Regolamento (UE) 2019/1177
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’UE per l’importazione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. In particolare, amplia l’elenco dei paesi terzi da cui può essere importata la gelatina includendo l’Egitto, allinea le regole per le interiora aromatizzanti ai paesi abilitati per specifiche carni fresche e consente l’importazione di grassi fusi destinati a nuovi usi esterni alla catena dei mangimi, compresi alcuni processi per combustibili rinnovabili. La modifica è attuata mediante aggiornamento dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Modifica le regole UE sulle importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi, aggiornando gli elenchi dei paesi terzi ammessi e le condizioni sanitarie applicabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di gelatina, proteine idrolizzate, interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e grassi fusi, come disciplinati dal regolamento (UE) n. 142/2011. Incide sui soggetti/operatori che importano tali prodotti da paesi terzi e sulle autorità competenti che effettuano i controlli e autorizzano le importazioni. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; l’applicazione è diretta negli Stati membri. Non introduce un regime autonomo, ma modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 sulle importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione aggiorna il regime sanitario UE applicabile all’importazione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. La modifica interviene sull’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 e si fonda sulla disciplina di base del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Finalità e contesto
Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare gli elenchi dei paesi terzi autorizzati e le condizioni tecniche di importazione per tre categorie di prodotti: gelatina e proteine idrolizzate, interiora aromatizzanti per alimenti destinati ad animali da compagnia e grassi fusi destinati a impieghi specifici, anche al di fuori della catena dei mangimi per animali d’allevamento. I considerando richiamano, in particolare, le garanzie fornite dall’Egitto per la produzione di gelatina, l’opportunità di allineare le interiora aromatizzanti ai regimi già previsti per le carni fresche delle specie interessate e la necessità di consentire l’importazione di grassi fusi destinati al nuovo metodo alternativo per la produzione di combustibili rinnovabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione europea di prodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (UE) n. 142/2011. Esso incide sugli operatori economici che importano tali merci e sulle autorità competenti chiamate a verificare la conformità delle partite ai requisiti sanitari e documentali. La portata territoriale è quella dell’Unione e, in quanto regolamento di esecuzione, esso è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Gelatina e proteine idrolizzate
La nuova formulazione della riga 5 della tabella 1 del capo I, sezione 1, dell’allegato XIV consente l’importazione di gelatina e proteine idrolizzate ottenute da determinati materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009; per le proteine idrolizzate sono inclusi anche i materiali di categoria 3 di cui alle lettere d), h) e k). La produzione deve avvenire conformemente all’allegato X, capo II, sezione 5.
Per i paesi terzi ammessi, il regolamento mantiene il riferimento all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e aggiunge espressamente:
- Corea del Sud
- Malaysia
- Pakistan
- Taiwan
- Egitto
Per la gelatina e le proteine idrolizzate ottenute da pesci, continua ad applicarsi l’elenco dei paesi terzi contenuto nell’allegato II della decisione 2006/766/CE. La documentazione sanitaria è rinviata all’allegato XV, capo 11, per la gelatina, e al capo 12 per le proteine idrolizzate.
Interiora aromatizzanti per alimenti destinati ad animali da compagnia
La riga 13 della tabella 2 del capo II, sezione 1, viene sostituita per aggiornare le condizioni di importazione delle interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. Tali prodotti devono essere ottenuti da materiali di cui all’articolo 35, lettera a), e devono essere prodotti conformemente all’allegato XIII, capo III.
I paesi terzi ammessi sono quelli elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, ma solo se gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Sono poi previste regole specifiche per:
- interiora aromatizzanti a base di pesci, con riferimento alla decisione 2006/766/CE;
- interiora aromatizzanti di origine avicola, con riferimento al regolamento (CE) n. 798/2008;
- interiora aromatizzanti ottenute da alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, con riferimento al regolamento (CE) n. 119/2009.
Il documento sanitario richiamato è l’allegato XV, capo 3, lettera E.
Grassi fusi destinati a usi esterni alla catena dei mangimi
La riga 17 della tabella 2 è sostituita per disciplinare i grassi fusi destinati a impieghi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento. Il regolamento distingue diverse destinazioni d’uso:
- produzione di biodiesel, prodotti oleochimici o combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L: possono essere impiegati materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10;
- produzione di combustibili rinnovabili di cui alla lettera J: sono ammessi materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10;
- produzione di fertilizzanti organici e ammendanti: sono ammessi i materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c), d) e f), punto i), e i materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, con esclusione di quelli indicati alle lettere c) e p);
- altri fini: sono ammessi materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c), d) e f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, con la medesima esclusione.
In ogni caso, i grassi fusi devono conformarsi alle prescrizioni della sezione 9. I paesi terzi ammessi sono quelli dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e, per i materiali ottenuti da pesci, quelli dell’allegato II della decisione 2006/766/CE. Il riferimento documentale è l’allegato XV, capo 10, lettera B.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda sia il capo I, sezione 1, tabella 1, sia il capo II, sezione 1, tabella 2.
Importazioni di gelatina e proteine idrolizzate
La riga 5 della tabella 1 è sostituita. Sono ammessi i prodotti ottenuti da specifici materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e, per le proteine idrolizzate, anche da materiali di cui alle lettere d), h) e k). La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere prodotte ai sensi dell’allegato X, capo II, sezione 5. L’elenco dei paesi terzi ammessi comprende quelli dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e inoltre Corea del Sud, Malaysia, Pakistan, Taiwan ed Egitto. Per prodotti ottenuti da pesci valgono i paesi terzi dell’allegato II della decisione 2006/766/CE. I documenti sanitari di riferimento sono l’allegato XV, capo 11, per la gelatina, e capo 12 per le proteine idrolizzate.
Importazioni di interiora aromatizzanti per alimenti per animali da compagnia
La riga 13 della tabella 2 è sostituita. Le interiora aromatizzanti possono derivare dai materiali di cui all’articolo 35, lettera a), e devono essere prodotte conformemente all’allegato XIII, capo III. I paesi terzi ammessi sono quelli elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, purché gli Stati membri autorizzino l’importazione di carni fresche delle stesse specie e soltanto carni non disossate. Sono previste regole specifiche per prodotti a base di pesci, di origine avicola e di alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, con rinvio rispettivamente alla decisione 2006/766/CE, al regolamento (CE) n. 798/2008 e al regolamento (CE) n. 119/2009. Il documento di attestazione richiamato è l’allegato XV, capo 3, lettera E.
Importazioni di grassi fusi destinati a usi esterni alla catena dei mangimi
La riga 17 della tabella 2 è sostituita. I grassi fusi possono provenire, a seconda della destinazione d’uso, da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono distinti i casi di destinazione alla produzione di biodiesel, prodotti oleochimici o combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L; alla produzione di combustibili rinnovabili di cui alla lettera J; alla produzione di fertilizzanti organici e ammendanti; e ad altri fini. I grassi fusi devono rispettare le prescrizioni della sezione 9. I paesi terzi ammessi sono quelli dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e, per materiali ottenuti da pesci, quelli della decisione 2006/766/CE. Il riferimento documentale è l’allegato XV, capo 10, lettera B.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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