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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05994/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava la ripresa a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, dei canoni di locazione percepiti da immobili strumentali sottoposti a vincolo storico-architettonico. Sosteneva che tali immobili dovessero beneficiare del regime agevolato previsto dall’art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991, con determinazione del reddito secondo il criterio catastale/fondiario e non secondo quello del reddito d’impresa. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell’art. 11, comma 2, l. n. 413/1991, per avere la sentenza d’appello applicato la tassazione d’impresa ai canoni di locazione dei beni vincolati; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, di interessi passivi sul mutuo contratto per acquistare l’immobile e della quota di ammortamento dell’immobile imputata in dichiarazione; (3) omessa pronuncia, sempre ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l’agevolazione dell’art. 11, comma 2, l. n. 413/1991 riguarda il solo reddito fondiario degli immobili storico-artistici, non i canoni che costituiscono ricavi d’impresa quando l’immobile è oggetto dell’attività imprenditoriale di locazione. Ha poi escluso il vizio di omessa pronuncia sui motivi subordinati, osservando che la loro soluzione negativa era implicita nella decisione di merito e, quanto alle sanzioni, che l’incertezza normativa oggettiva sussiste solo in presenza di inevitabile incertezza sul contenuto della norma valutabile dal giudice. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, l. n. 413/1991

    "mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato"

    La norma si riferisce al solo reddito fondiario degli immobili vincolati storico-artistici e non si applica ai canoni di locazione che costituiscono ricavi d'impresa quando l'immobile è inserito nell'attività imprenditoriale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di legittimità per violazione di legge è stata proposta contro la qualificazione fiscale operata in appello, ma è stata ritenuta infondata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di nullità per omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che tale vizio non sussiste quando la decisione incompatibile con la domanda ne comporta il rigetto implicito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non omette pronuncia quando la risposta negativa alla domanda o eccezione è implicita nella struttura logico-giuridica della sentenza.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    L’obiettiva incertezza normativa costituisce causa di esenzione dalle sanzioni tributarie solo se l’incertezza è inevitabile quanto al contenuto della norma.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    La sanzione amministrativa tributaria non è applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa nei termini rigorosi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico o artistico si applica al reddito fondiario determinato catastalmente, non ai ricavi derivanti dalla locazione quando il bene è utilizzato nell’esercizio di impresa.
  • La qualificazione di un provento come reddito d’impresa esclude l’applicazione del criterio agevolato fondiario previsto per gli immobili vincolati, poiché tale agevolazione si giustifica solo in ragione dei maggiori costi di manutenzione tipici del reddito fondiario.
  • Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il rigetto della domanda o dell’eccezione sia logicamente incompatibile con la decisione adottata, anche in assenza di un’espressa confutazione.
  • La mancata trattazione espressa di una questione non integra vizio di omessa pronuncia se il suo rigetto è comunque desumibile dalla motivazione della sentenza.
  • L’esenzione dalle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa richiede un’incertezza inevitabile sul significato della norma, apprezzabile secondo un criterio oggettivo e non soggettivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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