Cassazione Civile, Ordinanza n. 30852/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo sostenendo di avere conosciuto solo attraverso tale documento, richiesto all'agente della riscossione, l'esistenza di varie pretese tributarie iscritte a ruolo e delle cartelle sottese, che assumeva non ritualmente notificate. Il giudice di primo grado aveva ritenuto rituale la notifica delle cartelle e dichiarato inammissibile il ricorso; la decisione era stata confermata in appello, respingendo anche la doglianza secondo cui la pretesa tributaria si sarebbe estinta ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012. In Cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo contro la sentenza della CTR, contestando la declaratoria di infondatezza/inammissibilità e insistendo sull'impugnabilità delle iscrizioni a ruolo conosciute tramite estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo era inammissibile, poiché la domanda era diretta all'impugnazione dell'estratto di ruolo e, per esso, delle cartelle sottostanti asseritamente non notificate, senza che emergesse un concreto pregiudizio rientrante nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile, ex art. 100 c.p.c., il ricorso originario, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta ab origine. Le spese sono state compensate tra le parti in tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
L'estratto di ruolo, e la cartella che si assuma invalidamente notificata e conosciuta tramite esso, non sono impugnabili salvo specifiche ipotesi tassative di pregiudizio previste dalla norma.
art. 100 c.p.c.
Manca l'interesse ad agire quando non è allegato e dimostrato un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo nei casi consentiti dalla disciplina speciale.
art. 382 c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.
art. 1, comma 540, L. 228/2012
La doglianza di estinzione legale della pretesa tributaria è stata esaminata e ritenuta infondata nei gradi di merito, ma non è stata la base decisiva della decisione di legittimità.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
È richiamato come una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può essere direttamente impugnata per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
È richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio idonee a consentire l'impugnazione del ruolo/cartella.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2001 n. 146
Norma che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. 602/1973 introducendo il comma 4-bis sulla limitazione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L. 17 dicembre 2021 n. 215
Legge di conversione che ha confermato la modifica normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, neppure unitamente alla cartella che si assuma non ritualmente notificata, salvo che il debitore dimostri uno dei pregiudizi specificamente indicati dalla legge.
- La limitazione legislativa all'impugnazione dell'estratto di ruolo non viola, secondo la giurisprudenza richiamata, il diritto di difesa, poiché il contribuente conserva tutela nella fase esecutiva e l'eventuale rimedio a un vulnus è rimesso a scelte discrezionali del legislatore.
- Nel processo tributario l'interesse ad agire contro il ruolo/cartuella presuppone un pregiudizio attuale e concreto; in mancanza, l'azione è inammissibile.
- Quando la domanda introduttiva è ab origine inammissibile per difetto di interesse o per carenza dei presupposti legali dell'azione, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità originaria del ricorso.
- La mera conoscenza della pretesa fiscale attraverso l'estratto di ruolo non basta, da sola, a fondare l'impugnazione, se non ricorre una delle ipotesi tassative di pregiudizio previste dalla disciplina speciale.
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