Sentenza n. 9697/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del decreto di esproprio n. 1 del 6 febbraio 2026 emesso dal Comune di Viterbo e notificato in data 16 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esproprio n. 1 del 6 febbraio 2026, nella parte in cui ha incluso le particelle catastali 1145 e 1147 del foglio 144
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un lotto di circa 13.355 mq, ha impugnato il decreto con cui il Comune di Viterbo ha disposto l'espropriazione delle particelle 1144, 1145, 1146, 1147 e 1705, determinando anche l'indennità espropriativa. La ricorrente ha dedotto che gli atti comunali precedenti — comunicazione di avvio del procedimento, deliberazioni consiliari di approvazione del progetto e della variante urbanistica e piano particellare di esproprio — avevano riguardato esclusivamente le particelle 1144, 1146 e 1705. Le particelle 1145 e 1147 erano state incluse per la prima volta nel decreto di esproprio, sulla base della rilevata necessità di ampliare la superficie espropriata durante le operazioni di immissione in possesso. Sono stati dedotti: la violazione degli artt. 8, lettere a) e b), 12, comma 1, e 19 del d.P.R. n. 327/2001, per l'assenza sulle particelle aggiunte del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità; l'incompetenza del dirigente che aveva adottato il decreto, in relazione al potere di imporre il vincolo e dichiarare la pubblica utilità, attribuito al Consiglio comunale; la violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, per omessa comunicazione di avvio e mancato rispetto delle garanzie partecipative con riferimento alle particelle 1145 e 1147. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che le particelle non erano state ancora oggetto di immissione in possesso, e ha contestato la sussistenza del periculum in mora e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, rappresentando che erano in corso verifiche per un eventuale annullamento parziale in autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità. La mancata immissione in possesso non elimina la lesività del decreto di esproprio, poiché la sua notificazione produce l'effetto ablativo del diritto dominicale, seppure sospensivamente condizionato alla successiva esecuzione, e ne consente l'immediata trascrizione nei registri immobiliari; l'immissione in possesso può essere differita, ma deve avvenire entro due anni dalla notificazione ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 327/2001. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente fondato. L'estensione dell'espropriazione alle particelle 1145 e 1147 è avvenuta senza la preventiva imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e senza la dichiarazione di pubblica utilità. L'art. 19 del d.P.R. n. 327/2001 consente di concentrare nella deliberazione di approvazione del progetto e della variante tali effetti, ma nel caso concreto le deliberazioni comunali riguardavano soltanto le particelle 1144, 1146 e 1705. Il decreto di esproprio non poteva quindi includere autonomamente le particelle ulteriori, in assenza degli atti presupposti necessari per l'acquisizione della proprietà privata. Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all'effetto espropriativo relativo alle particelle 1145 e 1147 e ha annullato il decreto in parte qua. Il Comune di Viterbo è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8, lettere a) e b), d.P.R. 327/2001
La procedura espropriativa richiede l'individuazione dell'area interessata e dei presupposti essenziali dell'espropriazione, non potendo il decreto estendere l'ablazione a particelle non previamente incluse negli atti procedimentali.
art. 11 d.P.R. 327/2001
L'inclusione di nuove aree nel procedimento espropriativo richiede il rispetto delle garanzie partecipative, compresa la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 12, comma 1, d.P.R. 327/2001
La dichiarazione di pubblica utilità costituisce un presupposto indispensabile del decreto di esproprio.
art. 19 d.P.R. 327/2001
La deliberazione di approvazione del progetto può concentrare anche la variante urbanistica necessaria all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ma solo con riferimento alle aree effettivamente comprese nella deliberazione.
art. 24 d.P.R. 327/2001
L'immissione in possesso può essere differita, purché avvenga entro due anni dalla notificazione del decreto di esproprio; la sua mancata esecuzione immediata non esclude la lesività del decreto.
art. 107 d.lgs. 267/2000
La competenza dirigenziale all'adozione del decreto di esproprio non consente al dirigente di sostituirsi all'organo competente nell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e nella dichiarazione di pubblica utilità.
Massime di principio
- Un decreto di esproprio non può estendere l'effetto ablatorio a particelle che non siano state previamente interessate dall'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dalla dichiarazione di pubblica utilità; tali presupposti non possono essere creati per la prima volta dal decreto di esproprio.
- Quando l'approvazione del progetto e della variante urbanistica concentra, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 327/2001, l'imposizione del vincolo e la dichiarazione di pubblica utilità, gli effetti espropriativi restano circoscritti alle aree specificamente comprese nelle relative deliberazioni.
- La notificazione del decreto di esproprio rende il provvedimento immediatamente lesivo e impugnabile, anche se l'immissione in possesso non è ancora avvenuta, poiché il decreto è trascrivibile e produce l'effetto ablativo del diritto dominicale, sospensivamente condizionato alla successiva esecuzione.
- L'inclusione di ulteriori particelle nel decreto di esproprio richiede il previo rispetto delle garanzie partecipative e degli atti presupposti previsti dalla disciplina espropriativa; l'omissione determina l'illegittimità dell'ablazione limitatamente alle aree aggiunte.
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