Sentenza n. 1381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03339/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi contro un'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, l'erronea interpretazione della procura generale conferita alla rappresentante di alcuni proprietari e la conseguente erronea dichiarazione di inammissibilità; l'omessa interruzione del giudizio a seguito del decesso di una delle ricorrenti; l'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio del giudizio in ragione della presentazione di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001; l'erronea qualificazione delle opere, ritenute riconducibili alla manutenzione straordinaria soggetta a DIA/CILA anziché a permesso di costruire; nonché il difetto di motivazione, la sproporzione dell'ordinanza demolitoria e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio d'appello gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo presentato al Comune un'istanza di sanatoria semplificata ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/2004, introdotto l'art. 36-bis dalla l. n. 105/2024, chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., applicabile al giudizio d'appello per il rinvio dell'art. 38 c.p.a. Il Collegio ha precisato che la sola presentazione di un'istanza di sanatoria non incide, di regola, sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma ne paralizza temporaneamente l'efficacia e, pertanto, normalmente non determina l'improcedibilità del ricorso. Nel caso concreto, tuttavia, l'improcedibilità è stata dichiarata perché gli stessi appellanti hanno espressamente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse. La futura decisione amministrativa sull'istanza di sanatoria comporterà la formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o rigetto, eventualmente impugnabile, spostando l'interesse processuale sull'eventuale diniego di sanatoria. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate in considerazione delle modifiche normative intervenute dopo la proposizione dell'appello, sulla cui base è stata presentata l'istanza di sanatoria.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Consente e impone la declaratoria di improcedibilità quando, durante il processo, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto è stato applicato perché gli appellanti hanno espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Rende applicabili al giudizio d'appello le disposizioni che disciplinano il processo di primo grado, consentendo l'applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
È stato indicato quale base normativa dell'istanza di sanatoria semplificata presentata dagli appellanti; la sua presentazione ha determinato la dichiarazione di carenza di interesse solo in quanto accompagnata da un'esplicita rinuncia alla decisione sull'appello.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
È stato indicato quale ulteriore base normativa dell'istanza di sanatoria presentata in relazione alle opere oggetto dell'ordinanza demolitoria.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia, di regola, non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende o paralizza temporaneamente l'efficacia in attesa della definizione del procedimento di sanatoria.
- La sola presentazione dell'istanza di sanatoria non determina normalmente la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio contro l'ordinanza di demolizione; l'improcedibilità può tuttavia essere dichiarata quando il ricorrente o l'appellante manifesti espressamente di non avere più interesse alla decisione.
- La decisione amministrativa sull'istanza di condono o sanatoria costituisce un nuovo provvedimento di accoglimento o rigetto destinato a superare il precedente provvedimento sanzionatorio, sicché l'interesse del responsabile dell'abuso può trasferirsi sull'impugnazione dell'eventuale diniego di sanatoria.
- L'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. è applicabile anche al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno previsto dall'art. 38 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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