Regolamento (UE) 2019/1176
Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di tre sostanze attive antiparassitarie nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. Per alcune combinazioni sostanza/prodotto i limiti vengono fissati al livello di determinazione analitica, per altre sono confermati o modificati gli LMR esistenti, tenendo conto dei pareri EFSA e della valutazione del rischio per i consumatori. Sono inoltre previste regole transitorie per i prodotti già immessi o importati prima dell'entrata a regime delle nuove norme.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim nel regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su operatori del settore alimentare, Stati membri e paesi terzi che producono, commercializzano o importano tali prodotti nell'Unione. Incide sui residui di tre sostanze attive antiparassitarie in determinati prodotti elencati negli allegati II, III e V del regolamento base. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti nell'Unione o importati prima del 31 gennaio 2020.
Modifica dei livelli massimi di residui per specifiche sostanze attive
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L'atto si fonda sui pareri motivati dell'EFSA ai sensi dell'articolo 12 del regolamento base e sulla valutazione della Commissione circa la sicurezza per i consumatori e la necessità di aggiornare taluni limiti alla luce dell'evoluzione tecnica e delle informazioni disponibili.
Ambito materiale e logica dell'intervento
La modifica riguarda tre sostanze: estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim. Per ciascuna di esse vengono rivisti i riferimenti contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005: l'allegato II per gli LMR specifici, l'allegato III, parte A, per la soppressione delle voci non più necessarie, e l'allegato V per l'inserimento dei valori di base o dei limiti di determinazione relativi alla sostanza per la quale non erano fissati LMR specifici.
Estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico
Secondo l'EFSA, non è prevista la presenza di residui significativi di questa sostanza nei prodotti vegetali o animali, poiché l'unico uso autorizzato con limitazioni sulle uve da vino dopo l'innesto non dovrebbe generare residui rilevanti. Per tale motivo, i limiti sono fissati al limite di determinazione specifico nell'allegato V. Il regolamento richiama altresì la regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), per i prodotti privi di limiti specifici, con applicazione del valore di base di 0,01 mg/kg.
Mandipropamide
Per il mandipropamide l'EFSA ha proposto una definizione del residuo riferita a "mandipropamide (ogni rapporto di costituenti isomeri)" e ha raccomandato di aumentare o mantenere diversi LMR esistenti. La Commissione recepisce l'impostazione nell'allegato II e disciplina espressamente alcuni prodotti: patate, cipolle, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori e zucchine. Per questi prodotti gli LMR sono confermati o fissati al livello indicato; tuttavia, a causa di informazioni mancanti su tossicità dei metaboliti o sulle sperimentazioni sui residui, è previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. In caso di trasmissione delle informazioni mancanti entro l'11 luglio 2021, la Commissione dovrà tenerne conto; in mancanza, dovrà considerare anche tale carenza informativa.
Profoxidim
Per il profoxidim l'EFSA ha raccomandato il mantenimento degli LMR vigenti. Il regolamento recepisce la raccomandazione, aggiornando gli allegati pertinenti e sopprimendo le relative colonne dall'allegato III, parte A.
Prodotti non autorizzati e limiti di base
Il regolamento conferma il principio per cui, quando l'impiego del prodotto fitosanitario non è autorizzato e non esistono tolleranze all'importazione o CXL, i residui devono essere disciplinati dal limite specifico di determinazione oppure dal valore di base previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Consultazioni e motivazione dell'atto
La Commissione riferisce di aver consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, i quali hanno evidenziato che per alcuni prodotti l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di limiti specifici di determinazione. Inoltre, i partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Regime transitorio ed efficacia
Per garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento prevede una disciplina transitoria: il testo del regolamento (CE) n. 396/2005 antecedente alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 31 gennaio 2020. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 31 gennaio 2020.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e VI del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l'allegato del regolamento. Nell'allegato, gli LMR sono ridefiniti per mandipropamide e profoxidim nell'allegato II, mentre nell'allegato III, parte A, vengono soppresse le colonne relative a tali sostanze. Per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico viene aggiunta una colonna nell'allegato V.
Estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico: fissazione al limite di determinazione
Per questa sostanza, l'EFSA ha concluso che non è prevista la presenza di residui nei prodotti vegetali o animali, poiché l'unico uso autorizzato non dovrebbe comportare residui significativi nelle uve da vino. I relativi LMR sono quindi fissati al limite di determinazione specifico nell'allegato V; per i prodotti non coperti da LMR specifici si applica il valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Mandipropamide: conferma, modifica e revisione di alcuni LMR
Per il mandipropamide l'EFSA ha raccomandato di modificare la definizione del residuo come "mandipropamide (ogni rapporto di costituenti isomeri)" e di aumentare o mantenere diversi LMR esistenti. Per patate, cipolle, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori e zucchine la Commissione fissa gli LMR al livello esistente o a quello indicato dall'EFSA nell'allegato II. Tali LMR saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili; per alcune voci l'EFSA ha segnalato lacune informative su tossicità dei metaboliti o su sperimentazioni sui residui, da considerare al riesame.
Profoxidim: mantenimento degli LMR vigenti
Per il profoxidim l'EFSA ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Il regolamento recepisce tale impostazione e aggiorna l'allegato II, sopprimendo le corrispondenti colonne dall'allegato III, parte A.
Prodotti senza autorizzazione, tolleranze all'importazione o CXL
Per i prodotti sui quali l'uso delle sostanze in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR devono essere fissati al limite specifico di determinazione o, se del caso, al valore di base previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica e consultazioni
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari sull'adeguatezza di alcuni limiti di determinazione, che per varie sostanze richiedono, per evoluzione tecnica, limiti specifici. Ha inoltre tenuto conto dei pareri motivati dell'EFSA, dei fattori pertinenti e delle osservazioni dei partner commerciali consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio.
Disposizioni transitorie e applicazione differita
Il regolamento prevede che il testo del regolamento (CE) n. 396/2005 precedente alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 31 gennaio 2020. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 31 gennaio 2020.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1177
- Regolamento · 10 lug 2019Regolamento (UE) 2019/2200
- Regolamento · 9 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1174
- Regolamento · 9 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1197
- Regolamento · 9 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1209
- Regolamento · 11 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1190
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →