Regolamento (UE) 2019/2200
Regolamento delegato (UE) 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione degli obblighi internazionali in materia di tonno rosso, allineando il regolamento delegato (UE) 2015/98 alla raccomandazione ICCAT 18-02. Le modifiche riguardano soprattutto il limite alle catture accessorie per le navi non autorizzate alla pesca attiva, il divieto di superare un esemplare al giorno nella pesca ricreativa e sportiva e la facilitazione della reimmissione in mare degli esemplari vivi. Viene inoltre confermata, per le navi dell'Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso, la non applicazione dell'obbligo generale di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 per adeguare le regole UE sulla pesca del tonno rosso agli obblighi ICCAT, in particolare su catture accessorie, pesca ricreativa e sportiva e deroga all'obbligo di sbarco.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi dell'Unione impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché alle navi che non praticano la pesca attiva di tonno rosso ma possono avere catture accessorie di tale specie. Incide inoltre sulla pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso. L'applicazione è diretta in tutti gli Stati membri; le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 giugno 2019, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 sul tonno rosso
Il regolamento delegato (UE) 2019/2200 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/98 per recepire e allineare il diritto dell'Unione alla raccomandazione ICCAT 18-02 relativa alla conservazione del tonno rosso. L'obiettivo dichiarato è garantire coerenza tra gli obblighi internazionali dell'Unione e le regole UE, consentendo alle navi dell'Unione di operare alle stesse condizioni delle altre parti contraenti ICCAT a partire dal 21 giugno 2019.
Ambito materiale e soggetti interessati
Le modifiche riguardano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, con particolare attenzione a tre categorie di soggetti:
- pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso ma possono trattenere catture accessorie;
- navi impiegate nella pesca ricreativa;
- navi impiegate nella pesca sportiva. Il regolamento incide anche, in via generale, sulle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso, per le quali viene esclusa l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Catture accessorie: limite del 20 %
Per i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso, il nuovo testo dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una deroga all'obbligo di sbarco: le catture di tonno rosso tenute a bordo non possono superare il 20 % delle catture totali, espresse in peso o in numero di pezzi. Gli Stati membri devono indicare tale livello nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1627, ma non possono autorizzare una soglia superiore. Il criterio del numero di pezzi è limitato al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT.
Pesca ricreativa e pesca sportiva
Il regolamento sostituisce i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 e stabilisce che, tanto nella pesca ricreativa quanto in quella sportiva, è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. In entrambi i casi, gli Stati membri devono adottare misure per garantire e facilitare la reimmissione in mare degli esemplari vivi catturati; il testo sottolinea l'esigenza di massimizzare il rilascio degli esemplari, specie dei giovanili.
Rapporto con l'obbligo di sbarco
In coerenza con la raccomandazione ICCAT 18-02, il regolamento stabilisce che l'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso. La deroga è giustificata dall'esigenza di armonizzare le regole UE con quelle internazionali applicabili alla specie.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è stato adottato il 10 luglio 2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, le disposizioni si applicano retroattivamente dal 21 giugno 2019, data di applicazione della raccomandazione ICCAT 18-02. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Adeguamento delle regole sulle catture accessorie di tonno rosso
Per i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso, è stabilito in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che le catture di tonno rosso a bordo non possano superare il 20 % delle catture totali, calcolate in peso o, in alternativa, in numero di pezzi. Il livello autorizzato deve essere specificato dagli Stati membri nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1627 e non può comunque eccedere la percentuale massima fissata. Il calcolo per numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT.
Pesca ricreativa di tonno rosso
Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire e facilitare la reimmissione in mare degli esemplari vivi catturati nel corso di tale attività.
Pesca sportiva di tonno rosso
Nell'ambito della pesca sportiva è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire e facilitare la reimmissione in mare degli esemplari vivi catturati nel corso di tale attività.
Esclusione dell'obbligo di sbarco per la pesca del tonno rosso
Per coerenza con la raccomandazione ICCAT 18-02, l'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 giugno 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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