idoneità al giudicato sulla giurisdizione.
  • Quando una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione edilizia deriva dall’esercizio del potere amministrativo di repressione dell’abuso e presuppone un accertamento sull’impossibilità del ripristino, la controversia sulla sua applicazione o quantificazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La circostanza che la lite riguardi il solo quantum della sanzione non spezza il collegamento con il rapporto amministrativo presupposto, se la prestazione patrimoniale è conseguenza diretta e dipendente dall’esercizio del potere pubblico sull’uso del territorio.
  • In materia di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi quando essi sono inscindibilmente connessi, per pregiudizialità-dipendenza, a un rapporto amministrativo devoluto alla sua cognizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicato

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