Cassazione Penale, Ordinanza n. 06983/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata ritualmente dall'imputato tramite procura speciale al difensore. In applicazione degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia in data 16/06/2025. Dalla ordinanza emerge però che, prima della decisione della Corte, l'imputato ha ritualmente rinunciato al ricorso, conferendo procura speciale al difensore, il quale ha poi adempiuto al mandato il 25/09/2025. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ne ha tratto le conseguenze processuali di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589, commi 2 e 3, c.p.p.
La rinuncia ritualmente proposta determina l'effetto processuale previsto dalla norma, rilevato dalla Corte come causa di inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso integra una causa di inammissibilità del gravame.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente effettuata al ricorso per cassazione, mediante procura speciale al difensore, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando l'inammissibilità discende da rinuncia del ricorrente, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. disponendo la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti, poiché la definizione del procedimento è assorbita dall'effetto estintivo-processuale della rinuncia stessa.
Come è indicizzato
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