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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sez. lavoro, n. 202 del 03/05/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sez. lavoro, n. 202 del 3 maggio 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno dichiarato che il beneficio era stato pagato, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento del beneficio economico intervenuto nel corso del giudizio aveva soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, considerato che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio e dei minimi tariffari applicabili.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)

    Prevede il beneficio economico destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza promossa per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine osservato dalla parte privata prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato come parametro per la liquidazione delle spese legali, determinate nel rispetto dei minimi tariffari applicabili a giudizi analoghi.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale la pretesa di esecuzione coattiva.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, quando il ricorso era stato reso necessario dalla precedente inerzia amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere un beneficio economico riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, il pagamento intervenuto durante il processo soddisfa la domanda principale, ma lascia ferma la valutazione sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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