Sentenza del 09/10/2018 n. 10050 - Comm. Trib. Prov. Catania
Processo Tributario - ente impositore e concessionario della riscossione- litisconsorzio necessario - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della necessaria partecipazione dell'ente impositore al giudizio non è stata accolta. Il processo può proseguire senza integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore. Resta salva la facoltà, e l'onere processuale per evitare conseguenze pregiudizievoli, del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore quando il giudizio è promosso contro il concessionario della riscossione. È stato stabilito che tra concessionario ed ente creditore non sussiste litisconsorzio necessario, poiché si tratta di soggetti distinti e il contribuente è estraneo al rapporto interno di responsabilità tra essi. Il concessionario, se intende evitare di rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999; il giudice, invece, non deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 39 del D.lgs. 112/1999
Il concessionario della riscossione, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore
La norma consente al concessionario di coinvolgere nel giudizio l'ente titolare del credito, trasferendo o condividendo con esso le conseguenze della controversia, ma non impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi a oggetto un atto della riscossione, la presenza dell'ente impositore e del concessionario non è necessariamente congiunta: occorre individuare quale soggetto abbia materialmente adottato l'atto contestato.
- Tra ente creditore e concessionario della riscossione, di regola, non sussiste litisconsorzio necessario, perché il loro rapporto interno di responsabilità non coinvolge direttamente il contribuente.
- Il concessionario che intenda evitare di sopportare da solo gli effetti della decisione deve valutare la chiamata in causa dell'ente impositore; l'omessa chiamata non comporta automaticamente l'invalidità del processo per mancata integrazione del contraddittorio.
- La distribuzione interna delle responsabilità tra ente impositore e concessionario non deve essere confusa con la legittimazione passiva rispetto alla specifica contestazione proposta dal contribuente.
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