Sentenza del 20/09/2016 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA- Fittizietà - Inesistenza operazioni sponsorizzazione -Intermediari privi idoneità specifica - Ripresa a tassazione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali era stata recuperata a tassazione l'IVA detratta per operazioni di sponsorizzazione ritenute soggettivamente inesistenti o fittizie. L'Ufficio sosteneva che gli intermediari utilizzati fossero privi di adeguata struttura, esperienza e capacità operativa e che la contribuente, considerati anche la continua rotazione degli intermediari, i rapporti con la società sportiva e le anomalie nei flussi finanziari, avrebbe dovuto riconoscere o quantomeno sospettare la frode. La contribuente contestava inoltre la validità della sottoscrizione degli avvisi, il raddoppio dei termini di accertamento, la duplicazione dell'accertamento per il 2006 e la sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello incidentale della contribuente e accolto l'appello principale dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi. È stata ritenuta valida la sottoscrizione degli atti, legittimo il raddoppio dei termini collegato alla segnalazione di reato e ammissibile l'accertamento relativo al 2006, qualificato come ordinario e non come avviso integrativo dell'annualità definita. Nel merito, il giudice ha ritenuto provata la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode, poiché la contribuente non aveva svolto i controlli minimi esigibili sugli intermediari. Sono state confermate anche le sanzioni, ritenute proporzionate alla gravità della fatturazione soggettivamente inesistente. La contribuente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Articolo 41 del D.P.R. 600/1973
L'avviso relativo al 2006 è stato ritenuto un accertamento ordinario e non un atto integrativo o innovativo dell'accertamento precedentemente definito per adesione.
Articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997
La disposizione è stata richiamata quale base per le sanzioni applicate in relazione all'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997
La norma è stata richiamata insieme all'articolo 6 per giustificare le sanzioni con funzione anche deterrente contro le frodi IVA.
Articolo 35 del D.L. 223/2006
È stato menzionato dall'Ufficio per evidenziare che la disciplina ivi prevista riguarda fattispecie diverse da quella della frode IVA fondata sulla consapevolezza o conoscibilità dell'inesistenza soggettiva.
Articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972
È stato richiamato per sottolineare la non sovrapponibilità della relativa disciplina alla fattispecie concreta di utilizzo consapevole o colposamente inconsapevole di fatture soggettivamente inesistenti.
Cassazione civile, sentenza n. 9546/2015
In ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, la prova che la prestazione non è stata resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata, costituisce di per sé idoneo elemento sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente.
Quando il soggetto che emette la fattura è manifestamente privo dei mezzi necessari per eseguire la prestazione, tale circostanza può far presumere la conoscibilità della frode; spetta quindi al contribuente dimostrare la propria ignoranza incolpevole.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi IVA
La linea di confine fra l'esigenza di contrasto alle frodi e l'esigenza di tutela dell'affidamento è identificata nella condizione di avere o poter avere conoscenza della frode.
Il diritto alla detrazione IVA e la tutela dell'affidamento vengono meno quando l'operatore sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Massime di principio
- In presenza di operazioni potenzialmente soggettivamente inesistenti, il contribuente deve adottare una diligenza attiva: non è sufficiente limitarsi a ricevere fatture formalmente regolari o a fare affidamento sulle indicazioni di un soggetto terzo.
- La verifica della controparte deve essere proporzionata al valore e alla natura dell'operazione e può comprendere controlli sulla struttura aziendale, sull'esperienza, sui precedenti, sulla capacità operativa e sulla coerenza economica dell'intermediario.
- L'assenza di personale, mezzi, esperienza o struttura idonei a eseguire la prestazione costituisce un forte indicatore della possibile inesistenza soggettiva dell'operazione e può spostare sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede.
- La continua sostituzione degli intermediari, l'utilizzo di soggetti sconosciuti o privi di curriculum e flussi finanziari sproporzionati o incoerenti sono elementi che, valutati complessivamente, possono dimostrare la conoscibilità della frode.
- La reputazione del cliente o del soggetto che indica l'intermediario non esonera il contribuente dai controlli: l'affidamento su tale indicazione può anzi rendere necessario un esame più accurato del terzo contraente.
- Per conservare il diritto alla detrazione IVA è opportuno documentare preventivamente e durante il rapporto le verifiche svolte, la concreta esecuzione delle prestazioni, la congruità dei corrispettivi e la tracciabilità dei pagamenti.
- La validità formale della fattura e l'effettivo pagamento non sono, da soli, sufficienti a escludere il recupero dell'IVA se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere della frode.
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