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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 222/2025 del Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202501451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 222/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 222/2025 del Tribunale di Bologna. La decisione presupposta era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ambito Territoriale intimati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, tra cui la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza posta a fondamento della domanda sia passata in giudicato, sia decorso il termine dilatorio per l'esecuzione e l'amministrazione rimanga inadempiente.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, stabilendone il termine per l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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