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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10672/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli attori, quali eredi di un investitore che aveva acquistato nel 1991 azioni collocate sul mercato dal Banco di Napoli sulla base di un prospetto informativo ritenuto non veritiero, hanno chiesto di accertare la nullità o annullabilità del rapporto e di ottenere il risarcimento dei danni, assumendo che la banca avesse omesso corrette informazioni sulle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'emittente e che tale omissione avesse indotto all'investimento, con successiva perdita totale del capitale quando, nel 1996, il valore delle azioni fu azzerato. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado per prescrizione del credito risarcitorio, ritenuto soggetto a termine quinquennale decorrente dalla comunicazione dell'agosto 1996. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 1337, 1338 e 2043 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità contrattuale della banca; dall'altro, violazione dell'art. 2946 c.c. e vizi motivazionali, assumendo che dovesse applicarsi la prescrizione decennale e, comunque, che il dies a quo non potesse farsi risalire al 1996 ma alla prima comunicazione del 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per commistione di censure eterogenee e, comunque, infondato nel merito, precisando che, nella vicenda di offerta pubblica di vendita di strumenti finanziari, la violazione degli obblighi informativi del prospetto integra responsabilità extracontrattuale dell'emittente ex art. 2043 c.c., con prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., e non responsabilità contrattuale o propriamente precontrattuale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, sia perché censurava un accertamento di fatto sulla decorrenza della prescrizione, sia perché la Corte d'appello si era conformata al principio per cui il termine decorre da quando il danneggiato, con l'ordinaria diligenza, ha conoscenza del danno, dell'illecito e del nesso causale; nel caso concreto il dies a quo era stato individuato nella comunicazione dell'agosto 1996 sull'azzeramento del capitale, con conseguente maturazione della prescrizione prima dell'atto interruttivo del 2004. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere una responsabilità precontrattuale; la Corte esclude che sia la norma corretta per la fattispecie di offerta pubblica di vendita di strumenti finanziari

  • art. 1338 c.c.

    invocato per l'omessa informazione su circostanze rilevanti; la Corte ritiene che la vicenda non integri una responsabilità precontrattuale in senso proprio

  • art. 2043 c.c.

    ritenuto il fondamento della responsabilità dell'emittente per violazione delle regole informative del prospetto, con natura aquiliana

  • art. 2049 c.c.

    richiamato nei motivi come base della responsabilità extracontrattuale, ma non assume rilievo autonomo nella decisione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in appello per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere

  • art. 2946 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte lo ritiene non applicabile alla domanda risarcitoria da illecito

  • art. 2947 c.c.

    ritenuto il termine prescrizionale applicabile al risarcimento del danno da fatto illecito, quindi quinquennale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a offerte pubbliche di vendita di strumenti finanziari, la violazione degli obblighi di corretta redazione e diffusione del prospetto informativo, destinati a un pubblico indistinto di investitori, configura responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e non responsabilità contrattuale o precontrattuale in senso proprio.
  • Quando il danno deriva da fatto illecito, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è quello breve quinquennale; esso decorre dal momento in cui il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, abbia o possa avere percezione concreta dell'illecito, del danno e del nesso causale.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito, né proporre una diversa ricostruzione del dies a quo della prescrizione se la valutazione territoriale è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli indistintamente vizi di violazione di legge, vizi motivazionali e censure di merito, senza consentire alla Corte di isolare con precisione le singole doglianze.
  • La motivazione, pur sintetica, non è apparente se consente di comprendere la ratio decidendi e non scende sotto il minimo costituzionale richiesto dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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