Regolamento (UE) 2026/1376
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1376 della Commissione, del 23 giugno 2026, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dall’Uganda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea al divieto generale di importazione nell’Unione di talune talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dall’Uganda. La deroga è subordinata a un articolato sistema di requisiti fitosanitari, controlli ufficiali, tracciabilità, certificazione e notifiche, finalizzato a ridurre a livello accettabile il rischio di introduzione di organismi nocivi. Il regolamento modifica inoltre l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per coordinare l’eccezione con il regime generale. L’efficacia è temporanea e limitata fino al 31 luglio 2029.
Deroga temporanea al divieto UE di introduzione di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dall’Uganda, con prescrizioni fitosanitarie specifiche per l’importazione e lo spostamento nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Uganda e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall’Unione. Riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione, il successivo spostamento interno, le condizioni di produzione in Uganda, le verifiche ufficiali, la certificazione fitosanitaria e le notifiche in caso di rinvenimento di organismi nocivi specificati. La deroga è temporanea e si applica fino al 31 luglio 2029; non consente la circolazione libera senza le prescrizioni previste. Restano ferme le altre norme del regolamento (UE) 2019/2072, salvo la deroga espressamente prevista.
Deroga temporanea per talee non radicate di Calibrachoa e Petunia dall’Uganda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1376 della Commissione istituisce una deroga temporanea al divieto, previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, di introdurre nell’Unione piante da impianto di talune Solanaceae. La misura risponde all’interesse manifestato da diversi Stati membri per l’importazione di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dall’Uganda, a fronte di un rischio fitosanitario ritenuto gestibile mediante specifiche misure di attenuazione.
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e sulla valutazione scientifica dell’EFSA del dicembre 2025, che ha individuato gli organismi nocivi pertinenti e valutato le misure di mitigazione presentate nel fascicolo tecnico ugandese. La Commissione qualifica alcune specie come "organismi nocivi specificati" ai fini della disciplina derogatoria e impone un sistema di controlli, tracciabilità, notifiche e certificazione volto a garantire che l’introduzione delle piante avvenga in condizioni di rischio accettabile.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Uganda e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione. Non si tratta quindi di una liberalizzazione generale del commercio, ma di una deroga settoriale, limitata a una specifica origine geografica, a specifiche specie vegetali e a un circuito produttivo controllato.
Sono coinvolti, da un lato, l’NPPO dell’Uganda e i siti di produzione riconosciuti; dall’altro, gli importatori professionali e gli operatori professionali dell’Unione che ricevono le piante per la coltivazione o il radicamento. La deroga opera nel territorio dell’Unione, sia in fase di introduzione sia in fase di spostamento interno, ed è temporalmente limitata fino al 31 luglio 2029.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 distingue tra "organismi nocivi specificati" e "piante specificate". Tra i primi figurano Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Cowpea mild mottle virus, Nipaecoccus viridis, Potato leafroll virus (isolati non UE), Potato spindle tuber viroid, Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), Ralstonia pseudosolanacearum, Ralstonia solanacearum, Scirtothrips dorsalis e Tomato leaf curl Uganda virus.
Le piante specificate sono le talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Uganda e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall’Unione. La definizione è funzionale a circoscrivere il perimetro della deroga e delle prescrizioni tecniche applicabili.
Presupposti della deroga e ruolo dell’NPPO ugandese
L’accesso alla deroga richiede che, prima dell’avvio degli scambi, l’NPPO dell’Uganda comunichi per iscritto alla Commissione le misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie. Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve trasmettere l’elenco dei siti di produzione riconosciuti per l’esportazione nell’anno civile successivo, con i rispettivi codici di tracciabilità, e deve notificare immediatamente ogni modifica dell’elenco.
Entro il 31 marzo di ogni anno, l’NPPO deve presentare una relazione annuale sulle attività dell’anno precedente, contenente gli elementi richiesti dall’allegato I, punto 2. Il sistema attribuisce quindi all’autorità fitosanitaria del paese terzo un ruolo centrale di pre-autorizzazione, monitoraggio e reporting continuativo.
Requisiti per l’introduzione nell’Unione
Le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se sono rispettate tutte le prescrizioni dell’articolo 3 e dell’allegato I. L’importatore professionale deve presentare un documento rilasciato dall’autorità competente che attesti che il destinatario delle piante rispetta le condizioni relative ai siti autorizzati per la ricezione, cioè quelli abilitati al rilascio dei passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, oppure quelli per i quali l’autorità competente rilascia i passaporti delle piante.
Una volta importate, le piante non possono essere liberamente movimentate, ma solo verso siti di operatori professionali specificamente autorizzati o verso siti per i quali l’autorità competente rilascia i passaporti delle piante. I destinatari devono avvisare preventivamente l’autorità competente della data prevista di arrivo e conservare il codice di tracciabilità del sito di produzione di origine.
Prescrizioni tecniche di produzione in Uganda
L’allegato I impone requisiti puntuali ai siti di produzione. Essi devono essere inclusi nell’elenco dell’NPPO dell’Uganda come siti indenni dagli organismi nocivi specificati e autorizzati all’esportazione, essere identificati da un codice di tracciabilità unico e risultare fisicamente isolati contro gli insetti, con porte doppie e procedure igieniche e di disinfezione per personale, attrezzature e processi produttivi.
Ulteriori condizioni includono:
- sistema di irrigazione con acqua priva di organismi nocivi, sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annue con analisi molecolari per escludere Ralstonia pseudosolanacearum e Ralstonia solanacearum;
- destinazione esclusiva alla produzione delle piante specificate o di altre piante conformi alla normativa UE di sanità vegetale;
- pulizia e disinfezione completa prima dell’introduzione di nuove piante specificate;
- scaffalature che mantengano i vasi ad almeno 50 cm dal suolo;
- sistema di tracciabilità di tutti i processi, dei lotti e delle procedure di controllo.
Se viene rilevato un organismo nocivo specificato, il sito è rimosso dall’elenco fino al ripristino dell’indennità e solo successivamente può essere nuovamente riconosciuto.
Produzione, controlli e analisi prima dell’esportazione
Le piante devono essere coltivate in Uganda e provenire direttamente da piante madri importate dall’Unione. Devono essere prodotte con substrato colturale e vasi nuovi oppure trattati per garantire l’assenza di organismi presenti nel suolo e organismi nocivi specificati. Sono richiesti monitoraggio con trappole per insetti, esami visivi settimanali da parte di personale qualificato e, se necessario, trattamenti fitosanitari.
Prima dell’esportazione, il primo lotto di talee non radicate del ciclo produttivo deve essere sottoposto almeno una volta ad analisi molecolari per rilevare alcuni virus specificati; la frequenza aumenta se nel sito sono presenti vettori noti come Bemisia tabaci, afidi o tripidi. Ogni lotto deve inoltre essere oggetto di ispezione ufficiale mediante campionamento idoneo a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, secondo la norma ISPM 31, con ulteriori analisi molecolari in caso di sospetta infezione.
Il trasporto dal sito di produzione agli impianti di immagazzinamento, raffreddamento o imballaggio deve prevenire contaminazioni. Le piante devono essere imballate in scatole recanti un’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione.
Certificazione fitosanitaria e dichiarazione supplementare
Ciascuna partita deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO dell’Uganda che certifichi il rispetto delle prescrizioni del regolamento. Nella dichiarazione supplementare devono figurare il nome dei siti di produzione di origine, i relativi codici di tracciabilità e la formula di conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1376.
Spostamento nell’Unione e controlli sui lotti radicati o coltivati
Dopo l’ingresso nell’Unione, le piante specificate sono destinate a siti di operatori professionali autorizzati al rilascio dei passaporti delle piante o a siti per i quali tali passaporti sono rilasciati dalle autorità competenti. Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati e sottoposte a ispezione ufficiale almeno una volta prima del primo spostamento, il più possibile vicino a tale momento.
In caso di sospetta infezione, le ispezioni comprendono campionamento e analisi molecolari per specifici virus. Se viene confermata la presenza di un organismo nocivo specificato, tutte le piante del medesimo lotto devono essere immediatamente distrutte e, se del caso, i siti devono essere puliti e disinfettati.
Notifiche e conseguenze del rinvenimento di organismi nocivi
Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri ogni rilevamento di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire da esse. La Commissione informa senza indugio l’NPPO dell’Uganda. Se l’autorità ugandese viene informata di un rinvenimento positivo, il sito di produzione di origine perde il riconoscimento per l’esportazione verso l’Unione e viene rimosso immediatamente dall’elenco fino a quando sia dimostrato il ripristino dell’indennità da organismi nocivi.
Modifica del regime generale e coordinamento con il regolamento 2019/2072
Per ragioni di certezza giuridica, il regolamento modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Nella tabella relativa al punto 18 viene inserita l’eccezione per le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dall’Uganda, analogamente a quanto già previsto per altri paesi terzi, con rinvio al presente regolamento derogatorio.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 31 luglio 2029. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga temporanea al divieto di introduzione
In deroga all’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione delle piante specificate è temporaneamente consentita solo se sono rispettate le prescrizioni dell’articolo 3.
Definizione di piante e organismi nocivi specificati
L’articolo 1 definisce gli "organismi nocivi specificati" come una lista di 10 organismi, tra cui Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Nipaecoccus viridis, Ralstonia pseudosolanacearum, Ralstonia solanacearum, Scirtothrips dorsalis e vari virus e viroidi. Le "piante specificate" sono le talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi, coltivate in Uganda e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione.
Condizioni preventive e autorizzazioni dell’NPPO ugandese
Prima dell’avvio degli scambi, l’NPPO dell’Uganda deve comunicare per iscritto alla Commissione le misure per garantire il rispetto delle prescrizioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve trasmettere l’elenco dei siti di produzione riconosciuti per l’anno successivo, con i codici di tracciabilità, e deve comunicare immediatamente ogni modifica. Entro il 31 marzo di ogni anno deve inviare una relazione annuale sulle attività dell’anno precedente secondo l’allegato I, punto 2.
Condizioni per l’importazione e destinazione interna nell’Unione
L’importatore professionale deve presentare un documento rilasciato dall’autorità competente che attesti che il destinatario finale rientra tra i soggetti autorizzati a ricevere le piante. Dopo l’ingresso nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso siti di operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire da tali piante, oppure verso siti per i quali le autorità competenti rilasciano tali passaporti. I destinatari devono informare preventivamente l’autorità competente della data prevista di arrivo e conservare il codice di tracciabilità.
Prescrizioni di produzione in Uganda
L’allegato I impone che i siti di produzione siano riconosciuti dall’NPPO dell’Uganda come indenni dagli organismi nocivi specificati, dotati di codice di tracciabilità unico, fisicamente isolati contro gli insetti, con misure igieniche e di disinfezione, sistema di erogazione di acqua priva di organismi nocivi, scaffalature che mantengano i vasi ad almeno 50 cm dal suolo, sistemi di tracciabilità dei processi e procedure di pulizia/disinfezione prima dell’introduzione di nuove piante. I siti devono essere esclusivamente dedicati alle piante specificate o ad altre piante conformi alla normativa UE di sanità vegetale.
Controlli, campionamenti e analisi prima dell’esportazione
Le piante devono essere monitorate con trappole, ispezionate visivamente almeno settimanalmente e, se necessario, sottoposte a trattamenti fitosanitari. Prima dell’esportazione, ciascun lotto deve essere ispezionato ufficialmente con un campionamento capace di rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99% secondo ISPM 31; in caso di sospetta infezione sono previste analisi molecolari per specifici virus. Il primo lotto di ciascun ciclo di produzione deve essere sottoposto ad analisi molecolari almeno una volta prima dell’esportazione, e più frequentemente se sono presenti vettori come Bemisia tabaci, afidi o tripidi.
Certificato fitosanitario e dichiarazione supplementare
Ogni partita deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO dell’Uganda che attesti la conformità al regolamento. Nella rubrica "Dichiarazione supplementare" devono comparire il nome dei siti di produzione di origine, i relativi codici di tracciabilità e la formula che la partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1376.
Gestione di rilevamenti positivi e distruzione dei lotti
Se su piante specificate o su piante radicate/coltivate a partire da esse viene rilevato un organismo nocivo specificato, almeno tutte le piante radicate o coltivate appartenenti allo stesso lotto devono essere immediatamente distrutte e, se del caso, i siti devono essere puliti e disinfettati. Il sito di produzione di origine viene rimosso dall’elenco dei siti riconosciuti fino al ripristino dell’indennità da organismi nocivi.
Obblighi di notifica tra Stati membri, Commissione e Uganda
Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi rilevamento di un organismo nocivo specificato. La Commissione ne informa senza indugio l’NPPO dell’Uganda, che deve adottare le misure conseguenti, compresa la sospensione del riconoscimento del sito di produzione interessato.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato per inserire, tra le eccezioni al divieto relativo alle piante da impianto di Solanaceae, anche le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dall’Uganda, con rinvio al presente regolamento.
Entrata in vigore, applicazione e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 luglio 2029. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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