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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20495/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016, dopo una dichiarazione DOCFA presentata dalla società per una centrale geotermica situata nel comune di Castelnuovo Val di Cecina. L'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente, elevandola sensibilmente, valorizzando anche alcune componenti dell'impianto produttivo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, limitatamente ai carriponte, e aveva respinto l'appello incidentale della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, in sostanza, lamentando la motivazione apparente della sentenza d'appello perché riproduttiva di decisioni analoghe e non specifica sul caso concreto; il secondo denunciando violazione delle norme catastali per avere la CTR escluso dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione, ritenendoli assimilabili a miniere. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: nullità per giudicato interno sui carriponte, ultrapetizione rispetto a vapordotti, alternatori e trasformatori, e violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito omesso esame della CTU e dei profili di deprezzamento per vetustà.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che sui carriponte si era formato giudicato interno e che, comunque, tali componenti erano escluse dalla stima catastale ai sensi della normativa applicabile; per tale profilo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva proseguire su quel punto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale per difetto di interesse, poiché le società avevano ammesso di non avere mai contestato la valorizzazione di vapordotti, alternatori e trasformatori. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo incidentale, ritenendolo una richiesta di rivalutazione del merito e richiamando i limiti del vizio ex art. 115 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memorie depositate nei termini di legge

    consente il deposito di memorie entro dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio e non preclude la presentazione di più memorie dalla stessa parte, se nei termini.

  • art. 92 c.p.c.

    la duplicazione delle memorie può incidere sulla liquidazione delle spese come attività superflua evitabile.

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1 gennaio 2016 si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 4 r.d. 13 aprile 1939 n. 652

    norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della pretesa catastale, ma ritenuta non decisiva alla luce della disciplina sopravvenuta.

  • art. 10 r.d. 13 aprile 1939 n. 652

    norma richiamata dall'Agenzia nel motivo di ricorso, senza esito favorevole.

  • art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44, conv. in l. 31 maggio 2005 n. 88

    norma richiamata dall'Agenzia nel motivo di ricorso.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    norma richiamata dall'Agenzia nel motivo di ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la dedotta formazione del giudicato interno sui carriponte.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta efficacia del giudicato interno sui carriponte.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione sulla valutazione di componenti dell'impianto non contestate.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prova fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base dei motivi incidentali dedotti come nullità della sentenza per errores in procedendo.

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato per cassare senza rinvio il capo relativo ai carriponte, per difetto di prosecuzione possibile del giudizio su quel punto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia catastale, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la rendita dal 1 gennaio 2016 va determinata includendo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Gli impianti o componenti di una centrale geotermica che partecipano in modo essenziale al ciclo produttivo dell'energia elettrica non vanno trattati come pertinenze di miniera, bensì come parti dell'impianto produttivo, con conseguente irrilevanza ai fini della stima catastale se rientrano tra le componenti impiantistiche escluse dalla legge sopravvenuta.
  • La circolare amministrativa anteriore non è decisiva quando sia sopravvenuta una disciplina legislativa che regoli espressamente il criterio di stima catastale applicabile al periodo considerato.
  • Il giudicato interno preclude ogni ulteriore esame in appello e in cassazione sul capo di sentenza non impugnato; se il giudizio non poteva proseguire su quel punto, la cassazione può avvenire senza rinvio.
  • La deduzione di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede un effettivo scostamento tra domanda/impugnazione e decisione; se la parte afferma di non avere mai contestato un capo, manca interesse a censurare la pronuncia su quel capo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece ammissibile usare la norma per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare la mancata adesione alla consulenza di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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