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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35353/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Polverino, sottoposto al regime detentivo speciale ex art. 41-bis Ord. pen., aveva presentato reclamo impugnando il diniego dell'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo (art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.), ritenendo che il divieto incidesse su interessi inerenti a beni essenziali della persona e che il divieto non fosse necessario per la tutela dell'ordine e della sicurezza. Il Ministro e la Casa circondariale hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, denunciando violazione di norme (tra cui art. 40 DPR 30/06/2000 n. 230, art. 87 Ord. pen., art. 14.1 della Circolare dipartimentale) e sostenendo che l'uso dei CD è ammesso solo per concreti motivi di lavoro o studio e che il Tribunale aveva errato ritenendo sussistere discriminazione rispetto agli altri detenuti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che il regime 41-bis comporta limitazioni funzionali a impedire comunicazioni illecite con l'esterno e che l'introduzione di lettori e CD può essere suscettibile di manipolazioni e di veicolare contenuti illeciti, richiedendo controlli e interventi tecnici per la messa in sicurezza. La Corte ha inoltre considerato che il contrassegno SIAE non garantisce il controllo dei contenuti. Ha quindi affermato che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto all'uso ricreativo dei CD, deve valutare se le verifiche e gli adeguamenti richiesti all'Amministrazione siano esigibili o comportino oneri tali da rendere legittima la decisione della direzione dell'istituto di vietarne l'introduzione. Sulla base di questi princìpi ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354

    reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma procedurale richiamata per il rimedio esperito contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    Norma che disciplina il reclamo giurisdizionale avverso provvedimenti dell'Amministrazione carceraria; è la base del reclamo che era stato accolto in primo grado

  • art. 41-bis Ord. pen.

    regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen.

    Regime speciale che legittima restrizioni al trattamento intramurale finalizzate a interrompere i contatti con l'organizzazione criminale di provenienza; fondamento delle maggiori esigenze di sicurezza valutate dalla Corte

  • art. 40 DPR 30 giugno 2000, n. 230

    art. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Richiamato dai ricorrenti come disciplina rilevante per la materia degli oggetti ammessi e delle procedure di controllo; la Corte ne prende atto nel quadro delle norme organizzative

  • art. 87 Ord. pen.

    Norma richiamata sul trattamento e sulle regole detentive; citata dai ricorrenti in relazione ai limiti all'uso di dispositivi

  • art. 2 Cost.

    Citando il principio costituzionale di pari dignità, i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse attribuito un trattamento di vantaggio; la Corte ha valutato l'argomento nel contesto delle esigenze di sicurezza del 41-bis

  • Circolare dipartimentale art. 14.1

    art. 14.1 della Circolare dipartimentale

    Richiamata dai ricorrenti per dedurre limitazioni d'uso dei supporti tecnologici; la Corte rileva che le circolari contengono indicazioni operative da considerare nell'ambito delle verifiche tecniche e organizzative

Massime di principio

  • Il regime 41-bis legittima restrizioni specifiche al trattamento detentivo per prevenire comunicazioni illecite; autorizzazioni a introdurre dispositivi vanno valutate alla luce di tali esigenze di sicurezza
  • La presenza del contrassegno SIAE o analoghe formalità non sostituisce i controlli sul contenuto digitale e sulle possibili manomissioni dei dispositivi
  • Il giudice che valuta l'autorizzazione all'uso di strumenti tecnologici deve considerare non solo il diritto del detenuto al trattamento e alle attività ricreative, ma anche l'onere organizzativo e tecnico richiesto all'Amministrazione per garantire la sicurezza
  • Una proibizione adottata dalla direzione dell'istituto può essere legittima se l'introduzione degli oggetti richiede interventi non esigibili o risorse disproportionate; la verifica di tali condizioni è rimessa al giudice di merito su istanza motivata
  • Non costituisce automaticamente discriminazione rispetto ad altri detenuti il trattamento più restrittivo applicato ai soggetti sottoposti a regimi speciali, se la differenza è giustificata da concrete esigenze di ordine e sicurezza connesse al 41-bis

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