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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-235/16

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2017 (Estratti). — GP Joule PV GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GPTech – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori GP JOULE – Mancata produzione dinanzi alla divisione di opposizione delle prove del diritto a proporre opposizione – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Assenza di presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 17, paragrafo 4, regola 19, paragrafo 2, regola 20, paragrafo 1, e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95. — Causa T-235/16

Giurisprudenza europea62016TJ0235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso della titolare dell’opposizione contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Conferma che una prova del diritto a proporre opposizione, depositata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso e non preceduta da alcun elemento probatorio tempestivo, non può essere considerata prova complementare o supplementare. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente rifiutato di prenderla in considerazione.

Marchio UE: la commissione di ricorso può escludere la documentazione prodotta per la prima volta a prova del diritto del licenziatario a proporre opposizione, se non si tratta di prova complementare o supplementare.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di opposizione, una prova del diritto a proporre opposizione prodotta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso possa essere considerata prova "complementare" o "supplementare" ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nonostante non sia stata depositata né entro il termine né dinanzi alla divisione di opposizione.

Principio di diritto

Nel procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO, la commissione di ricorso dispone di un potere discrezionale di prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari, ma tale potere non si estende alle prove nuove che non siano state prodotte né entro il termine assegnato né dinanzi alla divisione di opposizione, salvo che si tratti di elementi che si aggiungono a prove già tempestivamente depositate. Se l’opponente non ha fornito alcuna prova del proprio diritto a proporre opposizione in prima istanza, una dichiarazione prodotta solo in appello non può essere qualificata come prova complementare o supplementare e può essere legittimamente esclusa.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 76, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 22
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 17, paragrafo 4
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 19, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 20, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 50, paragrafo 1, terzo comma

Marchio dell’Unione europea: esclusione di una prova tardiva del diritto a proporre opposizione

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra GP Joule PV GmbH & Co. KG e Green Power Technologies, SL. Il tema centrale è se una dichiarazione prodotta solo dinanzi alla commissione di ricorso possa sanare la mancata prova, in primo grado amministrativo, del diritto della ricorrente a proporre opposizione in qualità di licenziataria.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio dell’Unione europea figurativo "GPTech" era stata oggetto di opposizione fondata su marchi anteriori denominativi "GP JOULE". Nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente non aveva depositato, entro il termine assegnato né in alcun momento, prove atte a dimostrare il proprio diritto a proporre opposizione ai sensi della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95. In particolare, non risultava iscritta nel registro EUIPO alcuna licenza relativa ai marchi anteriori ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

La ricorrente chiedeva al Tribunale, in via principale, di riformare la decisione impugnata e negare la registrazione del marchio richiesto; in subordine, di annullarla. L’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale concentra l’analisi sul secondo motivo, relativo all’erronea applicazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. La questione è se la dichiarazione del 15 luglio 2015, presentata per la prima volta in sede di ricorso amministrativo, potesse essere considerata prova "complementare" o "supplementare" e dunque essere presa in considerazione dalla commissione di ricorso.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama:

  • la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, che limita l’esame della commissione di ricorso ai fatti e alle prove tempestivamente presentati, salvo diversa valutazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
  • l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che consente all’EUIPO di non tener conto dei fatti e delle prove tardivi;
  • la giurisprudenza della Corte nelle cause Rintisch e nella causa EUIPO/Grau Ferrer, secondo cui il potere discrezionale riguarda le prove ulteriori o complementari, non le prove nuove in senso proprio.

Il Tribunale ricorda anche che la Corte ha interpretato in modo coerente tale disciplina sia per la prova dell’uso del marchio sia per la prova dell’esistenza, validità e portata della protezione del marchio, trattandosi di una regola a effetti orizzontali nel sistema del regolamento marchio UE.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la ricorrente non aveva presentato alcun elemento di prova del diritto a proporre opposizione davanti alla divisione di opposizione, nonostante fosse stata espressamente invitata a farlo. Le affermazioni contenute nelle osservazioni amministrative, secondo cui la ricorrente sarebbe stata licenziataria esclusiva, erano mere allegazioni non supportate da prove.

In tale contesto, la dichiarazione del 15 luglio 2015 non poteva essere qualificata come prova complementare o supplementare, perché non si aggiungeva a un fascicolo probatorio già formato tempestivamente. Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’identità tra la denominazione della ricorrente e quella dei marchi anteriori renderebbe evidente il diritto a proporre opposizione: una coincidenza nominale non dimostra né la qualità di licenziatario né l’estensione dei diritti, che possono essere limitati quanto a prodotti, territorio e facoltà di agire.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto inammissibile la prova tardiva e ha quindi respinto il ricorso. La GP Joule PV GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Principio affermato

La prova del diritto a proporre opposizione deve essere presentata tempestivamente nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione; una prova depositata solo in appello amministrativo non è ammissibile come prova complementare o supplementare se non integra elementi già prodotti nei termini. Il potere discrezionale della commissione di ricorso ex articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non consente di ammettere prove nuove integralmente tardive.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazioneprova del diritto di opposizioneprocedimento amministrativo euipo

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