Sentenza n. 699/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per l’ottemperanza della Sentenza n. 523/2024 del Corte d'Appello di L'Aquila - RG 148/2024, notificata come per legge in data 10/12/2024, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, giudice del lavoro, n. 523/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per annualità relative a contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 523/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 dicembre 2024. La decisione aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di euro 500 per le annualità indicate in ricorso, mediante attribuzione di un buono elettronico per complessivi euro 2.000, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in quel giudizio. La ricorrente chiedeva l’attuazione del giudicato, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Dopo che il Ministero ha documentato l’accredito della somma, la ricorrente ha confermato il 14 ottobre 2026 di aver ottenuto il beneficio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione del Ministero e la dichiarazione della ricorrente dimostravano l’integrale soddisfazione della pretesa e l’avvenuta ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, dato che l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettrico dell’importo complessivo di euro 2.000,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La disposizione è indicata quale base per promuovere l’ottemperanza e ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 10 dicembre 2024 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.a. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il testo menziona il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma il TAR non fonda su tale disciplina la propria decisione, che si basa sull’intervenuta soddisfazione della pretesa.
art. 1 l. n. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettrico dell’importo complessivo di euro 2.000,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La legge è richiamata per identificare il beneficio della Carta del docente riconosciuto dalla sentenza da eseguire; la presente pronuncia non ne svolge un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato e tale adempimento è confermato dalla parte ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, cui possono essere poste le spese del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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