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Sentenza

Sentenza n. 4053/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del Decreto del Direttore Generale dell’USR della Campania prot. n. U. 0071649 del 12/11/24, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso bandito con Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 6.12.2023, prot. 2575, relativa al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del Personale Docente della Scuola Secondaria di primo e secondo grado su posti comuni e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. M. del 26.10.23, n. 205, per la classe di concorso A49 ‘Scienze Motorie e Sportive’ negli Istituti di istruzione secondaria di primo grado, per quella sola parte in cui non ha incluso il ricorrente Prof. Avolio nell’elenco dei vincitori, con punti 211,25 e riserva S (Servizio Civile Universale); b) della Graduatoria di data e numero che si ignorano, predisposta dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 2 del D. M. 205/23; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente all’assunzione ed, in particolare, della Nota dell’USR Campania, trasmessa a mezzo mail in data 13.11.24, nonché della Circolare USR Campania, Ufficio VI Ambito Territoriale Napoli, 29.08.24, n. 014165; d) del Decreto Direttoriale del 04.12.23, n. 2575, qualora lesivo del diritto del Prof. Avolio alla nomina

Giustizia amministrativa202500022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale di merito e dei vincitori del concorso per la classe A49, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i vincitori né gli ha riconosciuto la riserva del 15% per il Servizio Civile Universale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale dei vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A49, deducendo di avere superato le prove con il punteggio complessivo di 211,25 e di essere titolare della riserva prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Ha sostenuto che la graduatoria avesse incluso candidati con punteggio inferiore e non gli avesse riconosciuto la riserva. L'unico motivo dedotto concerneva la violazione dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, dell'art. 12 l. n. 482/1968 e delle regole del bando, nonché il difetto di istruttoria, la violazione del giusto procedimento, la violazione di norme tecniche, l'illogicità, la perplessità, la contraddittorietà, il contrasto con precedenti e il difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente contestava inoltre la disciplina del bando relativa alla formazione della graduatoria regionale e una circolare dell'USR che avrebbe escluso dall'accesso gli atti relativi all'applicazione della riserva, asseritamente gestiti da una piattaforma informatica ministeriale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sulla graduatoria e sull'applicazione della riserva. Rilevato anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1560 del 27 febbraio 2026, secondo cui l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 è una norma di relazione o di protezione, direttamente produttiva del diritto soggettivo alla riserva dei posti, senza spazi di esercizio di potere amministrativo discrezionale o tecnico. La graduatoria costituisce soltanto il presupposto dell'assunzione, mentre il diritto del candidato riservatario discende direttamente dalla legge. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente per territorio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche...

    La disposizione è qualificata come norma di relazione o di protezione, direttamente produttiva del diritto soggettivo alla riserva dei posti, senza necessità di intermediazione di un potere amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio; il TAR lo ha applicato per rilevare il possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, salva gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per distinguere le controversie relative all'esercizio del potere amministrativo, devolute al giudice amministrativo, dalle controversie su diritti soggettivi non implicanti esercizio del potere.

  • art. 12 l. n. 482/1968

    È indicato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la relativa censura non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia sull'attribuzione della riserva di posti prevista dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 a favore degli operatori volontari del Servizio Civile Universale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando è dedotta la violazione dei presupposti legali della riserva nell'ambito di una procedura concorsuale.
  • La norma che attribuisce la riserva del 15% ai volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale è una norma di relazione o di protezione: al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto, essa produce direttamente il diritto soggettivo al riconoscimento della riserva e alla conseguente assunzione, senza che l'amministrazione disponga di margini discrezionali o tecnici di integrazione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura della posizione giuridica dedotta secondo il criterio del petitum sostanziale: se la domanda riguarda la violazione di una norma di relazione che garantisce direttamente il bene della vita, la posizione è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario; se invece riguarda l'esercizio di un potere amministrativo, la posizione è di interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
  • La graduatoria concorsuale, quando rileva soltanto quale presupposto fattuale per l'applicazione della riserva prevista direttamente dalla legge, non trasforma in interesse legittimo la pretesa del candidato al riconoscimento della riserva e alla nomina.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizione

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