Ordinanza n. 429/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 910/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva definito il giudizio relativo alla sanatoria di un manufatto abusivo
Esito
La controversia
Gli eredi del proprietario dell’immobile hanno appellato la sentenza del TAR Sicilia n. 910/2023. Le doglianze riguardano la legittimità della decisione amministrativa concernente un manufatto abusivo per il quale era stata presentata istanza di concessione in sanatoria il 7 marzo 1986, integrata il 15 dicembre 1989, nonché la documentazione prodotta alla Soprintendenza di Siracusa nel 2014. La questione decisiva richiede di accertare lo stato dei luoghi all’epoca della realizzazione delle opere e alla data di presentazione dell’istanza di sanatoria, con particolare riferimento alla collocazione del manufatto rispetto alla fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia. Il Collegio ha rilevato difficoltà nell’accertamento mediante la sola documentazione acquisita e ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico in contraddittorio.
La decisione
Il CGARS non ha definito l’appello nel merito. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare se il manufatto abusivo, al momento della realizzazione e al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria del 7 marzo 1986, si trovasse entro la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia. Il quesito impone l’esame degli atti di causa, della documentazione tecnica integrativa allegata all’istanza del 1989, della relazione tecnica giurata del 2014, nonché di cartografie e studi sull’erosione costiera; sono inoltre previsti accertamenti sui luoghi in contraddittorio con le parti. È stato designato quale CTU il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, con facoltà di delega. Le parti possono nominare consulenti tecnici entro trenta giorni dalla comunicazione; il CTU dovrà trasmettere lo schema della relazione entro 180 giorni dall’inizio delle operazioni, ricevere le osservazioni entro i successivi 30 giorni e depositare la relazione finale entro ulteriori 45 giorni. È stato liquidato un acconto di euro 5.000,00, provvisoriamente a carico della parte appellante, il cui versamento condiziona l’inizio delle operazioni peritali. L’udienza pubblica di merito sarà fissata con separato provvedimento dopo il deposito della relazione o la rimessione dell’incarico.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata per delegare al consigliere relatore le operazioni relative al conferimento dell’incarico e al giuramento del consulente tecnico d’ufficio.
Come è indicizzato
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