Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06983/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata ritualmente dall'imputato tramite procura speciale al difensore. In applicazione degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia in data 16/06/2025. Dalla ordinanza emerge però che, prima della decisione della Corte, l'imputato ha ritualmente rinunciato al ricorso, conferendo procura speciale al difensore, il quale ha poi adempiuto al mandato il 25/09/2025. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ne ha tratto le conseguenze processuali di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, commi 2 e 3, c.p.p.

    La rinuncia ritualmente proposta determina l'effetto processuale previsto dalla norma, rilevato dalla Corte come causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia al ricorso integra una causa di inammissibilità del gravame.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente effettuata al ricorso per cassazione, mediante procura speciale al difensore, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità discende da rinuncia del ricorrente, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. disponendo la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti, poiché la definizione del procedimento è assorbita dall'effetto estintivo-processuale della rinuncia stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.