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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19921/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo: mancata assunzione di una prova decisiva per la mancata ammissione della richiesta di perizia psichiatrica. La perizia era volta ad accertare la capacità processuale (capacità di stare in giudizio al momento dell'opzione per il rito abbreviato) e la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il giudice di merito ha ritenuto la richiesta intempestiva in quanto formulata dopo l'opzione per il rito abbreviato; la difesa ha contestato tale decisione sostenendo che al momento dell'opzione il difensore non era a conoscenza della patologia psichiatrica progressiva del ricorrente e che non esistono termini di decadenza per chiedere l'accertamento. A supporto erano prodotti documentazione sanitaria e una perizia disposta in altro procedimento coevo che aveva rilevato un vizio parziale di mente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha distinto nettamente i due profili (capacità processuale vs imputabilità): 1) Capacità processuale: la Corte ha ritenuto che la richiesta di perizia per accertare la capacità di stare in giudizio non è incompatibile con l'opzione per il rito abbreviato, non sussistono termini di decadenza e, ove sussista un "fumus" di incapacità, il giudice deve disporre l'accertamento (anche d'ufficio) o motivare adeguatamente il rifiuto. Nel caso di specie la documentazione e la perizia coeva in altro procedimento avrebbero creato un ragionevole dubbio che la Corte d'appello non ha valutato: pertanto la sentenza è annullata con rinvio per nuovo esame su questo punto. 2) Imputabilità (capacità di intendere e di volere al momento del fatto): la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso la rilevanza della documentazione rispetto al momento del fatto; su questo profilo la decisione di merito è stata ritenuta meritevole di conferma. Conseguenza pratica: annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente alla valutazione della capacità processuale e conferma per la restante parte. Sentenza annullata con rinvio; decisione emessa il 26/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 583 cod. pen.

    Citato in relazione all'esclusione dell'aggravante da parte dei giudici di merito; il testo non riporta una citazione integrale della norma, viene richiamata come riferimento all'aggravante esclusa.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla censura sulla mancata acquisizione di prova: la Corte segnala che, secondo le Sezioni Unite, la mancata perizia non rientra nella "prova decisiva" ai sensi di questa lett., poiché la perizia è mezzo di prova neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 606 per distinguere le "prove a discarico" di carattere decisivo dalle acquisizioni peritali neutre; la norma viene usata per definire il concetto di prova a discarico decisiva.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato perché la manifestazione di volontà dell'imputato di optare per il rito abbreviato è un atto personalissimo che richiede piena consapevolezza; da ciò deriva che, se all'epoca dell'opzione vi era incapacità di stare in giudizio, il rito e l'atto sono viziati da nullità assoluta.

  • art. 70 cod. proc. pen.

    "il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia"

    La Corte interpreta la locuzione "se occorre" nel senso che, ove sussista un "fumus" di incapacità di stare in giudizio, il giudice deve procedere all'accertamento peritale, salvo che disponga motivazione convincente per ritenere il dato superfluo; il giudice può anche non disporre perizia solo se ritiene autonomamente ed inequivocabilmente l'incapacità oppure la sua assenza.

Massime di principio

  • La richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di stare in giudizio è ammissibile anche dopo l'opzione per il rito abbreviato; non esistono termini di decadenza specifici.
  • Se dalla documentazione emerge un "fumus" di incapacità processuale (es. certificazioni cliniche, perizia coeva in altro procedimento), il giudice deve motivare adeguatamente il mancato disposto dell'accertamento o disporre la perizia d'ufficio.
  • La mancata esecuzione di una perizia non costituisce automaticamente motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d), poiché la perizia è considerata mezzo di prova neutro; tuttavia, la corte di legittimità può annullare per carenza di motivazione ove il giudice non abbia valutato elementi rilevanti che inducono ragionevole dubbio.
  • L'accertamento della capacità di intendere e di volere (imputabilità al momento del fatto) richiede elementi concreti che colleghino la patologia al momento fattuale; il semplice stato patologico non è di per sé sufficiente a escludere l'imputabilità se non dimostra in modo chiaro un vizio totale di mente.
  • In pratica difensiva, occorre allegare e documentare tempestivamente la patologia (referti, terapie, perizie in altri procedimenti) e segnalare chiaramente la necessità dell'accertamento per evitare che il giudice ritenga irrilevanti gli elementi rispetto ai profili dedotti.

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