Cassazione Civile, Ordinanza n. 23972/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, ha confermato la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'inclusione della gratifica preferenziale nella base di calcolo dell'indennità di mobilità. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva riconosciuto il diritto ma aveva compensato le spese di lite tra i gradi, rilevando l'inadeguatezza delle allegazioni e produzioni iniziali, poi sanata solo nel corso del giudizio, e il fatto che l'ente previdenziale fosse incorso in errore per negligenza di terzi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché vi era soccombenza totale dell'ente e perché la domanda era stata sin dall'inizio sufficientemente supportata; aggiungeva che l'ente aveva mantenuto le proprie difese infondate anche dopo la rettifica aziendale prodotta tardivamente. La Corte ha respinto il motivo osservando che il diritto non discendeva dalla sola corresponsione dell'emolumento risultante dalle buste paga, ma dalla disciplina del contratto collettivo aziendale che ne rivelava la natura e la riconducibilità alla quattordicesima mensilità; tale contratto non era stato prodotto all'introduzione del giudizio ed era stato acquisito solo in corso di causa, sicché la pretesa non era verificabile sin dall'inizio. In questo contesto, la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, ma la decisione richiama anche la possibilità di deroghe nei casi consentiti dalla legge processuale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in ragione dell'inadeguatezza iniziale delle allegazioni e produzioni e della necessità di acquisire in corso di causa il contratto collettivo aziendale decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato è parametrato all'importo previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice può tenere conto non solo dell'esito finale della lite, ma anche della condotta processuale delle parti e dell'effettiva completezza iniziale delle allegazioni e dei documenti necessari a sorreggere la domanda.
- Quando la fondatezza della pretesa dipende dal contenuto di un contratto collettivo o di altra fonte regolatrice non immediatamente conoscibile dalla controparte, la mancata produzione iniziale di tale documento può giustificare la compensazione delle spese anche se la domanda sia poi accolta nel merito.
- La mera indicazione in busta paga della corresponsione di un emolumento non basta, da sola, a provarne la natura giuridica rilevante ai fini del calcolo di un trattamento previdenziale; occorre verificare la disciplina contrattuale che lo regola.
- La violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. non è configurabile quando la compensazione delle spese sia sorretta da una motivazione coerente con le carenze iniziali della parte vittoriosa e con l'acquisizione solo successiva degli elementi decisivi.
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