Sentenza n. 507/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del 10 febbraio 2022 Prot. 10/02/2022.0004358.U, avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima per licenza arch. n. 2041/01/B in scadenza al 31/12/2025 – Avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca – per motivi di pubblico interesse ex art. 42 cod. nav. – a far data dal 1° aprile 2022, del compendio assentito presso le rampe di ponte Libia ad uso mantenimento di stazione radio base carrata per m² 64”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2019 del 3 maggio 2019 e dell’art. 8 del Piano procedurale ex decreto stesso richiamato nella nota suddetta del 10 febbraio 2022; - del provvedimento (se esistente e non conosciuto) con il quale sarebbe stato comunicato alla Direzione il “cronoprogramma dello Staff Programma Straordinario” ed il cronoprogramma medesimo; - se ed in quanto occorrer possa, della concessione demaniale marittima arch. 2041/01/B se e nella parte in cui in contrasto con i principi generali dell’ordinamento in tema di revoca ex art. 21 quinquies, l. 241/1990, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di avvio del procedimento volto alla revoca, per motivi di pubblico interesse, di una concessione demaniale marittima relativa a una stazione radio base carrata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del 10 febbraio 2022, con cui era stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca, a decorrere dal 1° aprile 2022, della concessione demaniale marittima avente a oggetto un compendio presso le rampe di ponte Libia, destinato al mantenimento di una stazione radio base carrata. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2019, il relativo piano procedurale, l’eventuale cronoprogramma dello Staff Programma Straordinario e, ove occorrente, la concessione demaniale nella parte ritenuta incompatibile con i principi in materia di revoca. Il testo della sentenza non riporta l’esposizione dei singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 4 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’azione e ha chiesto che il Tribunale ne prendesse atto, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità della nota di avvio del procedimento di revoca né degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, poiché le amministrazioni intimate si erano costituite con memoria di mera forma.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 42 cod. nav.
revoca – per motivi di pubblico interesse
È indicato quale base normativa del procedimento di revoca della concessione demaniale marittima, ma la sua applicazione non è stata esaminata nel merito.
art. 21-quinquies l. 241/1990
>principi generali dell’ordinamento in tema di revoca
È richiamato nell’oggetto dell’impugnazione con riferimento alla disciplina generale della revoca, senza che il Tribunale ne abbia valutato l’applicabilità o la violazione.
Massime di principio
- La dichiarazione sopravvenuta della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La costituzione delle amministrazioni resistenti con un atto di mera forma può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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