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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30173/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta da una società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa per ottenere la dichiarazione di inefficacia di rimesse e versamenti eseguiti in favore di una banca su due rapporti bancari, nel semestre anteriore alla data rilevante, assumendo la sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’istituto di credito e la natura solutoria delle rimesse. Il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova della scientia decoctionis. La Corte d’appello, invece, ha accolto il gravame della procedura, ravvisando la consapevolezza dello stato di decozione sulla base di vari indici presuntivi: segnalazioni in Centrale Rischi come "rischi a revoca", andamento del rapporto con affidamenti integralmente utilizzati e sconfinamenti, mancati incassi di effetti, RID insoluti, bilanci non depositati, protesti e segnalazione in CAI. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte d’appello avrebbe deciso su una domanda di revocatoria relativa al conto anticipi non riproposta in appello o coperta da giudicato interno; 2) violazione delle norme sulla revocatoria fallimentare e sui rapporti bancari per avere considerato revocabili le operazioni del conto anticipi n. 1911; 3) errata ritenzione della revocabilità delle rimesse sul conto ordinario n. 66421, non avendo esse i requisiti di consistenza e durevolezza; 4) erronea quantificazione dell’ammontare revocabile, per commistione tra massimale ex art. 70 l.fall. e individuazione delle rimesse revocabili; 5) violazione delle regole sulle presunzioni e dell’onere della prova, per avere attribuito valore indiziario alla Centrale Rischi e al rinnovo del fido; 6) analogo vizio per l’andamento negativo del conto corrente; 7) analogo vizio per la segnalazione in CAI, ritenuta indebitamente valorizzata come indice della conoscenza dello stato di insolvenza. La procedura ha proposto ricorso incidentale lamentando il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme da restituire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della procedura. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo sia il giudicato interno sia l’ultrapetizione, perché la domanda revocatoria era stata integralmente rigettata in primo grado per difetto dell’elemento soggettivo e quindi correttamente riesaminata in appello; ha altresì rilevato che la rinuncia alla domanda doveva essere espressa e inequivoca, circostanza non ricorrente. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, perché miravano sostanzialmente a sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio e delle valutazioni di merito sulla natura e sulla consistenza durevole delle rimesse revocabili, non consentito in sede di legittimità, oltre a reputare nuove alcune deduzioni sulle "partite bilanciate". Ha parimenti dichiarato inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo, in quanto diretti a contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sulla scientia decoctionis e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare una macroscopica violazione delle regole inferenziali o l’omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inammissibile richiamando il principio secondo cui l’obbligazione restitutoria dell’accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta, con decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale e necessità di specifica allegazione e prova del maggior danno per ottenere ulteriori somme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con parziale compensazione in ragione della soccombenza della ricorrente incidentale; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Richiamato come base della revocatoria delle rimesse bancarie nel periodo sospetto, subordinata alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza e alla natura solutoria delle rimesse.

  • art. 67, comma 3, lett. b), l. fall.

    Richiamato per la disciplina delle rimesse revocabili sui conti bancari, con necessità di valutare consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria.

  • art. 70 l. fall.

    Richiamato quale limite massimo della restituzione e per distinguere il profilo dell’individuazione delle rimesse revocabili da quello della quantificazione dell’importo da restituire.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione, poiché la corte d’appello si è pronunciata entro i limiti della domanda ritualmente devoluta.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma sulla nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta per insussistenza del vizio dedotto.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del conto corrente bancario e degli affidamenti.

  • art. 1843 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disponibilità dell’apertura di credito e all’utilizzo dell’affidamento.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di conto corrente bancario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, sia per la scientia decoctionis sia nel ricorso incidentale sul mancato riconoscimento della rivalutazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e del ragionamento inferenziale utilizzato per accertare la scientia decoctionis.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dalla corte territoriale.

  • art. 51 TUB

    Richiamato nel motivo sulla Centrale Rischi, in relazione alla rilevanza delle segnalazioni bancarie e alla loro utilizzabilità come indizio.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione agli accessori della somma restitutoria.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla natura pecuniaria dell’obbligazione restitutoria.

  • D. Lgs. n. 507/99

    Richiamato nel motivo sulla segnalazione in CAI, come disciplina della segnalazione dei nominativi rilevanti ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato più volte quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la prova della scientia decoctionis può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari convergenti, purché il ragionamento presuntivo sia logicamente motivato e non si risolva in mere congetture.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio né una diversa ponderazione degli indizi, salvo che si denunci una macroscopica violazione delle regole sulle presunzioni o l’omesso esame di un fatto decisivo specificamente dedotto.
  • La distinzione tra individuazione delle rimesse revocabili e determinazione del limite massimo della restituzione va mantenuta ferma: il primo profilo attiene ai presupposti dell’inefficacia, il secondo al quantum restitutorio.
  • Per configurare un giudicato interno o un’ultrapetizione occorre che la questione sia stata definitivamente sottratta al thema decidendum; se la domanda è stata integralmente rigettata per una ragione che è oggetto dell’impugnazione, la devoluzione in appello resta piena.
  • La rinuncia a una domanda o a un capo di domanda deve risultare in modo espresso e inequivoco, non potendo essere desunta da mere omissioni o da una formulazione non perfettamente riprodotta nelle conclusioni.
  • Nelle revocatorie fallimentari, la condanna alla restituzione delle somme revocate ha natura di debito di valuta; gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, mentre il maggior danno richiede specifica allegazione e prova da parte dell’avente diritto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioConto correnteTitoli di creditoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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