Cassazione Civile, Ordinanza n. 36387/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Nel 2010 un soggetto convenne in giudizio un altro soggetto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una diffamazione a mezzo stampa. Il convenuto rimase contumace e il Tribunale accolse la domanda. Solo quattro anni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, il soccombente propose appello sostenendo che la notificazione dell’atto introduttivo era avvenuta ex art. 140 c.p.c. con compiuta giacenza, ma che egli non aveva ricevuto né l’avviso di deposito nella cassetta postale né la successiva raccomandata. Dedusse inoltre di avere presentato denuncia per la sottrazione di tali atti e che il decreto di archiviazione del GIP, pur non individuando i responsabili, avrebbe attestato la prova del fatto denunciato; da tale decreto, a suo dire, avrebbe dovuto decorrere il termine lungo per appellare ex art. 327 c.p.c. La Corte d’appello dichiarò l’appello tardivo. In cassazione il ricorrente denunciò violazione degli artt. 140 e 327 c.p.c. e della L. n. 890/1982, sostenendo che il dies a quo per l’impugnazione dovesse coincidere con la data in cui aveva avuto notizia del decreto di archiviazione, e non con la semplice conoscenza di fatto della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. Ha affermato che, quando la parte sia rimasta incolpevolmente contumace, il termine per impugnare decorre comunque dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della sentenza sfavorevole, non dal momento in cui riesca a raccogliere o precostituire la prova della non imputabilità della decadenza. La Corte ha richiamato il principio per cui la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. non può essere chiesta sine die e che l’esigenza di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo esclude che la decorrenza del termine dipenda dalla maggiore o minore rapidità nell’acquisizione delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell’intimato, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge, ma il motivo è stato poi ritenuto infondato nel merito.
art. 140 c.p.c.
La notifica eseguita con compiuta giacenza è stata richiamata dal ricorrente per contestare la conoscenza del giudizio, ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decorrenza del termine la successiva acquisizione della prova della mancata ricezione degli avvisi.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla conoscenza di fatto della sentenza sfavorevole, anche per la parte incolpevolmente contumace.
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini per causa non imputabile non può essere richiesta senza limiti temporali; la parte deve attivarsi tempestivamente.
art. 111 Cost.
L’interpretazione delle regole sulla rimessione in termini e sulla decorrenza dell’impugnazione deve essere coerente con il principio di ragionevole durata del processo.
art. 89 c.p.c.
La domanda di risarcimento per espressioni offensive contenute negli atti difensivi è stata rigettata dalla Corte d’appello e non è stata oggetto di accoglimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La parte rimasta incolpevolmente contumace che intenda impugnare una sentenza resta soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dalla conoscenza anche solo di fatto del provvedimento sfavorevole.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. non consente una proroga indefinita dei termini processuali: l’interessato deve attivarsi tempestivamente nel rispetto della ragionevole durata del processo.
- La decorrenza del termine per impugnare non può essere differita fino al momento in cui la parte riesca a procurarsi le prove della non imputabilità della decadenza; la prova va acquisita secondo le regole del processo e non può sospendere i termini per l’impugnazione.
- Le esigenze di certezza del diritto impediscono di subordinare il termine per proporre appello a variabili esterne come la maggiore o minore solerzia nell’acquisizione di elementi probatori o l’esito di iniziative investigative penali.
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