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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09974/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una importazione definitiva del 2006, effettuata tramite rappresentante diretto, avente ad oggetto una partita di maglieria di cotone dichiarata di provenienza Bangladesh. L'Ufficio, contestata la regolarità dei certificati di origine preferenziale Form A e attivata la cooperazione amministrativa, aveva accertato la falsità dei certificati e recuperato i maggiori diritti di confine. La CTP aveva rigettato il ricorso della società e la CTR aveva confermato il recupero, escludendo che nel procedimento doganale dovessero applicarsi le garanzie proprie del procedimento penale e ritenendo non provata la buona fede dell'importatore. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che l'avviso fosse nullo perché nel procedimento doganale non erano state applicate le garanzie del procedimento penale nonostante l'emersione di indizi di reato a carico del legale rappresentante; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di appello deciso come se mancassero prove prodotte, omettendo di considerare l'assoluzione penale del legale rappresentante; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per omessa valutazione di tale sentenza penale; 4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 220, par. 2, lett. b), del regolamento doganale, per avere escluso la buona fede e il legittimo affidamento dell'importatore, che la ricorrente assumeva desumibili dall'assoluzione penale e da un errore attivo dell'autorità doganale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli elementi raccolti in sede penale o con modalità non conformi alle garanzie penali sono comunque utilizzabili nel procedimento di accertamento tributario, salvo diritti fondamentali o specifiche previsioni di inutilizzabilità. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni del giudice di merito sull'irrilevanza della sentenza penale rispetto alla prova della buona fede in materia doganale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui tendeva a una nuova valutazione delle prove, ma lo ha ritenuto infondato nella parte relativa al legittimo affidamento, chiarendo che la deroga al recupero a posteriori dei dazi richiede un errore attivo dell'autorità doganale, non riconoscibile dal debitore in buona fede, e l'osservanza delle prescrizioni doganali; in assenza di tali presupposti, la falsità dei certificati legittima il recupero dei diritti. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali, ma la Corte osserva che le doglianze erano in realtà dirette a contestare la valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude che sia stato violato, perché il ricorrente non denuncia un vero errore di percezione ma contesta la scelta del materiale probatorio valutato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione, osservando che la censura mira a sostituire la valutazione di merito del giudice con una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, accertata la falsità del certificato, l'importatore deve provare i presupposti del legittimo affidamento o l'errore non riconoscibile.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova per presunzioni, ma la Corte non accoglie la censura perché essa si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/92

    La Corte afferma che il legittimo affidamento impedisce il recupero a posteriori dei dazi solo se l'errore è imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale, non a una mera inerzia o alle false dichiarazioni dell'esportatore.

  • art. 191 c.p.p.

    È utilizzato come termine di confronto: l'inutilizzabilità delle prove in violazione dei divieti vale nel processo penale, ma non opera automaticamente nel procedimento tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli elementi acquisiti in modo irrituale o anche senza le garanzie proprie del procedimento penale restano utilizzabili, salvo che la disciplina tributaria preveda espressamente l'inutilizzabilità o che siano incisi diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e non denunciano un effettivo error percettivo o un vizio di rappresentazione della prova.
  • La sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante non è, di per sé, decisiva nel giudizio tributario sulla debenza dei diritti doganali o sulla buona fede dell'importatore, potendo il giudice civile/tributario fondare la decisione su un autonomo apprezzamento delle prove.
  • In materia doganale il legittimo affidamento idoneo a impedire il recupero a posteriori dei dazi richiede un errore attivo dell'autorità competente, non riconoscibile da un operatore diligente e in buona fede, oltre al rispetto delle prescrizioni vigenti da parte dell'importatore.
  • Una volta provata dall'autorità doganale la falsità del certificato di origine, l'importatore che invochi l'esenzione o la riduzione daziaria deve dimostrare la correttezza delle informazioni fornite dall'esportatore o l'errore imputabile all'autorità emittente non riconoscibile con l'ordinaria diligenza.
  • Il recupero dei diritti doganali è legittimo quando i certificati di origine risultano falsi e non sia provato un errore attivo dell'amministrazione doganale idoneo a fondare un affidamento tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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