Regolamento (UE) 2026/1378
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1378 della Commissione, del 23 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso e le specifiche del nuovo alimento mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime autorizzativo del nuovo alimento costituito da mandorle della varietà commestibile di Jatropha curcas L. già inserito nell’elenco dell’Unione. Estende le condizioni d’uso includendo farina e pasta di mandorle e aumentando i livelli massimi in alcune categorie alimentari, modifica la denominazione da riportare in ეტichetta e aggiorna le specifiche tecniche e i controlli di sicurezza. Per cinque anni dalla sua entrata in vigore, la nuova autorizzazione e la tutela dei dati scientifici restano riservate a Chuta Nut GmbH, salvo autorizzazioni successive indipendenti o con consenso del titolare.
Modifica l’elenco اتحUnione dei nuovi alimenti autorizzati per aggiornare condizioni d’uso, etichettatura, specifiche e tutela dati delle mandorle commestibili di Jatropha curcas L.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, ed è rilevante anche ai fini SEE, ai soggetti che producono, immettono sul mercato o utilizzano come ingrediente alimentare il nuovo alimento "mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L.". Incide sui requisiti di autorizzazione, sulle condizioni d’uso nelle categorie di alimenti autorizzate, sulle specifiche di composizione e controllo, nonché sulla tutela dei dati scientifici e sull’esclusiva temporanea a favore di Chuta Nut GmbH. Non disciplina altri alimenti o operatori, salvo i richiedenti successivi che intendano ottenere una nuova autorizzazione senza fare riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1378 della Commissione – modifiche alle condizioni d’uso e alle specifiche del nuovo alimento mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L.
Il regolamento interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando la disciplina di un nuovo alimento già autorizzato. La Commissione dà atto del parere scientifico favorevole dell’EFSA sulla sicurezza delle nuove condizioni d’uso e delle nuove specifiche, nonché della sussistenza dei presupposti per la tutela dei dati industrialmente protetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.
Contesto normativo e procedimento
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, in particolare sull’articolo 12, paragrafo 1, che consente l’adozione di atti di esecuzione per aggiornare l’elenco dell’Unione. La Commissione ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco possono essere immessi sul mercato dell’Unione e che l’elenco è contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Il procedimento nasce da una domanda presentata da Chuta Nut GmbH il 9 maggio 2023, con la quale è stata chiesta:
- l’inclusione di due ulteriori forme del nuovo alimento, ossia farina di mandorle e pasta di mandorle, entrambe costituite al 100 % da mandorle macinate;
- l’aumento dei livelli massimi d’uso da 5 g/100 g a 30 g/100 g nelle categorie di alimenti precedentemente autorizzate;
- la modifica delle specifiche, con ampliamento dell’intervallo del tenore di grassi nel prodotto finale dal 54 %–61 % al 54 %–64 %.
La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA il 19 gennaio 2024. L’EFSA, con parere del 29 settembre 2025, ha concluso che il nuovo alimento, nelle forme di mandorle, farina di mandorle e pasta di mandorle di Jatropha curcas L., è sicuro alle nuove condizioni d’uso e specifiche proposte.
Tutela dei dati e esclusiva di mercato
La Commissione riconosce la tutela dei dati scientifici presentati nel fascicolo, ritenendo dimostrati i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, vengono considerati protetti:
- i dati relativi al processo di produzione;
- i dati relativi alla composizione;
- le informazioni nutrizionali;
- le informazioni tossicologiche.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento, tali dati non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, salvo consenso di Chuta Nut GmbH. L’articolo 2 precisa che, per cinque anni a decorrere dal 14 luglio 2026, solo Chuta Nut GmbH può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento alle condizioni d’uso estese, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza riferimento ai dati tutelati o con il consenso della società.
Il regolamento chiarisce anche che la tutela dei dati non impedisce ad altri operatori di presentare una domanda successiva, purché fondata su informazioni ottenute legalmente e non sul fascicolo protetto.
Condizioni d’uso autorizzate
L’allegato modificato amplia le categorie di alimenti nelle quali il nuovo alimento può essere impiegato. La voce aggiornata contempla:
- mandorle come tali o mandorle intere trasformate da consumare come snack, ad esempio tostate, candite, salate o simili, comprese miscele con altra frutta a guscio, semi e/o frutti essiccati;
- barrette ai cereali;
- cereali da colazione;
- frutti essiccati;
- paste/emulsioni di frutta a guscio/semi;
- farina/polvere di frutta a guscio secca/semi secchi.
I livelli massimi riportati nella tabella sono espressi in g/100 g e includono, in particolare, 5 g/100 g per alcune categorie già autorizzate e 30 g/100 g per le categorie estese indicate nel nuovo testo dell’allegato. Il regolamento sostituisce inoltre la formulazione precedente della categoria di utilizzo, per renderla più chiara e precisa.
Etichettatura
Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, la denominazione da indicare in etichetta è "mandorle di Jatropha curcas L. commestibile". Si tratta di un requisito specifico aggiuntivo di etichettatura, volto a identificare correttamente il nuovo alimento autorizzato.
Specifiche tecniche, composizione e controlli
L’allegato sostituisce anche la tabella delle specifiche. La descrizione del nuovo alimento indica che le mandorle sono ottenute dai semi dei frutti maturi della varietà commestibile di Jatropha curcas L., con livelli non rilevabili di esteri del forbolo, mediante una sequenza di operazioni che comprende:
- pulizia e decorticazione dei frutti per ottenere i semi;
- essiccazione dei semi;
- pulizia per eliminare detriti e residui;
- sgusciatura meccanica;
- trattamento idrotermico a oltre 120 °C per 40 minuti, finalizzato alla riduzione degli antinutrienti e del carico microbiologico.
Poiché la varietà commestibile è fenotipicamente indistinguibile da quella non commestibile, il testo impone che nella produzione sia utilizzata solo la varietà commestibile appropriata e che l’intero processo garantisca l’assenza di commistione tra mandorle commestibili e non commestibili.
È inoltre richiesto che l’assenza di mescolanza sia verificata mediante controlli analitici degli esteri del forbolo su ogni partita di semi dopo la fase di essiccazione e prima della sgusciatura, secondo la procedura di campionamento dettagliata nella tabella A. I campioni devono essere analizzati con metodo validato UHPLC-UV-MS; solo le partite in cui gli esteri del forbolo non sono rilevabili in nessuno dei cinque campioni possono proseguire nella trasformazione.
Le specifiche prevedono poi limiti puntuali per:
- umidità: ≤ 3 %;
- grassi totali: 54–64 %;
- proteine totali: 21–32 %;
- fibre totali: 6–10 %;
- ceneri: 3–5 %.
Sono fissati anche limiti per contaminanti e parametri microbiologici, tra cui:
- esteri del forbolo: ≤ 0,75 μg TPA eq./g mandorle, con riferimento al limite di rilevazione;
- piombo: ≤ 0,20 mg/kg;
- cadmio: ≤ 0,20 mg/kg;
- somma di aflatossine B1, B2, G1, G2: ≤ 4,0 μg/kg;
- conteggio totale colonie aerobiche: ≤ 1 000 CFU/g;
- conteggio totale lieviti/muffe: ≤ 100 CFU/g;
- enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g;
- Salmonella sp.: assente in 25 g;
- Listeria monocytogenes: ≤ 100 CFU/g.
La tabella A disciplina inoltre il piano di campionamento in funzione del peso della partita, prevedendo, tra l’altro, un numero minimo di campioni elementari e regole specifiche per sottopartite, campioni aggregati e quantità minima del campione aggregato pari a 3,5 kg.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per l’esclusiva connessa alla nuova autorizzazione e alla tutela dei dati, il testo individua una decorrenza specifica dal 14 luglio 2026 e una durata quinquennale, mentre per la precedente iscrizione del 2022 viene richiamata la scadenza della tutela dati al 12 luglio 2027.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento, incidendo sia sulla voce relativa al nuovo alimento sia sulle relative specifiche tecniche.
Nuove condizioni d’uso e esclusiva temporanea
L’articolo 2 stabilisce che, per cinque anni a decorrere dal 14 luglio 2026, solo Chuta Nut GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento alle condizioni d’uso estese, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso della società.
Tutela dei dati scientifici
L’articolo 3 prevede che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e rispondenti ai requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possano essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza il consenso di Chuta Nut GmbH.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Categorie di alimenti autorizzate e livelli massimi
Nell’allegato, la voce del nuovo alimento è aggiornata per consentire, oltre alle mandorle come tali o mandorle intere trasformate da consumare come snack, anche barrette ai cereali, cereali da colazione, frutti essiccati, paste/emulsioni di frutta a guscio/semi e farina/polvere di frutta a guscio secca/semi secchi. I livelli massimi indicati sono 5 g/100 g per mandorle come snack, barrette ai cereali, cereali da colazione e frutti essiccati, e 30 g/100 g per barrette ai cereali, cereali da colazione, frutti essiccati e paste/emulsioni di frutta a guscio/semi nonché farina/polvere di frutta a guscio secca/semi secchi, secondo la tabella modificata.
Etichettatura obbligatoria
La denominazione da riportare in etichetta dei prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento è "mandorle di Jatropha curcas L. commestibile".
Specifiche di composizione, purezza e controllo
Le nuove specifiche descrivono il processo produttivo, impongono l’uso esclusivo della varietà commestibile fenotipicamente indistinguibile da quella non commestibile e richiedono misure per evitare la commistione. È prescritto il controllo analitico degli esteri del forbolo su ogni partita dopo l’essiccazione e prima della sgusciatura, mediante campionamento secondo la tabella A e metodo validato UHPLC-UV-MS. Sono inoltre fissati limiti di umidità, grassi, proteine, fibre, ceneri, contaminanti chimici e criteri microbiologici.
Riferimento alla precedente autorizzazione e revisione della voce
Il considerando 15 chiarisce che la categoria precedentemente indicata come "mandorle come tali, candite o conservate nello zucchero e come frutta a guscio trasformata" viene sostituita per maggiore chiarezza con una formulazione più precisa, relativa a mandorle come tali o mandorle intere trasformate da consumare come snack, anche in miscela con altra frutta a guscio, semi e/o frutti essiccati.
Come è indicizzato
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