Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21898/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dall'azione proposta da due soggetti che si assumevano creditori della convenuta e dei suoi genitori defunti per ottenere l'accertamento della qualità di erede pura e semplice della convenuta medesima, in relazione alle eredità dei due genitori, deducendo un'accettazione implicita ex art. 485 c.c. o, in subordine, un'accettazione tacita ex art. 476 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo desumibile da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti il possesso, da parte della chiamata, dell'immobile compreso nell'asse ereditario, con conseguente applicazione dell'art. 485 c.c. La ricorrente per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 486 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto provato il possesso rilevante ex art. 485 c.c. sulla base di mere presunzioni, senza prova diretta della disponibilità dell'immobile e valorizzando indebitamente il solo fatto che l'ufficiale giudiziario e il postino l'avessero sempre trovata nell'immobile e vi avessero recapitato atti giudiziari, nonostante tale immobile non fosse la sua residenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 485 c.c., il possesso rilevante non richiede un esercizio corrispondente alla proprietà, essendo sufficiente una relazione materiale con i beni ereditari tale da consentire concretamente il loro utilizzo, anche per mezzo di terzi detentori e anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione presuntiva compiuta dai giudici di merito, fondata sulla reiterata presenza della chiamata nell'immobile ereditario al momento delle notifiche di atti e raccomandate dopo l'apertura delle successioni, e ha osservato che il motivo di ricorso mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a un diverso apprezzamento probabilistico, senza censurare specificamente la violazione dei criteri legali di cui all'art. 2729 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 485 c.c.

    Il chiamato all'eredità che sia nel possesso o compossesso anche di un solo bene è considerato erede puro e semplice se non forma l'inventario nel termine di tre mesi dall'inizio del possesso; il possesso rilevante può consistere in una mera relazione materiale con i beni ereditari e non richiede un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato come base subordinata dell'accettazione tacita, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se il giudice fonda la presunzione su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle circostanze di fatto o una diversa inferenza probabilistica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa una violazione autonoma, poiché la censura investe in realtà la valutazione delle prove presuntive svolta dal giudice di merito.

  • art. 486 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella motivazione decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge è infondata quando si risolve nella contestazione del giudizio di fatto e della valutazione presuntiva compiuta dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma III e art. 380-bis 1 c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta anticipata comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte condanna la parte ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale presidio contro l'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 485 c.c., il possesso del bene ereditario non richiede un apprendimento formale della proprietà né un esercizio pieno dei poteri dominicali: è sufficiente una relazione materiale col bene idonea a consentirne l'utilizzo concreto, anche tramite terzi e anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo.
  • L'accettazione ex lege dell'eredità per il chiamato nel possesso dei beni opera quando concorrano apertura della successione, delazione, possesso del compendio ereditario e mancata tempestiva formazione dell'inventario.
  • La censura per violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si indica specificamente che il giudice di merito ha utilizzato elementi presuntivi privi dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa valutazione degli indizi o una differente inferenza probabilistica.
  • Il fatto che il giudice di merito abbia desunto il possesso del bene ereditario da indizi come la presenza reiterata della chiamata nell'immobile e la ricezione di atti al suo interno integra un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la critica si limita a contestarne l'esito senza evidenziare la violazione dei canoni legali della prova presuntiva.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente può essere condannata anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato, secondo il regime sanzionatorio dell'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.