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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1190

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1190 della Commissione, dell'11 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2019

Normativa europea32019R1190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di detrazioni già stabilito per la Spagna a seguito del superamento, nel 2009, di un contingente di sgombro. Per il 2019 riduce la detrazione annuale sul contingente di sgombro, portandola al 33% del contingente annuo, e rinvia la differenza al 2023. La misura è giustificata da esigenze socioeconomiche della flotta costiera spagnola, senza compromettere le possibilità di pesca già autorizzate per il 2019.

Modifica le detrazioni annuali dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna, per il 2019 e gli anni successivi, in relazione al superamento del contingente di sgombro del 2009.

Ambito di applicazione

Si applica ai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per lo sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, nonché all’acciuga nella sottozona CIEM 8, limitatamente al meccanismo di detrazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Incide sui quantitativi da detrarre nel 2019 e ridetermina, per effetto della ripartizione temporale, anche le detrazioni dei successivi anni del periodo 2019-2023. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma riguarda in concreto la Spagna e la gestione dei relativi contingenti di pesca.

Modifica delle detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1190 interviene sul regime di detrazioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013, adottato in seguito al superamento, nel 2009, di un contingente di sgombro assegnato alla Spagna. La Commissione modifica l’allegato per adeguare la ripartizione temporale delle detrazioni, con particolare riferimento all’anno 2019, al fine di contenere gli effetti socioeconomici sul settore della pesca spagnolo senza oltrepassare le possibilità di pesca autorizzate per il 2019.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il sistema di controllo e le detrazioni collegate al superamento dei contingenti. I considerando evidenziano che la flotta costiera spagnola dipende in larga misura dallo sgombro e che la redditività del settore è già molto bassa; inoltre, il contingente 2019 risulta inferiore del 20% rispetto al 2018. La Commissione ritiene quindi opportuno limitare le detrazioni annuali sullo sgombro al 33% del contingente annuo, spostando l’eccedenza al 2023.

Ambito materiale di applicazione

La disciplina riguarda i contingenti di pesca assegnati alla Spagna per lo sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, nonché per l’acciuga nella sottozona CIEM 8. Il regolamento non introduce un nuovo sistema di detrazione, ma modifica quello già esistente, aggiornando gli importi annuali di sottrazione dal contingente spagnolo.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2013

L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Nell’allegato aggiornato:

  • per lo stock MAC8C, il contingente iniziale 2009 è pari a 29 529 tonnellate, il contingente 2009 modificato a 25 525 tonnellate e le catture 2009 accertate a 90 954 tonnellate, con un superamento pari a 65 429 tonnellate;
  • la detrazione per il 2019 è fissata a 4 421 tonnellate, coerentemente con il limite del 33% del contingente annuo di sgombro 2019 (24 597 tonnellate);
  • la quota di detrazione differita è trasferita al 2023, per il quale la detrazione sale a 1 392 tonnellate;
  • per l’acciuga (ANE08), l’allegato conferma la sequenza delle detrazioni annuali, con riferimento alla campagna di pesca che inizia nell’anno considerato.

Razionale della rimodulazione delle detrazioni

La Commissione motiva la modifica con la necessità di attenuare l’impatto economico sul comparto ittico spagnolo e sull’industria di trasformazione connessa. Il considerando 4 precisa che la riduzione della detrazione 2019 da 5 544 a 4 421 tonnellate implica uno scostamento dello 0,1% del TAC complessivo, con impatto biologico minimo ma rilevante per la piccola pesca. Viene inoltre affermato che la rimodulazione non fa venir meno il rispetto delle possibilità di pesca 2019 e resta conforme agli obiettivi della politica comune della pesca.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento dell’Unione, esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2013

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 con quello allegato al nuovo regolamento, aggiornando i quantitativi di detrazione per gli anni 2013-2023. Per lo stock MAC8C (sgombro) la detrazione 2019 è fissata a 4 421 tonnellate, mentre la detrazione 2023 aumenta a 1 392 tonnellate. Per l’ANE08 (acciuga) l’allegato conferma la struttura delle detrazioni annuali, con il valore residuo indicato per il 2023 pari a 180 tonnellate.

Riduzione della detrazione 2019 per lo sgombro

Il regolamento riduce la detrazione del 2019 sul contingente di sgombro assegnato alla Spagna, poiché il contingente 2019 è pari a 24 597 tonnellate e la detrazione inizialmente prevista di 9 240 tonnellate corrispondeva al 38% del contingente, percentuale ritenuta eccessiva rispetto all’obiettivo del 33% massimo annuo. La differenza viene trasferita al 2023, così da non aumentare la pressione di pesca oltre il livello già autorizzato dal regolamento (UE) 2019/124.

Motivazioni socioeconomiche e biologiche

La Commissione richiama la forte dipendenza della flotta costiera spagnola dallo sgombro, la bassa redditività del settore e l’impatto sull’industria di trasformazione. Sottolinea inoltre che la riduzione di 1 123 tonnellate nel 2019 ha un impatto biologico minimo, pari allo 0,1% del TAC complessivo, ma rilevante per la pesca su piccola scala.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e contingenti ittici

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