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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28482/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 3.000,00, che una parte sosteneva di avere erogato all'altra a titolo di mutuo e di non aver riavuto indietro. L'opponente al decreto ingiuntivo aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma il Tribunale, in appello, ha riformato la decisione e rigettato l'opposizione, ritenendo provata la dazione a mutuo sulla base di una testimonianza e di documenti che deponevano per le difficoltà economiche del presunto mutuatario, nonché ritenendo non provato dal debitore il diverso titolo allegato, ossia il pagamento di corrispettivo per lavori svolti. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova, per asserita incoerenza nel ragionamento del giudice d'appello; 2) violazione delle regole sulla prova testimoniale e sulla valutazione dell'attendibilità del teste, in particolare per i rapporti familiari e di conflitto con una parte; 3) violazione dell'art. 2721 c.c. per ammissione della prova testimoniale del mutuo oltre il limite di valore; 4) violazione dell'art. 1817 c.c., sostenendosi che, in mancanza di un termine di restituzione, il credito non sarebbe stato esigibile senza preventiva fissazione giudiziale del termine; 5) illegittimità della produzione documentale asseritamente lesiva della privacy, utilizzata per inferire la plausibilità del mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano motivazione apparente, violazione dell'art. 2697 c.c. e cattiva ripartizione dell'onere probatorio, osservando che il giudice di merito aveva correttamente posto a carico della parte opposta, quale attrice sostanziale nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del titolo della somma, prova che aveva ritenuto raggiunta. Ha reputato non censurabile in sede di legittimità la valutazione di attendibilità della teste, essendo adeguatamente motivata, e ha escluso una necessaria inattendibilità della testimonianza resa da un parente di parte. Quanto all'art. 2721 c.c., la censura è stata in parte dichiarata nuova e comunque infondata, perché il limite di valore della prova testimoniale è posto nell'interesse delle parti ed è sanabile se non tempestivamente eccepito, oltre a potersi ammettere la prova orale del mutuo quando il giudice ritenga verosimile la conclusione orale del contratto. È stato poi escluso il vizio relativo all'art. 1817 c.c., poiché il tribunale aveva accertato che la restituzione era dovuta a richiesta della mutuante, quindi con esigibilità compatibile con il mutuo. Infine, la censura sulla privacy è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata, poiché la produzione documentale contenente dati personali è consentita quando necessaria al diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono in gran parte respinte o ritenute inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata sia motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione, senza che la Corte ravvisi violazione.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la decisione di merito; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito, salvo specifiche anomalie censurabili nei limiti del ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte conferma che, in opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta quale attrice sostanziale deve provare il titolo della pretesa; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta raggiunta, mentre il debitore non ha provato il diverso titolo allegato.

  • art. 633 c.p.c. e segg.

    richiamati con riferimento al procedimento monitorio e all'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale, ma la Corte non ravvisa violazioni sostanziali.

  • art. 2721 c.c.

    il limite di valore della prova testimoniale non è di ordine pubblico, ma posto nell'interesse delle parti; la relativa nullità è sanata se non tempestivamente eccepita. Inoltre, la prova orale del mutuo può essere ammessa quando il giudice ritenga verosimile la stipulazione orale in base alla natura del rapporto e alla qualità delle parti.

  • art. 1817 c.c.

    non si applica quando il giudice accerti che il mutuo prevedeva la restituzione "a richiesta" della mutuante; la richiesta avvenuta a distanza di anni rende esigibile il credito senza necessità di preventiva fissazione giudiziale del termine.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura sulla prova testimoniale e sulla privacy è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il contenuto dei documenti o le modalità e i tempi delle eccezioni nel giudizio di merito.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.lgs. 196/2003

    art. 167 c. 1; art. 160-bis

    richiamato dal ricorrente per contestare la produzione documentale, ma la Corte afferma che la produzione di dati personali è consentita quando necessaria alla difesa.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    evocato dal ricorrente in tema di privacy; la Corte privilegia la necessità difensiva della produzione documentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta assume la posizione di attrice in senso sostanziale e deve provare il fatto costitutivo del credito azionato, mentre l'opponente deve provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi che alleghi.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute decisive rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • La testimonianza resa da un soggetto legato da vincoli di parentela o coniugio con una parte non è per ciò solo inattendibile: l'eventuale perdita di credibilità deve risultare da ulteriori elementi concreti apprezzati dal giudice di merito.
  • Il limite di valore alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c. tutela interessi privati e la relativa eccezione va tempestivamente sollevata; in difetto, la nullità si sana e non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
  • La prova testimoniale può essere ammessa per dimostrare la stipulazione orale di un mutuo quando il giudice ritenga verosimile il contratto alla luce della natura del rapporto e delle circostanze concrete, anche se il valore della lite supera il limite ordinario.
  • L'art. 1817 c.c. opera solo quando manchi la fissazione del termine di restituzione; se il mutuo prevede la restituzione a richiesta del mutuante, il credito è esigibile secondo tale pattuizione senza necessità di un previo intervento giudiziale di fissazione del termine.
  • La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è legittima quando sia necessaria per esercitare il diritto di difesa, fermo restando che le censure sulla loro utilizzazione devono essere formulate con specificità e con puntuale riferimento al contenuto dei documenti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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