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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15589/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di omicidio premeditato (commesso nel 1995) aggravato da motivi abietti. Il ricorrente contestava: 1) l'attendibilità e l'indipendenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Francesco Bonomo, Orazio Farina, Antonino Giuseppe Caliò) su cui il Tribunale aveva fondato la gravità indiziaria; 2) la motivazione apparente e le presunte contraddizioni nelle valutazioni probatorie; 3) la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, sostenendo che il lungo decorso del tempo e la natura non violenta di precedenti penali più datati avrebbero dovuto escludere l'attualità del pericolo; 4) l'illegittima valutazione di conversazioni/intercettazioni tratte da altro procedimento e l'omessa considerazione della giurisprudenza che attenua la presunzione di esigenze cautelari con il passare del tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione specifica e non apparente sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, avendo valutato la concordanza sul nucleo essenziale delle dichiarazioni e ritenuto irrilevanti discrepanze meramente formali o marginali (es. indicazione errata del nome di un pubblico ministero). Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere confrontata con il decorso del tempo, ma solo se il tempo è privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità; nel caso concreto il Tribunale aveva riscontrato elementi (precedenti, risultanze intercettative di altro procedimento, conversazioni di terzi) dalla cui valutazione emergeva una persistenza di vicinanza ad ambienti criminali e propensione alla violenza, tale da non superare la presunzione. La Corte ha quindi ritenuto corretta la scelta della misura (custodia in carcere) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento indicato alla Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola il requisito delle esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ai sensi di questa disposizione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti; la Corte ha confermato che tale presunzione può essere vinta considerando il decorso del tempo solo se non emergono comportamenti successivi sintomatici di pericolosità.

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le norme processuali oggetto di censura; la Corte non ha rilevato violazioni procedurali inerenti alla valutazione delle fonti dichiarative.

  • art. 125, comma 3, e art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai limiti nella valutazione delle prove e dei gradi di prova; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la valutazione probatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione; la Corte ha escluso la sussistenza della censura invocata con questo riferimento.

  • art. 270, cod. proc. pen.

    Norma sui limiti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ammesso l'uso di intercettazioni da altro procedimento per valutare non gli elementi probatori principali ma fatti storici rilevanti per il pericolo di recidiva.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata riguardo all'esigenza di considerare il tempo trascorso dai fatti nel bilanciamento della presunzione di esigenze cautelari; la Corte ha applicato una lettura costituzionalmente orientata di tale presunzione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Previsione invocata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per la proposizione dell'impugnazione ritenuta infondata; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alla comunicazione delle decisioni all'istituto penitenziario; la cancelleria è stata incaricata di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto in cui è ristretto l'indagato.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono reciprocamente riscontrarsi e fornire gravità indiziaria anche in presenza di divergenze su elementi marginali, purché vi sia concordanza sul nucleo essenziale del racconto e il giudice motivi sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
  • Errori o inesattezze marginali (es. indicazione errata del nome di un pubblico ministero) non sono automaticamente idonei a determinare l'inattendibilità di una dichiarazione se il complesso del racconto risulta costante, preciso e coerente con altri elementi.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia per reati gravi (es. omicidio) può essere superata dal decorso del tempo, ma solo quando nel periodo successivo non emergano condotte o elementi che evidenzino la persistenza della pericolosità; il giudice deve motivare specificamente questa valutazione.
  • Precedenti penali non recenti e non violenti non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta il complesso degli elementi (precedenti, intercettazioni, comportamenti successivi, rapporti con ambienti criminali).
  • Risultanze investigative o intercettazioni provenienti da altro procedimento possono essere utilizzate non per provare i fatti oggetto del processo principale, ma per delineare la sfera di rischio e il carattere del pericolo di recidiva.
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata tenendo conto sia della presunzione di adeguatezza prevista dalla legge per alcuni delitti sia degli elementi concreti che possono smentire tale presunzione; una motivazione specifica e contestuale è determinante perché la decisione sia confermabile.

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