Cassazione Penale, Sentenza n. 33220/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto previsto dall'art. 391-ter, comma terzo, c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Secondo l'accusa, pur essendo estraneo alla detenzione carceraria, avrebbe concorso moralmente nella condotta del suocero detenuto, il quale utilizzava indebitamente un telefono cellulare dal carcere per comunicare con l'esterno e perseguire finalità di agevolazione dell'attività di una cosca mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva inizialmente annullato la misura, ritenendo che la mera ricezione delle telefonate integrasse una condotta passiva e non punibile. La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio tale decisione, rilevando che il giudice non aveva adeguatamente valutato se la continuità dei contatti e il contenuto delle conversazioni avessero rafforzato o agevolato il proposito criminoso del detenuto. In sede di rinvio, il Tribunale aveva confermato la misura cautelare, ritenendo che l'indagato, mediante interlocuzioni frequenti e funzionali alla gestione di esigenze del detenuto e di questioni riferibili alla cosca, avesse rafforzato il proposito di proseguire nelle comunicazioni telefoniche illecite e avesse svolto un ruolo di supporto alle attività del sodalizio. Con il ricorso per cassazione, l'indagato ha dedotto: 1) erronea applicazione degli artt. 110 e 391-ter c.p., sostenendo che la norma incriminatrice non punisse il terzo che si limitasse a ricevere comunicazioni e che mancasse un contributo causale consapevole, essendo il proposito criminoso del detenuto autonomo e preesistente; 2) vizio di motivazione e travisamento nella valutazione delle intercettazioni, assumendo che le conversazioni fossero state interpretate in modo forzato e riguardassero rapporti familiari e strategie difensive; 3) erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestando che fosse stata dimostrata una finalità consapevole di sostegno alla cosca; 4) vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, all'attualità del pericolo di recidiva e all'adeguatezza della custodia in carcere, considerato il tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il concorso morale nel reato proprio previsto dall'art. 391-ter, comma terzo, c.p. è giuridicamente configurabile anche a carico di un soggetto non qualificato, in combinazione con l'art. 110 c.p., quando la sua condotta rafforzi il proposito criminoso dell'autore qualificato. Nel caso concreto, la frequenza, la durata e il contenuto delle conversazioni, nonché le sollecitazioni a ulteriori contatti, erano stati logicamente valorizzati dal Tribunale come elementi di rafforzamento e agevolazione della condotta del detenuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e degli indizi, attività estranea al controllo di legittimità salvo manifesta illogicità o effettive violazioni di legge, non ravvisate. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la motivazione sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa era stata giudicata ampia e coerente: le conversazioni mostravano un'attività funzionale alla gestione della consorteria, alla trattazione di affari, alla gestione di contrasti interni e al mantenimento del ruolo direttivo del detenuto. Anche il quarto motivo è stato rigettato: il Tribunale aveva motivato sull'attualità delle esigenze cautelari valorizzando il contesto criminale, il ruolo assunto dall'indagato, i precedenti e i procedimenti recenti, nonché il rischio che misure meno gravose non impedissero la prosecuzione di condotte di supporto al sodalizio.
Norme richiamate
art. 391-ter, comma 3, c.p.
ricezione o utilizzo indebito di apparecchi telefonici da parte di persona detenuta
La condotta tipica del detenuto può costituire oggetto di concorso morale da parte di un soggetto esterno, quando quest'ultimo rafforzi o agevoli il proposito criminoso.
art. 110 c.p.
La disciplina generale del concorso di persone è applicabile anche al reato proprio previsto dall'art. 391-ter, comma terzo, c.p.; il concorso morale richiede un contributo consapevole e causalmente orientato, desumibile anche da interlocuzioni continuative e sollecitazioni alla prosecuzione della condotta illecita.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile quando la condotta, secondo una motivazione coerente fondata anche sul contenuto delle conversazioni, risulti funzionale agli scopi e alla sopravvivenza della consorteria criminale.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari, incluso il pericolo attuale di recidiva, possono essere desunte dalla condotta contestata, dal contesto criminale, dai precedenti e da fatti recenti valorizzati dal giudice.
art. 275 c.p.p.
La custodia cautelare in carcere è giustificata quando il giudice motivi concretamente l'inadeguatezza delle misure meno gravose rispetto alla pericolosità dell'indagato e al rischio di reiterazione.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito degli indizi o delle intercettazioni, salvo effettive violazioni di legge, travisamenti rilevanti o manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il concorso morale è configurabile anche nel reato proprio commesso da un soggetto qualificato, quando il concorrente estraneo, con una condotta consapevole e causalmente orientata, rafforzi o agevoli il proposito criminoso dell'autore; non è necessario che realizzi personalmente la condotta tipica riservata al soggetto qualificato.
- La ricezione di comunicazioni provenienti da un detenuto non integra automaticamente concorso nel reato di indebito utilizzo di un telefono cellulare, ma può assumere rilevanza concorsuale quando la frequenza, la durata, il contenuto e il carattere sollecitatorio dei contatti dimostrino un apporto di rafforzamento del proposito criminoso.
- Nel giudizio cautelare di legittimità, la Corte di cassazione non può rivalutare il contenuto delle intercettazioni, il peso degli indizi o la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito; il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente significativa e dell'assenza di manifesta illogicità.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere riconosciuta quando la condotta dell'agente risulti concretamente funzionale alla gestione degli affari, alla continuità operativa, al mantenimento del ruolo direttivo o alla sopravvivenza di una consorteria mafiosa, purché tale funzionalità sia motivata sulla base degli elementi probatori.
- L'attualità del pericolo di recidiva cautelare può essere motivata mediante la valutazione congiunta della condotta oggetto del procedimento, del contesto criminale, del ruolo concretamente svolto dall'indagato e di precedenti o procedimenti relativi a fatti recenti; il mero tempo trascorso dai fatti non impone di per sé l'esclusione dell'attualità.
- La custodia cautelare in carcere è legittima quando il giudice esponga in modo concreto perché la pericolosità dell'indagato e il rischio di reiterazione rendano inadeguate le misure meno gravose.
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