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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA- Fittizietà - Inesistenza operazioni sponsorizzazione -Intermediari privi idoneità specifica - Ripresa a tassazione - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali era stata recuperata a tassazione l'IVA detratta per operazioni di sponsorizzazione ritenute soggettivamente inesistenti o fittizie. L'Ufficio sosteneva che gli intermediari utilizzati fossero privi di adeguata struttura, esperienza e capacità operativa e che la contribuente, considerati anche la continua rotazione degli intermediari, i rapporti con la società sportiva e le anomalie nei flussi finanziari, avrebbe dovuto riconoscere o quantomeno sospettare la frode. La contribuente contestava inoltre la validità della sottoscrizione degli avvisi, il raddoppio dei termini di accertamento, la duplicazione dell'accertamento per il 2006 e la sproporzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello incidentale della contribuente e accolto l'appello principale dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi. È stata ritenuta valida la sottoscrizione degli atti, legittimo il raddoppio dei termini collegato alla segnalazione di reato e ammissibile l'accertamento relativo al 2006, qualificato come ordinario e non come avviso integrativo dell'annualità definita. Nel merito, il giudice ha ritenuto provata la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode, poiché la contribuente non aveva svolto i controlli minimi esigibili sugli intermediari. Sono state confermate anche le sanzioni, ritenute proporzionate alla gravità della fatturazione soggettivamente inesistente. La contribuente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 41 del D.P.R. 600/1973

    L'avviso relativo al 2006 è stato ritenuto un accertamento ordinario e non un atto integrativo o innovativo dell'accertamento precedentemente definito per adesione.

  • Articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997

    La disposizione è stata richiamata quale base per le sanzioni applicate in relazione all'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • Articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997

    La norma è stata richiamata insieme all'articolo 6 per giustificare le sanzioni con funzione anche deterrente contro le frodi IVA.

  • Articolo 35 del D.L. 223/2006

    È stato menzionato dall'Ufficio per evidenziare che la disciplina ivi prevista riguarda fattispecie diverse da quella della frode IVA fondata sulla consapevolezza o conoscibilità dell'inesistenza soggettiva.

  • Articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972

    È stato richiamato per sottolineare la non sovrapponibilità della relativa disciplina alla fattispecie concreta di utilizzo consapevole o colposamente inconsapevole di fatture soggettivamente inesistenti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9546/2015

    In ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, la prova che la prestazione non è stata resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata, costituisce di per sé idoneo elemento sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente.

    Quando il soggetto che emette la fattura è manifestamente privo dei mezzi necessari per eseguire la prestazione, tale circostanza può far presumere la conoscibilità della frode; spetta quindi al contribuente dimostrare la propria ignoranza incolpevole.

  • Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi IVA

    La linea di confine fra l'esigenza di contrasto alle frodi e l'esigenza di tutela dell'affidamento è identificata nella condizione di avere o poter avere conoscenza della frode.

    Il diritto alla detrazione IVA e la tutela dell'affidamento vengono meno quando l'operatore sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.

Massime di principio

  • In presenza di operazioni potenzialmente soggettivamente inesistenti, il contribuente deve adottare una diligenza attiva: non è sufficiente limitarsi a ricevere fatture formalmente regolari o a fare affidamento sulle indicazioni di un soggetto terzo.
  • La verifica della controparte deve essere proporzionata al valore e alla natura dell'operazione e può comprendere controlli sulla struttura aziendale, sull'esperienza, sui precedenti, sulla capacità operativa e sulla coerenza economica dell'intermediario.
  • L'assenza di personale, mezzi, esperienza o struttura idonei a eseguire la prestazione costituisce un forte indicatore della possibile inesistenza soggettiva dell'operazione e può spostare sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede.
  • La continua sostituzione degli intermediari, l'utilizzo di soggetti sconosciuti o privi di curriculum e flussi finanziari sproporzionati o incoerenti sono elementi che, valutati complessivamente, possono dimostrare la conoscibilità della frode.
  • La reputazione del cliente o del soggetto che indica l'intermediario non esonera il contribuente dai controlli: l'affidamento su tale indicazione può anzi rendere necessario un esame più accurato del terzo contraente.
  • Per conservare il diritto alla detrazione IVA è opportuno documentare preventivamente e durante il rapporto le verifiche svolte, la concreta esecuzione delle prestazioni, la congruità dei corrispettivi e la tracciabilità dei pagamenti.
  • La validità formale della fattura e l'effettivo pagamento non sono, da soli, sufficienti a escludere il recupero dell'IVA se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere della frode.

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