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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1213

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione disciplina le condizioni uniformi per le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli, introducendo requisiti tecnici, di sicurezza e di ispezione per garantirne interoperabilità e compatibilità. Il sistema è costruito in due fasi: una prima fase basata su comunicazioni tra motrice e rimorchio/semirimorchio secondo specifiche tecniche predeterminate, e una seconda fase fondata su stazioni C-ITS e su protezioni crittografiche più avanzate. Sono inoltre previste officine autorizzate OBW, verifiche periodiche biennali, obblighi documentali e criteri di certificazione e sicurezza, con applicazione generale dal 27 maggio 2021 e rinvio al 27 maggio 2024 per alcune prescrizioni più complesse.

Stabilisce requisiti tecnici e procedurali uniformi per l’interoperabilità, la compatibilità, la sicurezza e l’ispezione delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli ai fini dei controlli del sovraccarico.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, singoli o inseriti in veicoli combinati, quando uno Stato membro ha optato per l’introduzione di tali apparecchiature ai sensi dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE. Regola sia i requisiti di fase 1 sia quelli di fase 2, compresi lo scambio di dati con il veicolo, la trasmissione dei dati al lettore remoto delle autorità e le ispezioni periodiche nelle officine OBW. Non si applica agli Stati membri che non abbiano scelto di introdurre OBW; gli Stati membri possono inoltre esentare i veicoli o veicoli combinati per i quali, per progetto o tipo di carico, sia impossibile superare il peso massimo autorizzato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione

Il regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per garantire condizioni uniformi di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli ai sensi della direttiva 96/53/CE. L’obiettivo è consentire controlli più efficaci sul sovraccarico, assicurando al contempo sicurezza, affidabilità dei dati, protezione contro le manipolazioni e uniformità delle ispezioni negli Stati membri che abbiano scelto di introdurre tali sistemi.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le OBW installate su veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, anche inseriti in veicoli combinati, quando lo Stato membro abbia esercitato l’opzione prevista dall’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE. Le norme servono a garantire la conformità sia ai limiti di peso previsti dalla direttiva sia ai requisiti nazionali per il traffico interno. Rimangono fuori gli Stati membri che non hanno optato per l’introduzione delle OBW; inoltre è ammessa l’esenzione per i veicoli o veicoli combinati che, per caratteristiche progettuali o di carico, non possano superare il peso massimo autorizzato.

Definizioni e struttura del sistema

L’articolo 2 introduce un lessico tecnico ampio: OBW, peso totale, peso per asse, MVU, TU, DSRC-VU, REDCR, dati OWS, sensori, stazione C-ITS e officina OBW. L’allegato I chiarisce che i sistemi possono essere dinamici o statici e che la fase di attuazione si articola in due passaggi: fase 1 e fase 2. In ogni caso il sistema deve calcolare il peso totale ed eventualmente il peso per asse, integrando una MVU sul veicolo a motore, una TU sul rimorchio o semirimorchio, i sensori e, nella fase 2, una stazione C-ITS su ciascun veicolo dotato di MVU o TU.

Interoperabilità e comunicazioni tra i componenti

Per la fase 1, il trasferimento delle informazioni tra motrice e rimorchio/semirimorchio avviene mediante assegnazione dinamica dell’indirizzo e secondo la norma ISO 11992-2:2014; i messaggi relativi al carico per asse devono rispettare specifiche tecniche predeterminate. Per la fase 2, lo scambio tra i veicoli avviene tramite stazioni C-ITS con comunicazione wireless sicura, conformemente alle norme richiamate nell’allegato II. Il regolamento consente che specifiche diverse siano usate nelle due fasi, purché gli apparati del veicolo e del rimorchio restino compatibili.

Sicurezza, certificazione e protezione contro le manipolazioni

La sicurezza è uno degli assi centrali del regolamento. Gli Stati membri devono assicurare una catena di certificazione adeguata per le OBW, comprendente almeno un’autorità di certificazione radice, una di registrazione e una di autorizzazione per le funzioni C-ITS. Nella fase 2 la comunicazione tra stazioni C-ITS deve essere resa sicura in conformità a ETSI TS 103 097-V1.3.1 e devono essere previsti credenziali e ticket di autorizzazione. L’appendice dell’allegato II impone inoltre la certificazione Common Criteria, un target di sicurezza redatto dal fabbricante e approvato da un organismo pubblico di certificazione, e individua minacce specifiche, obiettivi di sicurezza e relative contromisure.

Accuratezza, frequenza di calcolo e informazioni al conducente

Le OBW devono calcolare il peso con cadenze precise: per i sistemi dinamici il primo valore deve essere disponibile entro 15 minuti dalla messa in movimento e poi ricalcolato almeno ogni 10 minuti; per i sistemi statici il calcolo avviene ogni minuto con motore acceso e veicolo fermo. La risoluzione del peso calcolato deve essere pari a 100 kg o migliore. Il conducente deve ricevere, tramite display, almeno l’informazione relativa al peso totale. Quanto all’accuratezza, il peso deve essere calcolato con margine ±5% o migliore quando il veicolo è caricato oltre il 90% del peso massimo autorizzato; per la fase 1 è ammessa una tolleranza più ampia, pari a ±10% o migliore.

Trasferimento dei dati al REDCR

L’allegato III disciplina la preparazione e il trasferimento dei dati OWS dalla MVU o dalla stazione C-ITS al REDCR delle autorità competenti, passando per la DSRC-VU. Il trasferimento si basa sull’interfaccia CEN DSRC e sul medesimo schema transazionale usato per altri dati remoti richiamati dal regolamento (UE) 2016/799, con adattamenti della Vehicle Service Table e del ContextMark per i dati OWS. Nella fase 1 i dati sono trasmessi in chiaro; nella fase 2 devono essere firmati dalla stazione C-ITS e verificati dal REDCR mediante il certificato contenuto nel ticket di autorizzazione. È previsto anche che, nella fase 2, i dati possano essere inviati direttamente al REDCR tramite la stazione C-ITS, purché quest’ultimo operi anch’esso come stazione C-ITS.

Ispezioni periodiche e officine OBW

Le OBW sono soggette a ispezioni periodiche ogni due anni dall’installazione. Le ispezioni devono essere eseguite in officine OBW autorizzate e verificate dagli Stati membri, che devono anche pubblicarne l’elenco online. Le officine devono disporre di personale formato, di strumenti certificati ai sensi delle direttive 2014/31/UE o 2014/32/UE e godere di buona reputazione. Le verifiche includono controlli almeno quinquennali delle procedure e possono essere effettuate ispezioni tecniche a sorpresa. Le autorità possono sospendere o revocare le autorizzazioni in caso di inadempimento.

Contenuto delle ispezioni periodiche

L’allegato IV distingue una prova a tre carichi e una prova a carico unico. La prima va svolta due anni dopo l’immatricolazione e poi ogni quattro anni, con carichi pari al 45-55%, 65-75% e 90-100% della massa massima tecnicamente ammissibile; la seconda, due anni dopo la prima prova a tre carichi e poi ogni quattro anni, con un carico di almeno il 90%. Per i veicoli combinati i carichi sono calcolati sulla massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato. Le ispezioni si considerano non superate se i valori rilevati dall’OBW non corrispondono ai valori misurati dal dispositivo certificato entro le tolleranze previste; in tal caso è necessaria una nuova verifica entro due mesi.

Applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale decorre dal 27 maggio 2021, ma alcune parti tecniche dell’allegato I, l’allegato II e specifiche disposizioni dell’allegato III si applicano solo dal 27 maggio 2024, in ragione del necessario sviluppo industriale e dell’adeguamento delle specifiche di comunicazione e sicurezza. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri nei limiti della scelta nazionale di introdurre le OBW.

Disposizioni principali

Ambito e facoltà/esclusioni nazionali

Definisce condizioni uniformi per l’interoperabilità e la compatibilità delle OBW ai fini della conformità all’articolo 10 quinquies, paragrafi 4 e 5, della direttiva 96/53/CE o ai requisiti nazionali sul peso massimo per il traffico nazionale. Esclude gli Stati membri che non abbiano optato per l’introduzione delle OBW. Consente agli Stati membri di esentare i veicoli o veicoli combinati che, per progetto o tipo di carico, non possano superare il peso massimo autorizzato, restando comunque soggetti ai controlli delle autorità competenti.

Definizioni tecniche e architettura del sistema

Introduce le definizioni di OBW, peso totale, peso per asse, MVU, TU, DSRC-VU, REDCR, dati OWS, sensori, stazione C-ITS, fase di assegnazione dell’indirizzo e officina OBW. Distinge tra sistemi dinamici e statici e prevede che le OBW calcolino il peso totale ed eventualmente il peso per asse, includendo MVU, eventuale TU, sensori e, nella fase 2, stazione C-ITS su ciascun veicolo dotato di MVU o TU.

Politica dei certificati e sicurezza C-ITS

Impone agli Stati membri di garantire almeno un’autorità di certificazione radice, una di registrazione e una di autorizzazione idonee a svolgere le funzioni previste dalla politica dei certificati per i C-ITS europei, applicata alle OBW. Nella fase 2 le stazioni C-ITS devono usare credenziali di registrazione e ticket di autorizzazione; la comunicazione deve essere sicura secondo ETSI TS 103 097-V1.3.1 e la protezione contro i tentativi di manipolazione deve seguire i requisiti dell’appendice all’allegato II.

Ispezioni periodiche delle OBW

Prevede un’ispezione periodica ogni due anni dall’installazione, svolta in officine OBW secondo l’allegato IV. Le ispezioni verificano installazione conforme, corretto funzionamento, accuratezza dei valori e assenza di dispositivi di manipolazione. Al termine viene rilasciata una relazione con indicazioni minime obbligatorie; copia della relazione deve restare a bordo e le relazioni vanno conservate per almeno due anni.

Autorizzazione e vigilanza delle officine OBW

Gli Stati membri devono autorizzare, verificare regolarmente e certificare le officine OBW, pubblicarne l’elenco aggiornato online e adottare misure contro i conflitti di interesse. Sono previsti requisiti minimi su formazione del personale, disponibilità di apparecchiature certificate e buona reputazione, controlli almeno quinquennali sulle procedure e possibili verifiche a sorpresa. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate se gli obblighi non sono rispettati.

Applicazione graduale e date chiave

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 27 maggio 2021. Tuttavia, talune disposizioni dell’allegato I, l’intero allegato II e alcune parti dell’allegato III si applicano solo dal 27 maggio 2024, per consentire un’introduzione graduale delle specifiche tecniche più avanzate.

Requisiti tecnici di fase 1

L’allegato I disciplina i sistemi dinamici e statici, i componenti minimi, il calcolo del peso, la comunicazione tra MVU e TU tramite assegnazione dinamica dell’indirizzo e norme ISO 11992-2:2014, nonché il trasferimento dei dati OWS alla DSRC-VU. Il conducente deve ricevere almeno l’informazione sul peso totale. L’accuratezza richiesta è pari a ±5% o migliore se il veicolo è caricato oltre il 90% del peso massimo autorizzato, con deroga a ±10% o migliore per le OBW della fase 1.

Requisiti tecnici e di sicurezza di fase 2

L’allegato II richiede che veicolo motore e rimorchi/semirimorchi siano dotati di stazioni C-ITS collegate a MVU o TU, con trasmissione wireless sicura secondo norme ETSI/EN richiamate. I dati scambiati includono peso per asse, errori di comunicazione e tentativi di violazione della sicurezza. L’appendice impone certificazione Common Criteria, target di sicurezza, livello EAL2 per l’OBW-VU e, se usato come MVU, EAL4 per il tachigrafo con ulteriori componenti di garanzia.

Trasmissione dei dati OWS al REDCR

L’allegato III, che integra l’appendice 14 del regolamento (UE) 2016/799, disciplina la preparazione e il trasferimento dei dati OWS dalla MVU o dalla stazione C-ITS al REDCR tramite DSRC. La fase 1 prevede dati non cifrati trasmessi dalla MVU alla DSRC-VU; la fase 2 richiede dati firmati dalla stazione C-ITS e può consentire anche trasmissione diretta al REDCR, purché quest’ultimo sia una stazione C-ITS.

Ispezioni periodiche: prove, cadenza e flessibilità

L’allegato IV stabilisce prove a tre carichi e a carico unico: la prima due anni dopo l’immatricolazione e poi ogni quattro anni; la seconda due anni dopo la prima prova a tre carichi e poi ogni quattro anni. Sono previsti criteri di superamento, re-ispezione entro due mesi in caso di esito negativo e alcune flessibilità facoltative per gli Stati membri, inclusa la misurazione su tre mesi, l’uso di dispositivi certificati esterni alle officine OBW sotto supervisione e carichi differenziati per veicoli che non possono normalmente superare il peso massimo autorizzato.

Come è indicizzato

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