Ordinanza n. 175/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Palagianello n. 421 del 21.10.2025, notificata il 21.10.2025, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dal “bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura + n. 1 autorizzazione di noleggio con conducente con autovettura riservata ai disabili”; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non cogniti; nonché per l’accertamento - dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla pratica di condono edilizio del comune di Palagianello presentata da Gigante Luigi, recante n. 80/94 del 01.03.1995; per la condanna - del Comune di Palagianello al risarcimento dei danni in favore della ricorrente quantificabili in € 100.000,00 (centomila/00) o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 23.3.2026, per l’annullamento - della determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Palagianello n. 91 del 19.2.2026, notificata il 26.2.2026, con la quale il comune di Palagianello ha statuito di procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura + n. 1 autorizzazione di noleggio con conducente con autovettura riservata ai disabili; - della determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Palagianello n. 138 del 13.3.2026, con la quale il Comune di Palagianello ha approvato una nuova graduatoria relativa al bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura + n. 1 autorizzazione di noleggio con conducente con autovettura riservata ai disabili, aggiornata ai provvedimenti di esclusione adottati successivamente alla sua originaria approvazione; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non cogniti, nonché per la sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Palagianello n. 421 del 21.10.2025, notificata il 21.10.2025, già impugnata con il ricorso principale, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dal “bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura + n. 1 autorizzazione di noleggio con conducente con autovettura riservata ai disabili”; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non cogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per l'assegnazione di autorizzazioni di noleggio con conducente, nonché successivi atti di scorrimento e approvazione della graduatoria aggiornata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto con cui è stata esclusa dal bando comunale per l'assegnazione di cinque autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura e di un'ulteriore autorizzazione riservata ai disabili, chiedendone la sospensione cautelare, oltre all'accertamento della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio relativa all'immobile destinato a rimessa e al risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivi di scorrimento della graduatoria e di approvazione della nuova graduatoria aggiornata. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la legittimità dell'esclusione, sostenendo, per quanto emerge dall'ordinanza, il possesso dei requisiti relativi alla sede operativa e alla rimessa, anche in ragione della possibile formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono, nonché la lesione di un legittimo affidamento derivante dalle precedenti condotte del Comune.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto plausibile la motivazione comunale secondo cui la società non possedeva entrambi i requisiti previsti dall'art. 1, lett. g), del bando, consistenti nella disponibilità di una sede operativa e di una rimessa situate nel territorio del Comune di Palagianello. Dalla domanda di partecipazione e dalla documentazione allegata non risultava l'indicazione espressa di una sede operativa nel territorio comunale; la visura camerale prodotta dalla società, attestante come sede operativa un'unità locale sita nel Comune, era successiva all'esclusione e non risultava comunicata all'Amministrazione prima dell'adozione dell'atto. Quanto alla rimessa, il giudice ha rilevato che l'art. 39 della l. n. 724/1994 consente in astratto la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono, ma solo in presenza di presupposti soggettivi e oggettivi che la ricorrente non aveva puntualmente dedotto e che non erano verificabili sulla sola documentazione disponibile, soprattutto nella fase sommaria. Per le medesime ragioni è stato escluso anche il fumus del secondo motivo, relativo al legittimo affidamento: le carenze riscontrate impedivano di ravvisare un affidamento tutelabile fondato sulle precedenti condotte comunali. L'istanza cautelare è stata quindi respinta, con integrale compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 1, lett. g), del bando comunale
La disposizione del bando richiedeva, ai fini della partecipazione, la disponibilità congiunta di una sede operativa e di una rimessa situate nel territorio del Comune di Palagianello.
art. 39 l. 724/1994
La norma contempla la possibile formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio, subordinatamente alla ricorrenza dei necessari presupposti soggettivi e oggettivi, da verificare in concreto.
art. 55 c.p.a.
È stato richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione deve riferirsi alla situazione esistente al momento previsto dalla disciplina di gara e non può essere fondata, in via cautelare, su documentazione formata successivamente al provvedimento di esclusione, salvo che ne risulti la tempestiva comunicazione e la rilevanza secondo la lex specialis.
- Quando il bando richiede congiuntamente la disponibilità di una sede operativa e di una rimessa in un determinato territorio comunale, l'assenza di anche uno solo dei requisiti può giustificare l'esclusione dalla procedura.
- La possibile formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio non può essere affermata sulla base della sola presentazione dell'istanza: occorre verificare in concreto tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina applicabile.
- Le pregresse condotte dell'amministrazione non fondano un legittimo affidamento tutelabile quando, già sulla base degli elementi disponibili nella procedura selettiva, risultino carenze sostanziali nei requisiti richiesti dal bando.
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