Regolamento (UE) 2019/1198
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che le importazioni cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica continuano a essere oggetto di dumping e che la revoca delle misure comporterebbe il rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione, applicando anche il metodo basato su distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruisce il valore normale usando la Turchia come paese rappresentativo. Sulla base dell’istruttoria, conclude che il mantenimento dei dazi è nell’interesse dell’Unione e rinnova le misure antidumping definitive con aliquote individuali e residua.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con esclusione di specifici prodotti in ceramica elencati nell’articolo 1 (ad es. macinini per condimenti o spezie e loro parti, macinini per caffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina da taglio/macinazione e pietre per pizza in cordierite). Le aliquote si applicano a partire dall’entrata in vigore del regolamento, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e sono differenziate per singoli esportatori/gruppi indicati nel testo e nell’allegato I; per tutte le altre società si applica il dazio residuo del 36,1 %.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 relativo ai dazi antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma la persistenza del dumping nel periodo d’inchiesta di riesame e il rischio che, senza misure, il dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione si ripetano. Per il calcolo del valore normale applica il metodo fondato su distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, individuando la Turchia come paese rappresentativo.
Ambito di applicazione e prodotto interessato
Il prodotto interessato è costituito dagli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel dispositivo. Il regolamento esclude espressamente alcune categorie di prodotti: macinini per condimenti o spezie in ceramica e relative parti, macinini per caffè in ceramica, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina in ceramica per taglio/macinazione/grattugia/affettatura/raschiatura/pelatura, nonché le pietre per pizza in cordierite. Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Procedura e contesto del riesame
Le misure iniziali risalivano al regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. Dopo l’avviso di imminente scadenza, il richiedente ha chiesto il riesame in previsione della scadenza affermando che la cessazione delle misure avrebbe comportato persistenza del dumping e del pregiudizio. La Commissione ha aperto l’inchiesta il 15 maggio 2018. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla fine del PIR.
Campionamento, collaborazione e riservatezza
La Commissione ha fatto ampio ricorso al campionamento per produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Nel corso dell’istruttoria alcuni soggetti inclusi nel campione hanno rinunciato a collaborare o hanno presentato risposte gravemente carenti; per uno di essi la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base facendo ricorso ai dati disponibili. È stata inoltre accordata riservatezza ai nomi di alcuni produttori dell’Unione a causa del rischio di ritorsioni, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base, rigettando le contestazioni della CCCLA sul presunto vulnus ai diritti di difesa.
Distorsioni significative in Cina e valore normale
Un passaggio centrale del regolamento è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene che, in Cina, i prezzi e i costi del settore ceramico non riflettano il libero gioco delle forze di mercato per effetto di un intervento pubblico sostanziale, dimostrato da una combinazione di fattori: presenza dello Stato nelle imprese, influenza del PCC, pianificazione industriale, distorsioni nei diritti fallimentari e patrimoniali, distorsione dei costi salariali e accesso al credito non indipendente dallo Stato. La Commissione conclude che tali distorsioni sono sistemiche e incidono anche sui fattori produttivi utilizzati nel settore.
Paese rappresentativo e costruzione del valore normale
Escluso l’uso dei prezzi e costi cinesi, la Commissione costruisce il valore normale con riferimento a un paese rappresentativo. Tra Brasile, Thailandia e Turchia, viene scelta la Turchia in quanto paese con reddito medio-alto, con produzione del bene in esame e con dati pubblici ritenuti più completi e affidabili, in particolare su lavoro, energia e bilanci societari. Il valore normale è costruito sulla base dei costi di produzione esenti da distorsioni, includendo materie prime, manodopera, elettricità, gas naturale e acqua, nonché SGAV e profitti desunti dai bilanci della società turca Kütahya Porselen Sanayi A.S. Le SGAV sono pari al 33,14 % del costo del venduto e il profitto al 17,8 % del costo del venduto, applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni.
Dumping accertato e margini
Per il gruppo Hunan Hualian, il confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione franco fabbrica porta a un margine di dumping medio ponderato del 35,1 %. Su base nazionale, usando i dati Eurostat, la Commissione stima che il margine per le esportazioni cinesi verso l’Unione sia compreso tra il 65 % e il 75 %, con una conclusione di circa il 70 % per il periodo di riesame. Il regolamento considera inoltre dumping anche sui mercati terzi, con margini significativi, rafforzando l’ipotesi di rischio di riallocazione delle esportazioni verso l’UE in caso di cessazione delle misure.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione sottolinea che la RPC è il maggior esportatore mondiale del prodotto, con una capacità produttiva e una capacità inutilizzata tali da poter coprire più volte il consumo dell’Unione. Il mercato UE è ritenuto molto attrattivo, sia per dimensioni sia per livelli di prezzo, e le esportazioni cinesi vi hanno continuato ad affluire in misura rilevante nonostante i dazi. Il regolamento conclude quindi che, senza misure, è probabile un forte rischio di persistenza del dumping.
Pregiudizio e rischio di reiterazione del pregiudizio
Quanto al pregiudizio, la Commissione rileva che l’industria dell’Unione, pur migliorata rispetto al passato, non ha ancora recuperato pienamente. Nel periodo in esame aumentano produzione, vendite e occupazione, ma la redditività resta bassa, ben al di sotto del profitto di riferimento individuato nell’inchiesta iniziale. La Commissione conclude che, se le misure cessassero, la pressione concorrenziale delle importazioni cinesi a basso prezzo determinerebbe con elevata probabilità la reiterazione del pregiudizio, con perdita di quote di mercato e ulteriore erosione della redditività.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento ex articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che il mantenimento dei dazi sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, composta in larga parte da PMI, e che gli importatori indipendenti non subirebbero effetti negativi sproporzionati. Anche l’impatto sui consumatori è ritenuto limitato, tanto che un’eventuale riduzione dei prezzi al consumo pari all’intero ammontare del dazio comporterebbe un beneficio annuo inferiore a 1 EUR per famiglia. Non emergono dunque motivi prevalenti di interesse generale contrari al mantenimento delle misure.
Dispositivo finale
Il regolamento istituisce dunque dazi antidumping definitivi differenziati per alcuni esportatori/gruppi cinesi, un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società cooperative non campionate elencate nell’allegato I e un dazio del 36,1 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida conforme all’allegato II. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del dazio e ambito merceologico
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC. Sono esclusi alcuni prodotti specificamente elencati, tra cui macinini per condimenti/spezie, macinini per caffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina in ceramica per tagliare/macinare/grattugiare/affettare/raschiare/pelare e pietre per pizza in cordierite. Il prodotto rientra nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con i corrispondenti codici TARIC indicati nell’articolo 1.
Aliquote del dazio per società e dazio residuo
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce aliquote individuali per specifiche società/gruppi: 18,3 % per il gruppo Hunan Hualian; 13,1 % per Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd; 23,4 % per CHL Porcelain Industries Ltd; 17,6 % per il gruppo Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang/Niceton/Linyi; 22,9 % per Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. Le società elencate nell’allegato I sono soggette al 17,9 %, mentre tutte le altre società sono soggette al 36,1 %.
Condizione della fattura commerciale per l’aliquota individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio previsto per le "tutte le altre società".
Possibile estensione dell’elenco delle società cooperative
La Commissione può aggiungere all’allegato una nuova società esportatrice cooperante non inclusa nel campione iniziale, soggetta al dazio medio ponderato del 17,9 %, se essa dimostra cumulativamente: nessuna esportazione nell’UE nel periodo 1 ottobre 2010-30 settembre 2011; assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti alle misure; esportazioni effettive nell’UE o impegno contrattuale irrevocabile a esportare dopo il periodo d’inchiesta iniziale.
Riesame in previsione della scadenza e periodo d’indagine
Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il periodo dell’inchiesta di riesame è compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018; l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla fine del PIR.
Uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, per il valore normale
La Commissione ritiene che in Cina esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e costi interni cinesi. Di conseguenza costruisce il valore normale esclusivamente su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, ricorrendo a un paese rappresentativo appropriato.
Selezione della Turchia come paese rappresentativo
Tra i paesi considerati (Brasile, Thailandia e Turchia), la Commissione sceglie la Turchia quale paese rappresentativo più appropriato, in base a un livello di sviluppo economico comparabile, alla produzione del prodotto in esame, alla disponibilità di dati pubblici pertinenti e alla qualità dei dati accessibili sul lavoro, sull’energia e sui dati finanziari della società Kütahya Porselen Sanayi A.S.
Costruzione del valore normale e confronto con il prezzo all’esportazione
Il valore normale è costruito usando prezzi all’importazione/valori di riferimento per le materie prime, dati turki su manodopera, elettricità, gas naturale e acqua, nonché SGAV e profitti della società turca Kütahya Porselen Sanayi A.S. Il prezzo all’esportazione è quello effettivamente pagato o pagabile; il confronto viene effettuato a livello franco fabbrica con gli adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, inclusi trasporto interno, movimentazione, imballaggio, oneri bancari e costo del credito.
Conclusioni su dumping e rischio di persistenza
La Commissione conclude che il dumping è proseguito nel PIR: per il gruppo Hunan Hualian il margine medio ponderato è pari al 35,1 %, mentre sulla base dei dati Eurostat il margine nazionale per le esportazioni cinesi verso l’UE è stimato intorno al 70 %. In caso di scadenza delle misure, la Commissione ritiene probabile la persistenza del dumping, in ragione della notevole capacità inutilizzata in Cina, della politica di prezzo sui mercati terzi e dell’attrattiva del mercato UE.
Analisi del pregiudizio e rischio di reiterazione
La Commissione rileva che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, pur permanendo una situazione di fragilità e una ripresa incompleta rispetto al passato. Conclude però che la cessazione delle misure determinerebbe con alta probabilità una reiterazione del pregiudizio, con perdita di quote di mercato, riduzione dei tassi di utilizzo degli impianti, aumento dei costi medi e ulteriore erosione della redditività dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
In base all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e dei consumatori. Ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, non produca effetti negativi rilevanti sugli importatori indipendenti e non incida in modo significativo sui consumatori, con un eventuale impatto annuo inferiore a 1 EUR per famiglia anche nello scenario più favorevole alle importazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere.
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