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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del verbale della commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici – Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 1890415 del 27 giugno 2025, notificato alla ricorrente in pari data, con il quale è stato dichiarato non idoneo al prosieguo dell'iter previsto dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 35 commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con D.C.P. del 20 marzo 2025; b) della valutazione psichiatrica per la commissione medica, del 27 giugno 2025, a firma del medico capo della Polizia di Stato Lucilla Vergnani; c) ove occorrente, della scheda contenente il giudizio finale datato 27 giugno 2025; d) ed ove occorra e per quanto di ragione dell'art. 12, comma 8, del bando nella parte in cui dispone che “i giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi in caso di inidoneità del candidato comportano la esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso”; e) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202509355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dall'iter concorsuale per l'assunzione di commissari tecnici psicologi della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della commissione medica del Ministero dell'Interno che lo aveva dichiarato non idoneo al prosieguo del concorso, la valutazione psichiatrica e la scheda recante il giudizio finale, nonché, ove occorrente, la clausola del bando che attribuiva carattere definitivo ai giudizi di inidoneità psicofisica e ne prevedeva l'esclusione dal concorso. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione e il ricorrente era stato ammesso interinalmente alle prove scritte nelle more della decisione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, gli esiti della verificazione disposta nel corso del giudizio hanno confermato la sussistenza dell'inidoneità psicofisica del ricorrente, riconducibile alla previsione dell'art. 6, comma 2, tabella 1, punto 8, lett. b, del d.m. n. 198/2003. Il rigetto comporta la perdita di efficacia dell'ammissione interinale del ricorrente alle prove scritte, disposta con la precedente ordinanza istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris, alla luce degli esiti della verificazione.

  • art. 6, comma 2, tabella 1, punto 8, lett. b, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    La previsione è stata ritenuta applicabile all'inidoneità psicofisica accertata dalla verificazione.

  • art. 12, comma 8, del bando di concorso

    i giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi in caso di inidoneità del candidato comportano la esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso

    La clausola del bando prevedeva la definitività del giudizio di inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dal concorso; il testo non riferisce una specifica valutazione di legittimità della clausola.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la conferma mediante verificazione dell'inidoneità psicofisica prevista dalla disciplina applicabile è idonea a escludere il sufficiente fumus boni iuris della domanda di annullamento del giudizio di non idoneità.
  • Il rigetto della domanda cautelare rende inefficace l'ammissione interinale alle prove concorsuali disposta soltanto nelle more della decisione cautelare e senza pregiudizio per la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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