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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16721 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento alla associazione della qualifica di ONLUS e di ente non commerciale, sostenendo che essa non avesse tenuto la documentazione contabile obbligatoria, tra cui il bilancio o rendiconto annuale, il libro dei soci, il libro dei verbali delle assemblee, il libro giornale e il libro degli inventari. La mancata documentazione impediva di verificare l'effettivo perseguimento delle finalità statutarie, il divieto di distribuzione degli utili e la destinazione delle somme raccolte, comprese quelle derivanti dall'attività di trasporto di persone, che l'associazione qualificava come rimborsi spese ai volontari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendo che la CTR avesse erroneamente considerato sufficienti altri elementi per dimostrare in concreto l'attività istituzionale dell'associazione. Secondo la Corte, i requisiti formali e documentali previsti per la qualifica di ONLUS non possono essere sostituiti dalla prova della generica osservanza sostanziale delle finalità statutarie, poiché la documentazione contabile è indispensabile per effettuare i relativi controlli. La sentenza della CTR della Toscana è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della stessa CTR, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio stabilito dalla Cassazione e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. g)

    La disposizione impone agli enti che intendono qualificarsi come ONLUS specifici obblighi documentali e contabili, funzionali a verificare il perseguimento delle finalità istituzionali e il rispetto del divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 20 e 20-bis

    Prevedono obblighi di tenuta di scritture e libri contabili per gli enti non commerciali. La loro omissione può impedire il controllo sull'attività effettivamente svolta e sulla corretta gestione delle entrate.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143, comma 3, TUIR

    Disciplina il trattamento delle raccolte pubbliche di fondi e delle relative entrate, richiedendo che siano verificabili la natura e la destinazione delle somme raccolte.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, commi 3 e 8, TUIR

    Regola il trattamento fiscale delle attività e delle entrate degli enti associativi, anche con riferimento alle raccolte fondi e alla necessità di verificare che le somme siano destinate alle finalità istituzionali.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 149, TUIR

    Contiene criteri per valutare la natura commerciale o non commerciale dell'ente. La qualificazione non può essere sostenuta adeguatamente quando la mancanza delle scritture impedisce di ricostruire l'attività e la gestione economica.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente o apparente motivazione su fatti decisivi.

  • Cass. civ., sez. V, 30 giugno 2011, n. 14371

    "Detti requisiti non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma"

    I requisiti richiesti per la qualifica di ONLUS devono essere formalmente rispettati e non possono essere sostituiti dalla sola dimostrazione che l'ente abbia svolto, in concreto, attività apparentemente coerenti con lo statuto.

  • Cass. civ., sez. VI-V, ordinanza 13 luglio 2012, n. 12079

    La mancanza della documentazione contabile impedisce di qualificare automaticamente come rimborsi spese le somme percepite per servizi svolti dall'associazione, soprattutto quando tali servizi rappresentano l'attività principale dell'ente.

Massime di principio

  • Per beneficiare del regime fiscale riservato alle ONLUS o agli enti non commerciali non è sufficiente svolgere di fatto attività coerenti con le finalità statutarie: occorre rispettare anche gli obblighi formali e contabili previsti dalla legge.
  • Bilanci, rendiconti, libri sociali e scritture contabili hanno una funzione sostanziale di controllo; la loro omissione può impedire all'ente di dimostrare il possesso dei requisiti fiscali agevolativi.
  • Le somme incassate per servizi o attività svolte dall'associazione non possono essere qualificate come semplici rimborsi spese sulla base di una mera dichiarazione dell'ente, se manca una contabilità idonea a documentarne natura, importo e destinazione.
  • La raccolta fondi esercitata in modo stabile o non occasionale richiede particolare trasparenza documentale e verifica della destinazione delle somme alle finalità istituzionali.
  • In materia di agevolazioni fiscali, le norme che definiscono i requisiti per la qualifica di ONLUS sono soggette a interpretazione rigorosa: la conformità sostanziale dell'attività non sostituisce il rispetto dei requisiti prescritti.
  • In caso di contestazione fiscale, l'ente deve poter esibire una documentazione completa e coerente che consenta di ricostruire entrate, uscite, attività svolte e destinazione delle risorse.

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