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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1380

Regolamento (UE) 2026/1380 della Commissione, del 23 giugno 2026, che rettifica la versione in lingua estone del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Normativa europea32026R1380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene con una rettifica puntuale della sola versione estone del regolamento (UE) n. 10/2011, perché un errore terminologico sul grado di purezza alterava il significato dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma. La correzione non modifica il contenuto delle altre versioni linguistiche né introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica della versione in lingua estone del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sola versione in lingua estone del regolamento (UE) n. 10/2011, limitatamente alla correzione di un errore all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, relativo al grado di purezza. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 10/2011 e, in quanto regolamento della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal momento della sua entrata in vigore.

Rettifica della versione in lingua estone del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con alimenti

Il regolamento (UE) 2026/1380 della Commissione è un atto di rettifica linguistica, adottato per correggere un errore presente esclusivamente nella versione estone del regolamento (UE) n. 10/2011, che disciplina i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La Commissione precisa che l’errore riguarda il grado di purezza indicato nell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e che la correzione non incide sulle altre versioni linguistiche.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e si fonda sul regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che abilita l’adozione di misure in materia di materiali destinati al contatto con alimenti. Nei considerando la Commissione evidenzia che l’errore nella versione estone alterava il significato della disposizione e che, per questo, era necessario procedere a una rettifica formale.

Oggetto della rettifica

La sostanza del provvedimento è estremamente limitata:

  • rettifica della sola versione in lingua estone del regolamento (UE) n. 10/2011;
  • correzione dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma;
  • precisazione che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Per gli operatori, ciò significa che il regolamento non introduce nuovi requisiti tecnici o procedurali, ma serve a garantire l’allineamento testuale tra le diverse lingue ufficiali dell’Unione.

Procedura e adozione

La Commissione indica che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, richiamato nei riferimenti finali.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della versione estone del regolamento (UE) n. 10/2011

La Commissione corregge un errore nella versione in lingua estone dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 10/2011, relativo al grado di purezza. La rettifica è limitata alla lingua estone e non riguarda le altre versioni linguistiche.

Base giuridica e motivazione

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e si fonda sulla necessità di eliminare un errore che alterava il significato della disposizione applicabile ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentiplasticadiritto linguistico dell’ue

Testo integrale

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