Sentenza del 08/06/2016 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE- RUOLO STRAORDINARIO - MOTIVAZIONE - COMPORTAMENTI PREGRESSI DEL DEBITORE -LEGITTIMITA' - SUSSISTE. La cartella di pagamento emessa per ruolo straordinario a carico di unsoggetto che, in qualità di socio al 99% di una s.r.l. - la quale ha operatosenza mai effettuare le dichiarazioni dei redditi, destinataria di avvisi diaccertamento e cancellata nel corso del contenzioso sugli atti ricevuti - èsufficientemente motivata allorquando, come nel caso di specie, sia presentel'indicazione degli atti di accertamento da cui nasce la pretesa tributaria edell'indicazione di un "...fondato pericolo per la riscossione in quanto socio di società cessata".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata e legittima. L’indicazione degli atti di accertamento da cui derivava la pretesa tributaria, insieme alla precisazione che il fondato pericolo per la riscossione era collegato alla partecipazione quasi totalitaria del debitore in una società cessata, è stata considerata idonea a consentire la comprensione delle ragioni del ruolo straordinario. Il ricorso è quindi risultato infondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità e la motivazione della cartella di pagamento emessa mediante ruolo straordinario, sostenendo che non fosse adeguatamente spiegato il fondato pericolo per la riscossione. La cartella riguardava pretese tributarie derivanti da avvisi di accertamento notificati alla società, la quale non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi ed era stata successivamente cancellata durante il contenzioso. L’atto indicava gli accertamenti presupposti e specificava che il pericolo per la riscossione derivava dalla qualità di socio al 99% di una società cessata.
Norme richiamate
Disciplina della riscossione mediante ruolo straordinario
Il ruolo straordinario può essere utilizzato quando sussiste un fondato pericolo per la riscossione. Tale pericolo deve essere esplicitato nell’atto con una motivazione comprensibile e collegata alle concrete circostanze del debitore.
Obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione della cartella è sufficiente quando consente al contribuente di individuare gli atti presupposti, la natura della pretesa e le ragioni dell’adozione del ruolo straordinario. Non è necessario un apparato motivazionale ulteriore se le circostanze indicate rendono concreto e comprensibile il rischio di mancata riscossione.
Massime di principio
- Una cartella emessa a ruolo straordinario deve indicare sia gli atti da cui deriva il debito sia le ragioni concrete del fondato pericolo per la riscossione.
- La partecipazione quasi totalitaria a una società cessata, soprattutto se la società non ha presentato dichiarazioni fiscali ed è stata destinataria di accertamenti, può costituire un elemento idoneo a giustificare il pericolo per la riscossione.
- La cancellazione della società durante il contenzioso o prima della riscossione può essere valutata dall’Amministrazione come circostanza rilevante per adottare il ruolo straordinario.
- La contestazione della motivazione non è normalmente sufficiente se la cartella identifica chiaramente gli accertamenti presupposti e spiega, anche sinteticamente, il collegamento tra la situazione del debitore e il rischio di mancata riscossione.
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